Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9333 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 07/04/2021), n.9333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17680-2019 proposto da:

UFFICIO SCOLASTICO REG. LAZIO – UFFICIO XI AMBITO TERR. PROVINCIA DI

FROSINONE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentati pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI, 11,

presso lo studio dell’avvocato TALLADIRA ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SODANI TIZIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4392/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica ha domandato la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, che, confermando la pronuncia del Tribunale di Frosinone, aveva riconosciuto il diritto di P.C. ad ottenere la ricostruzione della carriera comprensiva dell’intero servizio dallo stesso prestato, computando nell’anzianità anche quello reso quale precario prima della stabilizzazione;

il ricorrente ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso; P.C. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente Ministero deduce “Violazione o falsa applicazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e del principio della temporizzazione, dell’art. 101 Cost., del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 489,569 e art. 526 T.U. Scuola, nonchè del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83”;

sostiene che dal corpus normativo che disciplina la fattispecie, si deduce che il servizio fuori ruolo dovrebbe essere escluso ai fini del servizio computabile per la ricostruzione della carriera del personale scolastico, e che il diverso principio non sarebbe ricavabile nemmeno in via interpretativa;

il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

la produzione della copia della sentenza impugnata non consente di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia;

dalla copia depositata agli atti, mancante della pagina centrale della motivazione, non è dato ricavare l’inequivocabile coincidenza del petitum con la domanda di riconoscimento degli anni di servizio prestati precedentemente all’immissione in ruolo a fini di rivendicazione delle differenze retributive maturate, ovvero con la censura riguardante le modalità di applicazione dei criteri sanciti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 ai fini della ricostruzione della carriera di P.C.;

secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la produzione della copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. ove dalla stessa non sia consentito dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia; nel caso di specie, nè dalla copia agli atti del provvedimento di cui si domanda la cassazione, nè da quanto rappresentato dall’odierno ricorrente nell’unico motivo di ricorso è dato ricavare l’oggetto della controversia e le ragioni della decisione (cfr. ex

Cass. n. 14347 del 2020);

in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del ricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art., comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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