Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9331 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9331 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25106-2011 proposto da:
ARIOLA CARLO (c.f. RLACRL46D16F39X), nella qualità
di ex amministratore della ARIOLA PALI S.R.L. in
liquidazione, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

Data pubblicazione: 17/04/2013

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013

412

PAOLO DE VINCENZO, LUCCI MARIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

a

contro

1

EQUITALIA POLIS S.P.A., CURATELA DEL FALLIMENTO
ARIOLA PALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimate –

avverso la sentenza n.

107/2011 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2011;

pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIO LUCCI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità o manifesta
infondatezza del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Ariola Carlo, in qualità di ex amministratore della
s.r.l. ARIOLA PALI in liquidazione ha proposto ricorso per
cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza
della Corte di appello di Napoli del 12.9.2001 con la quale

è stato rigettato il suo reclamo contro la sentenza
dichiarativa di fallimento della predetta società. Con il
reclamo era stata contestata la sussistenza dello stato di
insolvenza.
La s.p.a. Equitalia Polis – creditrice istante – e la
curatela fallimentare non hanno svolto difese.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 1. fall. Deduce
che la corte di merito non avrebbe correttamente applicato
i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in
materia di valutazione dello stato di insolvenza di società
in liquidazione omettendo di considerare rilevanti crediti
della società.
2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia vizio
di motivazione. Lamenta che il tribunale abbia
sinteticamente motivato la decisione senza esaminare
analiticamente le voci di bilancio indicate dalla società.
La corte di merito avrebbe riconosciuto la sinteticità

della motivazione senza trarne le dovute conseguenze.

3

3.- Osserva il Collegio che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile perché non risultano depositati
gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a mezzo delle
quali il ricorso è stato notificato.

attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo
2013.

Nulla va disposto in ordine alle spese stante l’assenza di

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