Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 26/04/2011
Cassazione civile sez. II, 26/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Gamma Pennelli s.p.a., con sede in (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante sig. L.R.,
rappresentata e difesa per procura generali alle liti per atto del
notaio prof. Augusto Chizzini in Porto Mantovano del 4 marzo 2005,
rep. n. 9025, dall’Avvocato TIZZI Lorenzo, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avvocato Bruno Aguglia in Roma, via Cicerone n.
44;
– ricorrente –
contro
Grivas Distribuzioni s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4 del Giudice di pace di Trivento, depositata
il 3 gennaio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
marzo 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 settembre 2005, la societa’ Gamma Pennelli ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4 del 3 gennaio 2005 con cui Giudice di pace di Trivento, in accoglimento della domanda proposta dalla Grivas Distribuzioni s.r.l. l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 518,46, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di restituzione di indebito, avendo il giudicante ritenuto provato che l’attrice, in relazione alla fornitura di materiali, aveva emesso per errore un titolo cambiario per r importo di L. 1.000.000 dopo avere pagato la relativa fattura. La societa’ Grivas Distribuzioni non si e’ costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve rilevarne l’inammissibilita’ in quanto esso risulta proposto a mezzo di difensore non munito di procura speciale alle liti, adempimento richiesto, a pena di inammissibilita’, dall’art. 365 cod. proc. civ. Il mandato rilasciato dalla ricorrente al difensore, a mezzo dell’atto notarile depositato, consiste infatti in una procura generale alle liti, che, come risulta dal suo contenuto, ha investito il legale del potere di rappresentare e difendere la societa’ mandante “in tutte la cause attive o passive, promosse o da promuovere contro qualsiasi persona o per qualsiasi titolo in lutti i gradi di giurisdizione”. In esso diletta, pertanto, qualsiasi riferimento al presente giudizio di cassazione ed alla controversa decisa dalla sentenza impugnata, laddove la procura alle liti, per potersi definire speciale in relazione al giudizio di legittimita’, deve investire il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione avverso una determinata decisione (Cass. n. 13086 del 2007; Cass. n. 7084 del 2006; Cass. n. 18853 del 2004). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011