Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7851/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Luigi

Scarpa del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Roma,

presso lo studio dell’avv. Bernardo De Stasio, in via Federico Cesi,

72;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 124/20/12 emessa il 9 ottobre

2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente

ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per i.r.pe.f. e

altro 2005.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con l’accertamento in oggetto l’Agenzia delle Entrate contestò a F.G., per l’anno 2005, imponibile non dichiarato per Euro 63.164,78, calcolato col metodo sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, per spese sostenute per l’acquisto di un’autovettura, per la detenzione di un’altra vettura, per il pagamento di due premi assicurativi e per il conferimento di capitale in una s.r.l.

L’accertamento, impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, fu da questa annullato essendosi ritenuto provato che quelle spese erano proveniente dalla famiglia della ricorrente.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, appellata dall’Agenzia, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, su quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso nel presupposto che la contribuente facesse parte di un nucleo familiare dove i genitori gestivano un ristorante, dal quale avevano ricavato un cospicuo patrimonio, e che avevano venduto immobili con un ricavo di Euro 450.000,00; che una delle due autovetture era stata venduta anni prima e che l’altra era stata acquistata l’anno successivo, nel giugno 2006; che il padre aveva provveduto al pagamento dei due premi assicurativi e all’esborso per l’acquisto delle quote della Ristorante F. s.r.l.

La sentenza era stata appellata dall’Agenzia delle Entrate “per carenza di motivazione e insussistenza di prove idonee a vincere la presunzione derivante dall’applicazione del redditometro ad eccezione di quella relativa alla BMW 320 I CA T venduta alcuni anni prima”.

La stessa sentenza ha rigettato l’appello dell’Ufficio “per due ordini di motivi. Il primo, in quanto la sentenza di primo grado deve ritenersi adeguatamente motivata perchè in essa vengono esplicitati, anche se sinteticamente, i motivi posti a base della decisione. Il secondo, in quanto l’Ufficio nel procedere all’accertamento sintetico, non ha tenuto conto della disponibilità degli altri componenti della famiglia, atteso che la contribuente è componente del nucleo familiare di origine priva di redditi propri, come risulta dimostrato da idonea documentazione”.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia “360 c.p.c., n. 4, – Violazione art. 132 c.p.c.,” perchè la sentenza ha ritenuto “adeguatamente motivata la sentenza appellata perchè in essa erano stati esplicitati i motivi posti a base della decisione”: motivazione che potrebbe sorreggere qualunque sentenza, e che è perciò apparente e quindi nulla.

Con il secondo motivo denuncia “360 c.p.c., n. 4, – art. 112 c.p.c.” perchè la sentenza aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di carenza di motivazione, dedotto in appello.

Questi due primi motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi.

Essi sono infondati.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, pur continuando i provvedimenti giudiziari soggetti all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., 22598/’18; Cass., 23940/’17).

In questo caso, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non può dirsi nè carente di motivazione nè dotata di motivazione puramente apparente, perchè nella sua parte espositiva aveva riportato la motivazione della sentenza appellata e i motivi dell’appello dell’Ufficio e nella parte motiva aveva ritenuto di condividerla anche in ragione del fatto che la contribuente aveva dimostrato la provenienza familiare delle risorse impiegate per le spese sostenute.

Con il terzo motivo denuncia “360 c.p.c., n. 4, – art. 132 c.p.c.” perchè la sentenza della Commissione Tributaria Regionale restava immotivata anche ove letta in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, che avevano ritenuto “di rilevante incidenza ai fini della effettività dei “compensi NON percepiti” (e NON dichiarati dalla contribuente/ricorrente ed oggetto dell’avviso di accertamento operato dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate)… le documentate vicende “patrimoniali” e di “reddito” del nucleo familiare del quale fa incontestabilmente parte la odierna ricorrente, dedotte ed argomentatamente svolte dalla difesa della ricorrente…”.

Il motivo è infondato.

In proposito occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 7757/’18; Cass., 6396/’14) secondo la quale in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.

Nel caso in esame non è contestato dalla ricorrente che la contribuente convivesse con i suoi genitori e che non svolgesse attività lavorativa. Inoltre è stato documentato che la sua famiglia non solo gestisse un rinomato ristorante (che da solo tuttavia – va rilevato – non poteva giustificare acquisti di tale entità) ma soprattutto che era entrata nella disponibilità di un cospicuo capitale liquido – certamente superiore all’importo dell’imponibile contestato a F.G. – proveniente dalla vendita di cespiti immobiliari. A fronte di questo patrimonio familiare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le spese contestate alla contribuente potessero trovare giustificazione nell’intervento finanziario dei genitori, come del resto ammesso – quanto meno fino all’importo di 23.000 Euro – dall’Ufficio.

Secondo la giurisprudenza sopra indicata, poi, non essendo richiesto al contribuente di dimostrare specificamente l’effettivo impiego delle risorse occorrenti per le spese contestate risorse, la doglianza della ricorrente, che punta su questo specifico tema, non è fondata.

Il quarto motivo, dove si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo controverso fra le parti, e dove il fatto decisivo sembra essere costituito dalle spese sostenute dalla ricorrente e formanti base imponibile, è inammissibile, perchè il fatto, cui fa riferimento la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: Cass. 27415/2018; Cass., 14802/’17): tale non è l’imponibile contestato, che è res probanda.

In ogni caso, si tratterebbe di motivo assorbito dal rigetto del terzo.

Le spese seguono la soccombenza.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., 1778/2016; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrata alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.500,00, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e contributi.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA