Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 28/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9332 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 3853-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
,
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

ROMANO ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 33/13/2012 della Commissione
Tributaria Regionale di BOLOGNA del 2.4.2012,
depositata 1’11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/04/2014

consiglio del 03/04/2014 dal Presidente Relatore Dott.

MARIO CICALA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Emilia Romagna 33/13/12 del 11 giugno
2012 che respingeva
l’appello dell’ufficio affermando
la spettanza al dott. Antonio Romano del rimborso IRAP
relativamente all’anno 2006.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Secondo il relatore, il ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente
motivato in ordine alla non sussistenza di una “stabile organizzazione” di supporto all’attività del
contribuente.
In particolare il fatto che il dott. Romano operasse presso una clinica privata, non lo rende titolare di
una autonoma organizzazione, essendo pacifico che tale struttura non dipendeva dal dott. Romano.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 3 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IRAP sanitario
R.G. 3853/2013
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: dott. Antonio Romano

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