Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9330 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consiglie – –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 548/2006 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro’ tempore Geom. N.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMADEI NINO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.L. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PERICOLI ANTONIO GIULIO giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 85/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO, emessa il

13/01/2005, depositata il 26/01/2005 R.G.N. 1213/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato ANTONIO GIULIO PERICOLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo,

accoglimento del terzo motivo di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3 – 5 marzo 2003 il Giudice di Pace di Livorno condannava il Condominio di Via (OMISSIS) al pagamento di Euro 1.000,00 in favore di B.L. a titolo di risarcimento del mancato guadagno a causa della ritardata esecuzione dei lavori nel garage di sua proprieta’ interessato da infiltrazioni provenienti da condutture condominiali.

Con sentenza in data 13 – 26 gennaio 2005 il Tribunale di Livorno rigettava sia l’appello principale del Condominio, sia l’appello incidentale del B..

Il Tribunale osservava per quanto interessa: la prescrizione era stata validamente interrotta dall’atto di citazione in data 7 agosto 1997, anche se inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, poiche’ portato a conoscenza del Condominio; i testi escussi in primo grado avevano la capacita’ di testimoniare; le risultanze processuali non consentivano di evincere l’esistenza di serie trattative per la locazione del garage; doveva essere confermata la liquidazione equitativa del primo giudice, essendo comunque venuta meno per lungo tempo la possibilita’ del B. di disporre liberamente del proprio bene con conseguente depauperamento del proprio patrimonio.

Avverso la suddetta sentenza il Condominio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il B. ha resistito con controricorso e presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 246 c.p.c., riproponendo l’eccezione di incapacita’ a testimoniare dei due condomini escussi in primo grado, rigettata dal Tribunale.

In primo luogo il ricorrente non ha dimostrato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la tempestivita’ dell’eccezione che deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al piu’ tardi al momento della acquisita conoscenza della nullita’ stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullita’ sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere (Cass. Sez. 3^, n. 5454 del 2005).

In secondo luogo la censura e’ formulata in termini generici, in quanto si limita ad affermare che un condomino, in quanto tale, e’ di per se’ parte coinvolta, ma non attacca specificamente la motivazione della sentenza, la quale ha fatto leva sulla considerazione che oggetto della testimonianza era solo l’esistenza o meno di trattative per la locazione del garage in cui si erano verificate le infiltrazioni.

Oltre tutto lo stesso ricorrente riconosce che nel caso di soccombenza del Condominio i condomini hanno l’obbligo di pagare pro quota, affermazione che esclude l’interesse processuale del Condominio all’eccezione, in quanto eventualmente l’interesse dei condomini sarebbe nel senso di difenderne la posizione, ne’ si vede per quale ragione essi potrebbero partecipare al giudizio.

Con il secondo motivo il Condominio denuncia violazione dell’art. 2697 c.c..

La censura presuppone l’accoglimento della precedente (si assume che gli unici mezzi di prova non potevano essere posti a base della sentenza in quanto inammissibili, per cui non erano idonei a provare nulla) e, quindi, ne segue le sorti.

J Quanto, poi, al contenuto delle deposizioni, cui pure la censura si riferisce, e’ agevole osservare, in primo luogo, che il ricorrente non ha osservato al riguardo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (avrebbe dovuto riferirlo testualmente) e, in secondo luogo, che la valutazione della prova rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito e puo’, eventualmente, essere censurata solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non lamentato.

D’altra parte la critica prescinde dalla motivazione del Tribunale, il quale ha ritenuto che dalle testimonianze non si potesse evincere l’esistenza di serie trattative per detta locazione ed ha liquidato equitativamente il danno sotto il diverso profilo della perdita patrimoniale conseguente alla perdurante impossibilita’ di disporre liberamente del locale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2943 c.c., con riferimento all’interruzione del corso della prescrizione.

Il Tribunale ha affermato che l’atto di citazione 7 agosto 1997 era stato notificato allo Studio Tecnam di Novellini, Piancastelli e Manari che e’ il soggetto da cui provenivano tutti gli atti del Condominio, quale domiciliatario dell’amministratore N. L.. Ne ha inferita la sussistenza di indizi logici, precisi e concordanti sul fatto che tale atto di citazione fosse stato portato a conoscenza del Condominio.

Il ricorrente obietta che la Tecnam non era amministratrice del Condominio e che la causa si era conclusa con il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva, essendo stato convenuto in giudizio un soggetto (un’associazione professionale cui partecipava il N.) di fatto e di diritto diverso dall’amministratore del Condominio (appunto il N.).

La censura e’ infondata poiche’ anche recentemente questa stessa sezione (Cass. Sez. 3^, n. 13966 del 2007) ha ribadito che l’atto di citazione nullo (nella specie perche’ notificato all’interdetto legale anziche’ al tutore) puo’ valere come costituzione in mora e atto interruttivo della prescrizione essendo idoneo a portare nella sfera di conoscenza del debitore una richiesta di adempimento.

Stabilito, in linea di diritto, che la citazione nulla vale ad interrompere il corso della prescrizione, occorre poi accertare, in punto di fatto, che il debitore sia stato effettivamente portato a conoscenza dell’avversa pretesa.

Tale accertamento e’ stato motivatamente effettuato dal Tribunale, la cui decisione non e’ stata censurata sotto il profilo del vizio di motivazione.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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