Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9333 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12722-2014 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO DI MATTIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. LA GARGANICA, in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENRICO TAZZOLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI

GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIO ed ELVIRA

IPPOLITO, giuste procure in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1) che la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 28.5.014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da T.G. contro la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto improponibile il giudizio promosso dall’appellante nel(l’ormai lontano) febbraio ‘89, nei confronti della Coop. Edilizia La Garganica a r.l., nonchè di L. e P.V., stante l’esistenza di una clausola compromissoria che devolveva agli arbitri le controversie insorte fra la cooperativa e i soci.

2) che il giudice d’appello, richiamata la sentenza n. 19047/010 di questa Corte, ha ritenuto che la decisione andasse impugnata con regolamento di competenza, ai sensi dell’art. l’art. 819 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile al giudizio, ancorchè iniziato ben prima dell’ entrata in vigore della norma, in quanto il procedimento arbitrale non era ancora stato attivato;

3) che T. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui la Coop. La Garganica ha resistito con controricorso.

4) che il consigliere relatore ha depositato proposta, ex art. 380 bis c.p.c., di definizione del procedimento per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri, tempestivamente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale;

5) che il collegio, rilevato che sulla questione dedotta nel motivo v’è contrasto giurisprudenziale, ritiene opportuno rimettere la causa all’udienza pubblica.

PQM

La Corte rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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