Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9331 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2101-2006 proposto da:

C.B. (OMISSIS), CILOTTI S.R.L. (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. C.

R., entrambi considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli Avvocati BOREA LEO, ROLI FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

Z.G. (OMISSIS), Z.D.

(OMISSIS), Z.V. (OMISSIS), Z.

T. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 10468-2006 proposto da:

Z.G., Z.D., Z.V., Z.

T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVINANA 2, presso lo

studio dell’avvocato PENNAFORTI ENRICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUGNONI PIER PAOLO giusta delega in calce ai

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

C.B., CILOTTI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1404/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 8/06/2004, depositata il 26/11/2004

R.G.N. 18 03/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA PINTO per delega dell’Avvocato

FRANCESCO ROLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 2-11 settembre 2001 il Tribunale di Forlì condannava la Cilotti S.r.l. a pagare L. 37.000.000 in favore di Z.G., Z.D.; Z.V. e Z. T. a titolo di risarcimento danni per lo scavo illegittimo di ghiaia nel fondo di loro proprietà, mentre rigettava la domanda proposta nei confronti di C.B. in proprio.

Con sentenza in data 8 giugno – 26 novembre 2004 la Corte d’Appello di Bologna modificava la data di decorrenza della rivalutazione monetaria sulla somma di L. 25,000.000.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il Tribunale aveva valutato l’unica posizione processuale dei convenuti (il C. in proprio e la società) affermandone, la prevalente soccombenza in considerazione dell’esito della lite; correttamente il Tribunale aveva disatteso la richiesta di sospensione del processo;

non sussisteva alcuna nullità della perizia; le prove erano state valutate correttamente; la necessità di autorizzazione in deroga all’attività estrattiva oltre che da parte del Comune anche da parte della Regione si fondava sulla competenza primaria in materia di detto ente; era risultato con certezza lo sconfinamento dell’area di coltivazione; l’incontestata natura di debito di valore comportava il risarcimento del maggior danno da ritardo con effetto dalla verificazione dell’illecito sulla somma di L. 12.000.000 (danno da incompleta bonifica dell’area) e dal gennaio 1999 sulla somma ulteriore di L. 25.000.000; il Comune di (OMISSIS) aveva rilasciato la concessione dando luogo al verificarsi della condizione di efficacia del contratto, che poi aveva avuto esecuzione; nessuna domanda era stata rivolta in primo grado contro C.B. in proprio; gli Z. avevano omesso di specificare la richiesta di risarcimento anche dei danni da mancato esercizio dell’attività agricola e il Tribunale aveva valutato, da un lato, l’obbligo della società di conformarsi alle indicazioni per il ripristino ad uso agricolo dell’area e, dall’altro, l’oggettiva incuria pluriannuale e lo stato di abbandono in cui la proprietà aveva lasciato il fondo.

Avverso la suddetta sentenza la Cilotti S.r.l. e C.B. in proprio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Gli Z. hanno proposto ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

I ricorrenti principali hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, degli artt. 1362 c.c., artt. 91 e 92 c.p.c. e/omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Osserva preliminarmente la Corte che una titolazione siffatta del motivo, caratterizzante anche i successivi, in cui parte ricorrente non prende posizione tra i vizi di violazione e di falsa applicazione di norme di diritto, tra essi e i vizi di motivazione e tra l’omessa, o insufficiente motivazione e la motivazione contraddittoria risulta perplessa e rende aspecifica la censura.

Essa concerne l’omessa, da parte del Tribunale, condanna degli Z. a rifondere a C.B. in proprio le spese processuali di primo grado e la condanna del medesimo e della Cilotti S.r.l. a rifonderne alla controparte il 2/3.

Si assume che la Corte territoriale ha fatto riferimento al D.M. n. 585 del 1994, di cui non vi è traccia nella sentenza di primo grado e che regola la diversa ipotesi di avvocato che difende più parti aventi al medesima posizione processuale e che ha violato i canoni ermeneutici stabiliti in materia contrattuale ed estensibili alla sentenza.

Dalla motivazione della Corte d’Appello, depurata dall’erroneo riferimento al Decreto Ministeriale,, si evince chiaramente che la sentenza del Tribunale è stata interpretata nel senso di avere ritenuto il C. e la società unica parte processuale. Ciò trova conferma proprio da uno degli elementi sottolineati dai ricorrenti, cioè dal riferimento contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale alla “parte convenuta”. In altra parte della sentenza impugnata, in risposta al secondo motivo dell’appello incidentale dagli Z., si afferma che correttamente il primo giudice non aveva esteso la condanna al C. in proprio perchè mai nessuna domanda essi avevano formulato nei suoi confronti.

Questa circostanza spiega – e conforta – la valutazione dei due giudici di merito in ordine alla configurabilità di un’unica posizione processuale. Infine, è opportuno rilevare che la Corte territoriale ha evidenziato che il Tribunale aveva compensato parzialmente le spese nei confronti della ritenuta unica parte processuale tenendo conto della condanna della Cilotti S.r.l. e del rigetto della domanda contro il C. in proprio.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciavo violazione o falsa applicazione degli artt. 329, 287 e 112 c.p.c. ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La violazione dell’art. 329 c.p.c. viene ravvisata nella interpretazione da parte della Corte territoriale del dispositivo della sentenza del Tribunale con riferimento a “parte convenuta” intesa come “parti convenute”.

Il riferimento alla norma che sancisce l’acquiescenza è inconferente. Il giudice d’appello, esaminande uno dei motivi di gravame degli appellanti principali, ha doverosamente – e anche correttamente in virtù di quanto rilevato con riferimento al primo motivo – interpretato la sentenza sottoposta al suo esame.

Inconferente è anche il riferimento all’art. 1362 c.c. peraltro non richiamato nella titolazione del motivo (lo era stato in quella del primo) poichè interpretare una sentenza è attività logico – giuridica non parificabile a quella occorrente per interpretare la comune volontà delle parti di un contratto.

Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere denunciato ai sensi del n. 4, e non dei nn. 3 e 5, dell’art. 360 c.p.c..

La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni della propria statuizione, la cui “portata di merito” non può formare oggetto del sindacato di legittimità.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., artt. 75 e 654 c.p.p., art. 1362 c.c. e/o ovvero omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti lamentano che il giudice civile abbia deciso in maniera opposta al giudice penale pur utilizzando le prove formate in quella sede considerato che la consulenza tecnica disposta dal giudice civile non era stata svolta in via autonoma ma era stata fondata esclusivamente sulle risultanze di quella eseguita in sede penale..

Le argomentazioni poste a sostegno della censura rendono necessario ribadire due principi di carattere generale: 1) (vedi Cass. Sez. 3, n. 13544 del 2006) nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti (nella specie la questione relativa alla sospensione del processo civile è ormai superata dall’avvenuta definizione di quello penale); 2) (confronta Cass. n. 17057 del 2007) la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo (il cosiddetto travisamento di fatto), non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma semmai, ricorrendone i presupposti, di revocazione.

Osserva per completezza la Corte che le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti riguardanti le particelle oggetto dell’escavazione (pag.

56 e seguenti del ricorso) e il risarcimento del danno (pagg. 59 – 60 e successive) rendono necessarie attività (esame degli atti e apprezzamenti di merito) inibite al giudice di legittimità.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 1362 c.c. e/o ovvero omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La questione è la condanna al pagamento di L. 12.000.000 per l’omessa bonifica dell’area scavata. Si assume che il giudice ha mal valutato le prove acquisite nel processo penale e la motivazione di quella sentenza.

La censura, non in armonia con le norme di diritto di cui è stata denunciata violazione o falsa applicazione, comporta necessariamente accertamenti e valutazioni inibite al giudice di legittimità (non a caso le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali).

Infatti è pacifico che (Cass. Sez. 3 nn. 15604 del 2007 e 22539 del 2006) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Con il quinto motivo vengono denunciate violazione degli artt. 1223, 1226, 1362 e 2056 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si contesta la scelta della Corte d’Appello circa il parametro del prezzo al metro cubo anche in questo caso con argomentazioni che fanno riferimento alle risultanze processuali e implicano apprezzamenti di fatto e, quindi, trattano una questione di merito su cui la Corte non può essere chiamata a pronunciarsi.

Il sesto e ultimo motivo riguarda le spese processuali e non contiene una censura autonoma ma si basa sull’accoglimento delle precedenti, di cui, pertanto, segue le sorti.

Il ricorso principale va, dunque, rigettato.

Con il loro primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 1335, 1362, 1372 e 2033 c.c., art. 112 c.p.c., vizio di omessa pronuncia, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura riguarda l’accertamento dell’illegittimità della concessione rilasciata dal Comune di (OMISSIS) relativamente all’escavazione.

La Corte d’Appello ha rigettato il relativo motivo di gravame affermando; 1) il Tribunale aveva rilevato che la concessione amministrativa era stata rilasciata, così dando luogo al verificarsi della condizione di efficacia del contratto; 2) l’atto proveniente dal Comune, pur facendo parte di un procedimento imperfetto, era stato di per sè solo sufficiente, oltre che necessario, per consentire l’inizio dell’attività di escavazione, realizzando il presupposto previsto dalle parti per l’esecuzione del contratto.

I ricorrenti ripropongono le proprie tesi senza addurre argomentazioni idonee a dimostrare nè la violazione, nè la falsa applicazione delle numerose norme di diritto indicate e senza addurre specifiche ragioni di critica alla motivazione della Corte territoriale.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano omessa pronuncia sul loro motivo di gravame relativo all’inconfigurabilità di una responsabilità a carico del C. in proprio.

Come riferito a proposito del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata ha affermato che nessuna domanda essi avevano proposto nei confronti di costui e, del resto, tale statuizione ha anche giustificato la ritenuta unitarietà della posizione del C. e della società, da cui i ricorrenti incidentali hanno tratto vantaggio. Essi contestano l’affermazione della Corte territoriale assumendo che i fatti su cui si fonda la responsabilità contrattuale della società C. costituiscono anche il fondamento della responsabilità extracontrattuale di C. B..

Indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla correttezza della tesi, è decisivo il rilievo che comunque, sarebbe stato necessario formulare una specifica domanda risarcitoria. E’ appena il caso di aggiungere che l’interpretazione della domanda è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione (Cass. n. 212228 del 2009) nella specie non denunciato e che i ricorrenti non hanno ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1223, 1225 e 2056 c.c., insufficiente motivazione.

La censura riguarda i danni derivanti dal mancato esercizio dell’attività agricola.

La Corte si è pronunciata sul punto formulando due rationes decidendi, quindi non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia.

I ricorrenti neppure in questa censura motivano i numerosi vizi denunciati e si limitano a riproporre le proprie tesi prescindendo dalla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre sottopongono alla Corte considerazioni che implicano indagini e valutazioni di merito.

Con il quarto motivo vengono denunciate violazione dell’art. 1223 c.c. e insufficiente motivazione. La questione trattata è la liquidazione, che si assume errata, della somma di L. 25.000.000 per presunto indebito prelevamento di ghiaia e la rivalutazione della somma.

La censura non adduce argomenti idonei a dimostrare l’erroneità della statuizione e si basa su argomentazioni generiche non disgiunte da apprezzamenti di fatto.

L’ultimo motivo attacca la disposta compensazione delle spese del giudizio d’appello, ma non contiene l’esplicitazione di alcun vizio nè argomentazioni a sostegno.

Pertanto anche il ricorso incidentale va rigettato. L’esito dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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