Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14090 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

F.D. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Rubino Gianluca (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

A.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Carnevale Nadia (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 236/2019, pubblicata in data 11 febbraio 2019 (e notificata in

data 19 febbraio 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 febbraio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.F., sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di F.D..

Il F. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c…

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Castrovillari.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’ A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: nella specie violazione della normativa (L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 e 3) “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazionie di atti giudiziari””.

Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: Omessa pronuncia in merito alla eccepita non idoneità dell’Avviso di Ricevimento a provare che il D.L. n. 22 del 2012 sia stato notificato il 15/02/2012”.

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Con entrambi (così come con la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2) il ricorrente F. ripropone l’assunto alla base della sua originaria opposizione, e cioè che la notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale l’ A. aveva promosso l’esecuzione forzata nei suoi confronti era avvenuta in modo irregolare, in quanto “la fase postale della notifica ex art. 140 c.p.c., non aveva seguito correttamente il procedimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8” (cfr. pag. 2, righe 12/15 del ricorso).

Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1 E’ opportuno premettere che, secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, “di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999,

Rv. 527446 – 01; in senso conforme, successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 10222 del 26/07/2001, Rv. 548514 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19239 del 24/09/2004, Rv. 577621 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 01/06/2004, Rv. 573331 – 01; Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19799 del 14/09/2006, Rv. 592285 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 07/07/2009, Rv. 608806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010, Rv. 612676 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014, Rv. 629443 – 01; Sez. Ric. n. 14090/2019 – Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479 – 01). La ragione della distinzione sta nel fatto che quando l’ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l’ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell’art. 644 c.p.c. e non ha mai acquistato esecutorietà per mancanza dell’opposizione, sicchè la parte istante è del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata.

Tali principi non sono posti in discussione nella presente sede, anzi il ricorrente afferma espressamente di condividerli.

Nella specie è, infatti, pacifico (lo ribadisce ripetutamente lo stesso ricorrente) che il F. abbia proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, sostenendo l’inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell’azione esecutiva dall’ A. (dunque la mancanza di un valido titolo esecutivo), e non opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., avverso il decreto stesso.

1.2 Tanto premesso, ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente osservare che, anche ad ammettere la sussistenza di tutti i vizi del procedimento notificatorio che allega il ricorrente, essi non sarebbero comunque tali da determinare l’inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione (e ciò pur essendo in realtà condivisibili le osservazioni che hanno condotto la corte di appello a ritenerli invece insussistenti e ad affermare quindi la piena regolarità della notificazione del predetto decreto ingiuntivo). Secondo i principi di diritto affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite (che nè il ricorso nè la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, contengono argomenti idonei ad indurre a rimeditare), infatti, “l’inesistenza della notificazione (del ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono; a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex le-ge”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018, Rv. 649243 – 01).

Orbene, come anticipato, nel caso di specie, anche ad ammettere la sussistenza di tutti i vizi del procedimento notificatorio denunziati, non vi è dubbio che (in base a quanto espone lo stesso ricorrente) sussistessero gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e, in particolare, che vi siano state sia l’attività di trasmissione dell’atto svolta dal soggetto qualificato (nella specie, l’ufficiale giudiziario, trattandosi di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.), sia la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (nella specie, il deposito dell’atto presso la casa comunale, ai sensi del richiamato art. 140 c.p.c.).

Dunque, anche a voler condividere la prospettazione in fatto (e, parzialmente, in diritto) del ricorrente, trattandosi di notificazione del decreto ingiuntivo al più nulla, ma non certo giuridicamente inesistente, egli non avrebbe potuto proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per la mancanza di valido titolo esecutivo, ma esclusivamente l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., contestando il merito del provvedimento monitorio (opposizione nella specie pacificamente non proposta).

La decisione impugnata risulta pertanto pienamente conforme ai principi di diritto sin qui esposti.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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