Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22545-2016 proposto da:

Z.A., P.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA CERIELLO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la semenza n. 2455/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2455/2016 dichiarando inammissibile l’impugnazione proposta da P.D. e respingendo quella proposta da Z.A. – ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 30/9/2014 nel procedimento pendente tra Z.F. ed i coniugi P.D. e Z.A. ed avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di inefficacia di atto di cessione di credito.

2. Era accaduto che Z.A. aveva promosso davanti al Tribunale di Bergamo pignoramento presso terzi nei confronti di tale L.M. con atto notificato il 17 febbraio 2014.

Z.F., fratello di A., aveva promosso opposizione di terzo nel corso del pignoramento, facendo presente che aveva intenzione di far revocare la cessione del credito.

La procedura esecutiva era stata sospesa.

Z.F. aveva quindi chiesto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di cessione intervenuto in data 13/12/2013 con il quale il P., suo debitore ed avvocato, aveva ceduto alla moglie, Z.A., il credito che il primo vantava nei confronti di L.M., sua ex cliente, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Si era costituito il P., eccependo in via preliminare: la competenza per valore del Giudice di Pace; l’incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo territorialmente competente quello di Bergamo; la necessità di sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato del titolo esecutivo costituente il diritto di credito azionato; il difetto di interesse ad agire del ricorrente; la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di soggetti terzi. Nel merito il P. aveva sostenuto l’infondatezza della domanda ex adverso proposta, della quale aveva chiesto il rigetto (sottolineando trattarsi di un caso anomalo, essendo oscuro come lo Z. aveva potuto conoscere l’esistenza del credito che lui vantava nei confronti della L.).

Z.A. non si era costituita e il giudizio era proseguito in sua contumacia.

Il Tribunale di Monza – dopo aver acquisito, senza mutare il rito, la documentazione prodotta dallo Z. – con ordinanza emessa in data 30/09/2014, in accoglimento della domanda del ricorrente, aveva dichiarato l’inefficacia, nei suoi confronti, della cessione oggetto del contendere con condanna del P. ex art. 96 c.p.c e di entrambi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado con un unico atto avevano proposto appello, chiedendone la riforma, i coniugi P.- Z., articolando i seguenti motivi: vizio procedurale per violazione del contraddittorio in relazione alla non autorizzata chiamata di terzo; omessa motivazione in ordine all’eccezione di competenza per valore e per territorio; omessa sospensione del giudizio; mancata rilevazione dell’anteriorità della cessione rispetto al credito azionato da Z.F. ed erroneità nella qualificazione della cessione come a titolo gratuito con violazione del diritto alla prova che avrebbe presupposto la trasformazione del rito; mancata indicazione del limite di inefficacia della cessione; erronea condanna per lite temeraria; erronea condanna solidale alle spese di lite;

Si era costituito lo Z., eccependo, preliminarmente, la violazione dell’art. 702 quater c.p.c. in quanto il P., regolarmente costituito in primo grado, aveva notificato l’atto di appello oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza impugnata, nonchè la violazione del principio dell’autosufficienza (sancito dall’art. 342 c.p.c.). Nel merito, aveva dedotto l’infondatezza dell’appello.

La Corte territoriale con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello introdotto dal P., mentre ha rigettato l’appello introdotto dalla Z., così confermando integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso i coniugi P.- Z..

Nessuna attività difensiva viene svolta dalla controparte.

In vista dell’odierna adunanza i ricorrenti depositano memoria nella quale fanno presente essere intervenuti nelle more: a) la sentenza n. 1177/2017 emessa dal Tribunale di Monza, quale giudice di appello, nella causa di merito dell’opposizione all’esecuzione, chi ha ridimensionato la portata della ordinanza revocatoria, per cui è ricorso, affermando che lo Z. non poteva utilizzarla per “altre azioni esecutive”, con rilevanza per quanto concerne il quarto motivo di ricorso; e b) la sentenza n. 3048/2017, emessa dal Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo grado, nella causa di merito dell’opposizione di terzo all’esecuzione, che ha sancito il difetto di legittimazione processuale di Z.F. nella suddetta procedura esecutiva. Allegano alla memoria, ai fini dell’autosufficienza, lettera di contestazione ed esposto disciplinare di Z.A. nei confronti del fratello F..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

Precisamente i coniugi ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – con il primo motivo: violazione degli artt. 702 quater e 102 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell’impugnazione proposta dal P., per essere stata depositata decorso il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza impugnata (che era stata comunicata in data 2/10/2014), senza considerare che l’appello era stato predisposto con un unico atto dai due convenuti in causa a litisconsorzio necessario;

– con il secondo motivo: violazione degli artt. 7,9,10,14 e 20 c.p.c.; nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato le loro eccezioni di competenza per valore (del giudice di pace) e per territorio (del tribunale di Bergamo), in considerazione del fatto che lo Z. aveva formulato una richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non determinata nel valore; sostengono che tale domanda risarcitoria, avendo natura esclusivamente processuale, non può rientrare tra le domande (di natura sostanziale) di cui all’art. 10 c.p.c., comma 2;

– con il terzo motivo: violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 702 bis c.p.c. e ss. nella parte in cui il giudice di primo grado, senza mutare il rito, aveva ammesso alla prima ed unica udienza la produzione di documenti e di nota esplicativa;

– con il quarto motivo: violazione dell’art. 2901, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti della revocazione, senza considerare: a) sotto il profilo oggettivo, che non era stata impugnata la cessione del credito, ma la notifica alla debitrice ceduta e che la cessione di credito era anteriore alla richiesta di pagamento spontaneo, al precetto ed al pignoramento presso terzi; e, c) sotto il profilo soggettivo, che la L. con sentenza 3830/2013 era stata condannata a risarcire il danno all’avvocato P. per una diffamazione commessa nel corso di una deposizione testimoniale; e che essi, al momento della cessione, non potevano sapere che lo Z. era a conoscenza di detta sentenza ed intendesse agire esecutivamente nei confronti del P., pignorando il credito che questi aveva nei confronti della L.; sostengono che in ogni caso l’atto di cessione del credito (che era di circa 10 mila Euro) avrebbe potuto e dovuto essere limitato alla parte corrispondente al credito (di circa 2 mila Euro) che vantava lo Z. (attore in revocazione);

– con il quinto motivo: violazione dell’art. 96 nella parte in cui il giudice di primo grado aveva condannato il P. a risarcire il danno da lite temeraria, quantificandolo in Euro 500, argomentando sulla genericità della difesa e sulla inconferenza degli assunti difensivi sino quasi alla diffamazione, mentre la Corte aveva parlato di difesa fuorviante e di pretese inammissibili nell’ottica dilatoria contraria ai principi di ragionevole durata del processo.

Infine, i coniugi ricorrenti, con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciano violazione dell’art. 97 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2014 nella parte in cui la Corte territoriale, nello scrutinare il motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, ha confermato la condanna solidale dei soccombenti per l’interesse comune e la liquidazione di Euro 1200 per compensi, dimenticando che il valore della causa era di Euro 1.966,64 e che la causa sarebbe stata, pertanto, di competenza del giudice di pace; ed ha quantificato le spese legali in Euro 2799, 90, cioè in una somma ben superiore a quella effettivamente dovuta. Sostengono la violazione dell’art. 97 c.p.c., in quanto la Corte li ha condannati in via solidale senza considerare che Z.A. aveva interesse a riscuotere il proprio credito dalla L.. E sostengono la violazione del tariffario, essendo stati liquidati compensi superiori al massimo tabellare rispetto al valore di causa.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Quanto alle questioni processuali, si rileva che Corte di merito del tutto correttamente:

-ha ritenuto non fondata l’eccezione di competenza del Giudice di Pace, in quanto nel caso in esame, accanto al credito vantato da Z.F., sicuramente nei limiti della competenza del Giudice Pace, la parte aveva formulato una richiesta risarcitoria non determinata nel valore, con la conseguenza che la competenza si doveva ritenere spostata verso il Giudice superiore (art. 10 c.p.c., comma 2). Ed ha ritenuta non fondata l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Monza per essere competente il Tribunale di Bergamo, in quanto Z.F. aveva azionato il foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. (e cioè il Foro del luogo di residenza di entrambi i convenuti, luogo che era ricompreso nel circondano del Tribunale di Monza);

– e – dopo aver premesso che sarebbe stato onere del P. provare gli elementi dai quali evincersi l’onerosità dell’atto e, a tale fine, indicare nel proprio atto costitutivo in primo grado le prove alle quali assegnava valenza decisiva – ha rilevato che tale indicazione era indispensabile anche per consentirle di rassegnare il proprio giudizio circa l’eventuale mutamento del rito e che, nel caso di specie, tale mutamento non avrebbe avuto giustificazione alcuna proprio in assenza di ragioni probatorie di complessità tali da rendere incompatibile il rito speciale.

2.2. Quanto poi ai presupposti della revocatoria, la Corte di merito:

– ha premesso che oggetto della domanda revocatoria era la cessione di credito, avvenuta in data 13/12/2013, e che il credito di Z.F. doveva intendersi sorto in data 8/7/2013 (e cioè allorquando con sentenza n. 1930/13 detto credito era stato accertato nella somma di Euro 1966,64, poi aumentata ad Euro 2.239,46 per le spese di precetto;

– in punto di eventus damni, ha rilevato che: a) alla luce della funzione propria dell’azione revocatoria (funzione che è quella di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore), a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore – integrata per l’appunto con gli atti in esame, con i quali i beni di proprietà del debitore vengono trasferiti, determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva; b) il pregiudizio richiesto dall’art. 2901 c.c. non consiste in un danno “ingiusto” in senso proprio e nemmeno coincide con il venir meno delle garanzie patrimoniali del debitore, ma è integrato anche dalla semplice maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto;

-in punto di elemento soggettivo, ha ulteriormente rilevato che: a) è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, che possono ricavarsi dal rapporto di coniugio esistente tra le parti, nella incertezza della natura del rapporto obbligatorio in base al quale la cessione è avvenuta, nella sostanziale gratuità dell’operazione; b) nella specie, sarebbe stato onere del P. provare gli elementi dai quali evincersi l’onerosità dell’atto e, a tale fine, indicare nel proprio atto costitutivo in primo grado le prove alle quali assegnava valenza decisiva; c) anche ammesso che l’atto fosse a titolo oneroso (fatto questo, come detto, ritenuto sprovvisto di positiva prova), gli elementi sottolineati escludevano che Z.A., moglie del P., fosse all’oscuro del credito che suo fratello F. aveva nei confronti di suo marito e inducevano a ritenere che proprio per l’esistenza del credito era stato posto in essere l’atto, del quale era stata chiesta l’inefficacia.

A fronte di tale articolato iter motivazionale, i ricorrenti, nel tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione del giudice di secondo grado, evocano la violazione di norme, ma in concreto non deducono alcuna specifica violazione normativa. Occorre al riguardo ricordare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171 – 01).

2.3. Quanto infine alle statuizioni sulla temerarietà della lite in primo grado ed alla liquidazione delle spese, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, la Corte di merito senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico:

– dopo aver rilevato che la temerarietà può essere individuata in concrete circostanze (quali quelle della coscienza dell’infondatezza della domanda o della carenza della ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza) il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto che nel caso di specie il primo Giudice non aveva censurato il legittimo esercizio del diritto di difesa, ma la volontà manifestata dall’originario convenuto P. di introdurre elementi fuorvianti e indifferenti rispetto alla causa con pretese inammissibili in un’ottica dilatoria contraria ai principi di ragionevole durata del processo;

– ha confermato la decisione del giudice di primo grado (che aveva condannato i coniugi P.- Z. al pagamento, in via tra loro solidale ed in favore di Z.F., delle spese processuali relative al grado), rilevando che la contumacia di Z.A. era del tutto irrilevante ai fini della sua soccombenza e, quindi, della legittimità della sua condanna al pagamento di dette spese;

– ha condannato in via tra loro solidale, i predetti coniugi, rimasti soccombenti anche in appello, al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado, quantificandole in Euro 2.799,90 oltre accessori, rispettando anche per detta fase i limiti tabellari (alla luce della ritenuta competenza del tribunale quale giudice di primo grado).

2.4. Ciò posto, va esaminato il primo motivo, che di per sè è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell’impugnazione da parte di P.D. in quanto, dal fascicolo di primo grado risultava che la comunicazione telematica, nei suoi confronti, dell’ordinanza impugnata era stata effettuata dalla cancelleria in data 2/10/2014 con la conseguenza che il termine per impugnare si era consumato con il decorso di trenta giorni dalla predetta comunicazione, come previsto dall’art. 702 quater c.p.c.; mentre, per Z.A., rimasta contumace, l’impugnazione, in assenza di notifica ad opera della parte interessata dell’ordinanza, poteva avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine che invece risultava nella rispettato.

Senonchè è indubbio che nel presente giudizio (come d’altronde in qualsiasi giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.) sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore cedente ed il terzo cessionario (e, quindi, nella specie, tra il P. e la di lui moglie Z.A.) convenuti in giudizio dal creditore (nella specie, l’odierno controricorrente Z.F.), con la conseguenza che l’impugnazione del P., essendo questi litisconsorte necessario della moglie, è stata erroneamente ritenuta tardiva.

Senonchè, proprio in considerazione dell’inammissibilità degli altri motivi di ricorso, sopra esaminati, anche questo motivo va dichiarato inammissibile in quanto l’immediata utilità dell’azione ex art. 2901 c.c. e stata comunque assicurata dalla presenza della Z., nei cui confronti è stata poi confermata la statuizione di inefficacia dell’atto di cessione, sicchè, non ricorrendo un effettivo “vulnus” al diritto di difesa, la sollecitata integrazione del contraddittorio, se fosse stata disposta dalla Corte territoriale, avrebbe rappresentato una diseconomia processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 3, Sentenza n. 895 del 20/01/2016, Rv. 638811 – 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna dei coniugi ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato; ma consegue il pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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