Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9331 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7846/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente-

contro

MC Group Molise s.p.a. – in persona del suo legale rappresentante

p.t., liquidatore Fabio Cassero, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Giuseppina Negro in via Giovanni XXXIII, 38

Isernia, domiciliata per le notificazioni a Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 42/01/12 emessa il 22 marzo 2012

dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, avente ad oggetto

gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) per i.v.a.,

i.r.pe.f. e i.r.a.p. 1999.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con il primo degli accertamenti in oggetto l’Agenzia delle Entrate di Isernia contestò alla MC Group s.p.a., per l’anno di imposta 1999, maggiori ricavi per Lire 1.113.153.175, derivanti dalla cessione di conglomerati cementizi (Lire 707.862.101) e bituminosi (Lire 405.291.074), oltre all’indebita deduzione di costi inerenti e/o (9, indeducibili per Lire 66.067.392; con il secondo accertamento contestò il mancato versamento delle ritenute sui corrispondenti maggiori utili accertati (Lire 1.113.153.175) e distribuiti ai soci della società.

La società ricorse alla Commissione Tributaria Provinciale, che validò gli accertamenti, ritenendo grave l’indizio costituito dalla mancata correlazione fra l’esigua riduzione dei costi e la cospicua riduzione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente. Nel merito rilevò la correttezza della metodologia accertativa concretamente adottata dall’ufficio e fondati i rilievi relativi all’indebita deduzione di costi, attesa la mancanza di idonee prove contrarie.

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale del Molise, alla quale è ricorsa in appello la contribuente, ha parzialmente annullato il primo accertamento e ha annullato il secondo.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Gli accertamenti si erano fondati sul fatto che, nell’esercizio 1999, al consistente calo dei ricavi – diminuiti da Lire 27.733.423.254 (1998) a Lire 19.812.001.836 (1999) – non era corrisposto un analogo calo dei costi, diminuiti da Lire 12.644.170.860 (1998) a Lire 11.569.268.780 (1999). Questa anomalia era stata ritenuta dall’Ufficio sufficientemente grave da autorizzare la determinazione induttiva dell’imponibile. Erano stati disconosciuti perchè non inerenti costi per Lire 66.067.392.

La Commissione Tributaria Provinciale, secondo la parte espositiva della sentenza impugnata, aveva confermato gli accertamenti dell’Ufficio senza tener conto delle allegazioni difensive secondo cui: a) non erano stati inclusi fra i ricavi quelli, per l’importo di Lire 1.161.032.017, provenienti da “lavori privati”; b) erano diminuite la richieste di conglomerati cementizi ad alto dosaggio; c) i prezzi erano stati calcolati in base alla media aritmetica e non, come sarebbe stato corretto, in base a quella ponderata.

Riguardo ai ricavi da lavori privati, la C.T.R., ritenuta non contestata dall’Ufficio la loro mancata contabilizzazione, sommato il relativo importo a quello degli altri ricavi contabilizzati, ha ritenuto che la somma derivante (Lire 20.973.033.843) non rendesse il rapporto tra i costi e ricavi esposti per il 1999 molto distante rispetto allo stesso rapporto del 1998, considerato come parametro di riferimento. Sulla base di questo rilievo, ha ritenuto insussistente il presupposto per l’accertamento induttivo, aggiungendo, quanto ai minori ricavi, la cessazione delle forniture – più redditizie – di conglomerati cementizi ad alto dosaggio e, più in generale, l’implausibilità di un immediato automatismo fra variazione dei costi delle materie e prezzo del prodotto finito.

Riguardo ai costi detratti, la sentenza ha confermato quella di primo grado, salvo che per le voci relative a generi di ristoro (Lire 12.796.945) e ad alberghi e ristoranti (Lire 11.405.965), ritenute inerenti “in re ipsa” in rapporto alle esigenze di un’azienda di grandi dimensioni e l’importo esiguo rispetto al suo rilevante volume d’affari.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce “omessa e/o insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, avendo la Commissione Tributaria Regionale ignorato che era stata la stessa contribuente, in sede di dichiarazione modello Unico 2000, a dichiarare, al rigo RS28, ricavi per Lire 19.812.002.000, chiaramente comprensivi anche di quelli derivati da lavori privati. Questo dato era coerente con i dati del conto economico.

A questo motivo la contribuente controdeduce che l’accertamento si era fondato su dati ricavati dal conto economico, e segnatamente sui ricavi delle vendite di cemento, inerti, bitume e misto, dai quali era però sfuggita ai verificatori la voce del conto 52/0106, denominata “ricavi x lavori privati”, recante l’importo di Lire 1.161.032.017. Questa voce, sommata al resto dei ricavi, portava il relativo importo da Lire 16.929.511.399 a Lire 18.090.543.416 e conseguentemente portava dal 33% al 28% la riduzione delle vendite fra il 1998 e il 1999, parallelamente alla riduzione degli acquisti del 25%. Questo rilievo aveva formato oggetto dell’impugnazione dell’accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. La controricorrente, pur riconoscendo l’errore di calcolo compiuto dalla Commissione Tributaria Regionale (che era pervenuta alla cifra totale per vendite di Lire 20.973.033.843) conclude eccependo l’inammissibilità del motivo.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza ha annullato l’accertamento dell’Ufficio negandone il presupposto e ritenendo che l’aggiunta, ai ricavi, della voce “ricavi x lavori privati” (ritenuta non contestata dall’Agenzia), avrebbe reso non più grave la dissonanza fra calo dei costi e calo dei ricavi.

L’Agenzia, senza esplicitamente contestare, neppure in questa sede, i dati risultanti dallo stesso conto economico (sul quale si era fondato il p.v.c. di constatazione: pag. 2 allegata dalla ricorrente) non spiega l’omessa considerazione, in quella sede, dell’altra voce di ricavo; si attesta sul dato risultante dalla dichiarazione dei redditi, dove ritiene “certamente” compresa questa voce, senza prendere in considerazione che nel conto economico e nel modello Unico quell’importo era il risultato della somma dei ricavi, fra questi compresi quelli derivati dai lavori per i privati. Ripete, in sostanza, lo stesso errore della Commissione Tributaria Regionale (che la controricorrente riduce a mero errore di calcolo, ma così non è) che ha sommato questa voce al ricavo totale (giungendo anche a risultati aritmetici errati in danno della contribuente), laddove oggetto specifico dell’impugnazione dell’accertamento (che alla fine la Commissione Tributaria Regionale ha accolto, sia pure seguendo un percorso errato) era dato dall’erroneità dei prospetto redatto dai verbalizzanti, dove, omettendosi la consistente voce di ricavi, era stata evidenziata l’incongruenza fra calo dei costi e calo dei ricavi fra il 1998 e il 1999 che, sommati anche i ricavi non considerati, si sarebbe sostanzialmente rivelata insussistente: ritenendo così ingiustificato l’accertamento induttivo di maggiori ricavi. In ragione del corretto calcolo dei ricavi, ad una riduzione dei ricavi del 28% sarebbe corrisposta infatti una riduzione dei costi del 25% e quindi il disallineamento non sarebbe stato grave tanto da giustificare il ricorso all’accertamento induttivo.

Il motivo di ricorso dell’Agenzia non coglie quindi il punto sostanziale della motivazione, che intendeva negare gravità al disallineamento fra riduzione dei costi e riduzioni dei ricavi e fondamento giuridico all’accertamento induttivo impugnato.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto la sentenza, pur essendo la doglianza della contribuente fondata solo sul calcolo dei ricavi dei prodotti bituminosi, ha annullato l’accertamento anche per la parte riguardante ricavi riferibili all’attività cementizia.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto pone sullo stesso piano i risultati dell’accertamento induttivo con i presupposti di esso.

Come si è appena detto, la sentenza ha negato il presupposto dell’accertamento induttivo, con implicito riferimento all’art. 40 e all’art. 39, comma 1, lett. d), negando la gravità del disallineamento fra riduzione dei costi e riduzione dei ricavi.

Negandosi il presupposto dell’accertamento induttivo dei ricavi, esso non poteva che annullarsi in tutte le conseguenziali determinazioni. Il fatto che la sentenza menzioni anche il calo di forniture di cemento ad alto dosaggio deve essere letto non già come un motivo comprimario dell’annullamento dell’accertamento, ma come occasione di conferma dei minori ricavi correttamente contabilizzati.

La contribuente, comunque/aveva contestato anche la parte dell’accertamento relativa all’attività cementizia, deducendo sia il calo di commesse di cemento ad alto dosaggio e più remunerato, sia l’applicazione di medie aritmetiche anzichè ponderate.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce “insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5” in quanto la sentenza avrebbe recepito il dato della riduzione delle commesse per calcestruzzi ad alto dosaggio senza tener conto dei criteri di calcolo esplicitati dall’Ufficio, delle omesse indicazioni che la parte avrebbe dovuto fornire e di quanto affermato dalla stessa parte.

Il motivo è da ritenersi assorbito da quanto già osservato riguardo ai primi due.

Con il quarto motivo deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 9177 del 1986, art. 109 (già 75) nonchè, insufficiente motivazione: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto la sentenza, per la parte relativa alla detraibilità dei costi alberghieri per ristorazione e per bibite e bevande, aveva ritenuto “in re ipsa” la loro inerenza in ragione delle sue dimensioni e alla conseguente necessità di spese di rappresentanza, senza considerare che detti costi non erano stati inseriti fra le spese di rappresentanza (dove avrebbero comunque goduto di una detraibilità parziale) bensì nel conto spese Distribuzione automatica/Bevande Uff.”.

Il motivo è fondato.

A norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, i costi devono essere certi e pertanto adeguatamente documentati. La Commissione Tributaria Regionale ha ignorato questa disciplina, affidandosi ad argomentazioni solo intuitive.

Sul punto la sentenza va cassata e rimessa alla Commissione Tributaria Regionale del Molise per una rivalutazione sull’inerenza di detti costi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i primi due motivi, assorbito il terzo; accoglie il quarto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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