Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 9332 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 21591-2011 proposto da:
DE CASA MARIO DCSMRA59L15H727V, in proprio e nella
sua qualità di genitore legale rappresentante dei
figli minori DE CASA EMANUELE e DE CASA DAVIDE,
nonché nella sua qualità di erede legittimo della
madre FRAIRE TERESA,

DE CASA CARLO ALBERTO

DCSCLL86D13I470Z, BIANCO SILVANA BNCSVN61D67H727S
nella sua qualità di genitore legale rappresentante
dei figli minori DE CASA EMANUELE e DE CASA DAVIDE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 44,
presso lo studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO,

1

Data pubblicazione: 08/05/2015

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANO AIMAR giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro

dell’amministratore delegato e legale rappresentante
Dott. MAURIZIO SCARAMUZZI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente non chè contro

ROAGNA SERGIO RGNSRG5OTO9H811L;
– intimato –

avverso la sentenza n. 840/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 13/07/2010, R.G.N.
1671/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato CLAUDIO DE STEFANIS per delega non
scritta;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

2

AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA 04081700017 in persona

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto in subordine per il rinnovo della notifica

del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, Mario De Casa e
Silvana Bianco – nella qualità di legali rappresentanti dei figli minori
Emanuele e Davide – e Alberto De Casa, propongono ricorso, affidato a
tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino (del 13
luglio 2010), con la quale venne rideterminato in euro 30.000,00 per
ciascun nipote, in diminuzione rispetto a quello riconosciuto dal primo

stradale.
L’Assicurazione resiste con controricorso.
Il Roagna non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
111 Tribunale, ritenuta la convivenza dei nuclei familiari della defunta e
del figlio, riconobbe a ciascun nipote a titolo di “danno morale” euro
90.000,00, pari alla misura del 50% della somma riconosciuta per lo
stesso titolo al figlio della defunta, sulla base delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
La Corte di appello di Torino, adita dalla Assicurazione solo per il danno
morale riconosciuto ai nipoti, ha preliminarmente respinto l’eccezione di
giudicato sui presupposti del risarcimento ai nipoti, che era stata dedotta
dai danneggiati appellati sulla base della mancata impugnazione del capo
della sentenza relativa al figlio della defunta e genitore degli appellati.
Secondo la Corte, la liquidazione a favore dei nipoti, pur seguendo lo
stesso percorso argomentativo fatto per il genitore, era stata effettuata
dal Tribunale in modo autonomo e la liquidazione in favore del figlio della
defunta era stata assunta a mero parametro al quale rapportare l’importo
spettante ai tre nipoti; l’accertamento effettuato, quindi, non poteva
essere definito come antecedente logico necessario, non impugnato, della
liquidazione concernente i nipoti.
Quindi, nel decidere l’unico profilo di impugnazione, la Corte di appello ha
riconsiderato la convivenza dei nuclei familiari, ritenendola provata.
Poi, ha ritenuto l’importo liquidato del tutto sproporzionato, e lo ha
liquidato equitativamente nella somma suddetta, pur considerando che la
nonna non era tanto avanzata di età (70 anni al momento del decesso),
che due dei nipoti erano meno che adolescenti e il terzo aveva appena
3 hi5

giudice, il danno “morale” per la perdita della nonna in un sinistro

compiuto 17 anni, che la sofferenza per l’improvvisa scomparsa della
nonna è maggiore nell’ambito del legame tra nipoti minorenni e nonna
efficiente e attiva.
2.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 329 cod.
proc. civ., censurando la sentenza nella parte in cui non ha rilevato il
giudicato sui presupposti del risarcimento, formatosi per la mancata
impugnazione del risarcimento dovuto allo stesso titolo al figlio

I ricorrenti chiedono alla Corte di decidere se, in ipotesi in cui il danno
parentale per morte della nonna convivente sia stato determinato,
rispetto a ciascun nipote, quale percentuale del danno riconosciuto al loro
padre (figlio convivente della defunta) sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano, qualora l’impugnazione dell’obbligato ai risarcimento
investa solo il danno riconosciuto ai nipoti, si possa configurare il
giudicato implicito sui presupposti per il risarcimento del danno ai nipoti,
costituiti dalla convivenza e dall’utilizzo delle tabelle di Milano, con
conseguente inammissibilità per acquiescenza della impugnazione relativa
ai soli nipoti
Con il secondo motivo si deduce violazione degli art. 1223, 1226 e 2056.
Sostanzialmente, si censura la sentenza per difetto di motivazione nella
riduzione del danno morale, effettuata senza l’esplicitazione dei criteri
seguiti, non comprendendosi dalla sentenza se erano state applicate le
tabelle di Milano, cui il collegio sarebbe stato vincolato anche per effetto
del giudicato; non risultando chiaro, secondo l’assunto dei ricorrenti,
come si possa essere pervenuti a riduzione nonostante la considerazioni
di elementi, quali la convivenza, l’età della defunta, la minore età dei
nipoti, che ritengono intenso il rapporto parentale; ponendo, infine, in
risalto, ai fini della inidoneità della quantificazione, che le ultime tabelle
del Tribunale di Milano prevedono un risarcimento da poco più di 22 mila
a 134 mila euro per il nipote
I ricorrenti chiedono alla Corte di decidere se, sul presupposto dei rigetto
del primo motivo, vi sia violazione di legge nella determinazione
quantitativa del danno ai nipoti, per difetto di motivazione, non avendo il
giudice indicato se ha preso come base le tabelle di Milano e risultando

4

convivente, avente gli stessi presupposti del risarcimento ai nipoti.

contraddittoriamente basso il danno liquidato dopo aver preso in
considerazione elementi che esaltano il rapporto nonno/nipote.
3. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il primo per difetto di interesse alla pronuncia sulla questione proposta.
La Corte di appello, infatti, ha valutato le risultanze istruttorie ed ha
deciso nel senso della esistenza della convivenza dei due nuclei familiari
del figlio, con i nipoti, e della nonna; quindi, nello stesso modo nel quale

che si sarebbe verificato se si fosse formato il giudicato. Quanto al profilo
del giudicato, che secondo l’assunto dei ricorrenti si sarebbe formato
sull’utilizzo delle tabelle di Milano, lo stesso non rileva perché la Corte di
appello non ha ridotto la quantificazione avendo cambiato le tabelle
utilizzate, ma perché ha ritenuto eccessivo l’importo in concreto liquidato,
partendo da quello individuato dal primo giudice. D’altra parte, i
ricorrenti, con il secondo motivo, richiamano le tabelle di Milano di un
periodo successivo, nell’ambito dei limiti delle quali rientra l’importo
liquidato in concreto; non richiamano, invece, quelle temporalmente
applicate dal giudice di primo grado per dedurre che l’importo individuato
dal secondo giudice non rientra nei limiti stabiliti.
Il secondo motivo, inoltre, si sostanzia nella richiesta alla Corte di
legittimità di una inammissibile rivalutazione del giudizio equitativo del
giudice nella determinazione quantitativa del danno morale. Infatti, la
Corte di appello di Milano ha, con apprezzamento di merito rispetto ai
dati personalizzanti emersi, ritenuto eccessiva la quantificazione; i
ricorrenti vorrebbero una maggiore quantificazione sulla base degli stessi
elementi fattuali del caso concreto, neanche deducono l’esistenza di
elementi fattuali, allegati dalle parti, ma trascurati dal giudice del merito.
4.In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Le spese,
liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a
favore della Assicurazione controricorrente.
Non avendo il Roagna svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

5

aveva deciso il giudice di primo grado; in definitiva, con lo stesso effetto

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese
processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00, di cui
Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di
legge.

Il consigliere estensore

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA