Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9330 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1040/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.L. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Patrizia di Nunno con domicilio eletto in Roma, alla via del Poggio

Laurentino n. 118 presso l’avv. Paola Trentadue;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 204/65/11 depositata il

17/11/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

18/12/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente, e per l’effetto annullato l’atto impugnato, ruolo e cartella di pagamento per IVA 2004;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziarie con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il C.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente non ritenuto omessa la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2003, con conseguente disconoscimento del credito maturato nell’anno in oggetto e nullità della cartella impugnata;

– il secondo motivo censura poi la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR riconosciuto la spettanza del credito al contribuente, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2003;

– va esaminato per primo, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida” il secondo motivo di ricorso;

– il mezzo è infondato; in forza della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U., Sentenza n. 17757 del 08/09/2016) la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

– alla luce della decisione sul motivo che precede, il primo motivo risulta inammissibile per difetto di interesse; in tal senso questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018) che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

P.Q.M.

rigetta il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo; liquida le spese in Euro 4.100 oltre al 15% per spese generali, cpa ed iva di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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