Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9330 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15139-2017 oroposto da:

B.S., I.R., B.T., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA APPIA NUOVA 425, presso lo studio dell’avvocato MARIO

TREZZA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMANTA

LE DONNE giusta procura speciale notarile;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA in persona dei procuratori speciali Dott.ri

C.P. e P.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.B.F., D.B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 239/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.T., B.S. e I.R. convenivano in giudizio R. e D.B.F., nonchè la Toro Assicurazioni S.p.A. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte di B.B., figlia di B.T. e di I.R., e sorella di B.S., avvenuta a causa delle gravissime lesioni riportate in ragione dell’impatto che aveva visto coinvolta l’autovettura in cui era trasportata da D.B.F., e di proprietà di D.B.R., ed il veicolo della Polstrada, ferma sulla corsia di emergenza. Gli attori assumevano che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi in via esclusiva a D.B.F., che aveva effettuato un sorpasso ad alta velocità; che a titolo di danno non patrimoniale spettasse a ciascuno dei genitori Euro 200.000 ed al fratello la somma di Euro 80.000, oltre Euro 13.000 a titolo di danno morale iure hereditatis; che Rosanna lezzi avesse altresì diritto al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del 15% per ridotta capacità lavorativa -, essendo titolare di una pizzeria alla cui gestione contribuiva la figlia – nonchè al risarcimento del danno biologico iure hereditatis pari al 15%

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo congrua al danno lamentato la somma pari ad Euro 240.000, versata medio tempore dall’assicurazione in favore degli attori.

Con sentenza 121/2014, il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda attorea, liquidando in Euro 30.000 il danno morale iure hereditario; riconosceva altresì il danno da lesione del rapporto parentale, liquidato in Euro 200.000 in favore di B.T., in Euro 100.000 in favore di B.S., in Euro 250.000 in favore di I.R., alla quale veniva altresì riconosciuto il danno biologico iure proprio pari ad Euro 33.066,76. Il Tribunale disponeva il risarcimento del danno patrimoniale per la riduzione dei redditi della pizzeria limitatamente agli anni 2005-2006, liquidato in Euro 24.157,24.

In ultimo, tenendo conto che la Augusta Assicurazioni S.p.A. aveva erogato un altro acconto pari ad Euro 150.000 nel corso dell’istruttoria, il Giudice rimodulava le somme dovute agli attori, in Euro 237.667,63 in favore della lezzi ed in Euro 109.845,91 in favore di B.T., dichiarando la cessazione della materia del contendere rispetto a B.S., potendo intendersi le sue ragioni integralmente soddisfatte.

2. Generali S.p.A., già Alleanza Toro S.p.A., proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la riduzione delle somme riconosciute. F. e D.B.R. restavano contumaci. Si costituivano T. e B.S. e I.R., che insistevano sulla conferma della pronuncia, formulando appello incidentale.

Con sentenza 239/2017, pubblicata il 22/02/2017, la Corte d’Appello di L’Aquila accoglieva parzialmente il gravame principale. Riteneva fondati i primi due motivi di gravame con i quali l’appellante contestava una liquidazione maggiore rispetto a quella dovuta, essendosi effettuata la devalutazione delle somme e l’applicazione del tasse di interesse annuo del 3.50%; accoglieva parzialmente il terzo ed il quarto motivo d’appello con i quali l’appellante si doleva del riconoscimento del danno catastrofale e della sua quantificazione, posto che, liquidando il danno in base alla invalidità temporanea totale, sulla scorta del criterio equitativo puro e del criterio di liquidazione tabellare, il pregiudizio era da commisurarsi in Euro 13.000, anzichè in Euro 30.000; dichiarava l’infondatezza del quinto, del sesto e del settimo motivo d’appello.

La Corte rigettava il primo motivo d’appello incidentale con il quale gli appellati contestavano l’erronea quantificazione del danno iure hereditario patito da B.B. nell’intervallo di lucidità prima del decesso, dovendosi lo stesso liquidare in Euro 13.000, sulla base delle considerazioni esposte in merito all’accoglimento parziale dei motivi terzo e quarto dell’impugnazione principale; dichiarava l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione relativo al riconoscimento di maggiori somme per il danno da perdita del rapporto parentale, condividendo le argomentazioni già sviluppate in prime cure; accoglieva parzialmente il terzo motivo d’appello, limitatamente alla parte in cui chiedevano il riconoscimento delle spese dovute al consulente tecnico di parte, e non anche in relazione alla doglianza relativa al riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente nella misura del 10% anzichè del 15%; dichiarava l’infondatezza del quarto motivo di appello, con cui le parti chiedevano il riconoscimento di una maggiore somma a titolo di danno patrimoniale, ritenendo adeguata la liquidazione operata in prime cure; in ultimo confermava la compensazione dei 2/3 delle spese.

3. B.T., B.S. e I.R. propongono ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi illustrati da memoria.

3.1. Generali Italia S.p.A., g..à Augusta Assicurazioni S.p.A., incorporata da Alleanza Toro S.p.A., resiste con controricorso. Sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione eh falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo stata la stessa. pronunciata nei confronti di una società, la Augusta Assicurazioni S.p.A., diversa rispetto all’appellante e soprattutto non più esistenze, in quanto incorporata da Alleanza Toro S.p.A., che a sua volta è stata incorporata da INA Assitalia S.p.A., ed infine da Generali Italia S.p.A..

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 2054 bis c.c. la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti processuali, anche anteriori alla fusione. Detto altrimenti, la società incorporante succede a titolo universale nelle obbligazioni e nei rapporti che facevano capo alla incorporata, con la conseguenza per cui la legittimazione alla proposizione dell’appello spetta alla prima, se detto evento si verifica nelle more del giudizio e dopo la pubblicazione della sentenza; contrariamente, l’impugnazione deve intendersi affetta da nullità, stante l’inesistenza giuridica dell’appellante, così come nulla è la sentenza pronunciata nei confronti della società incorporata, in quanto inesistente.

Tanto premesso, si rileva che non ricorre la nullità della pronuncia oggetto di ricorso, avendo la Corte d’Appello correttamente individuato la parte appellante in Generali S.p.A., specificando che la stessa avesse incorporato medio tempore la Alleanza Toro S.p.A. (si rinvia al punto 4, pag. 4 del dispositivo). Quanto detto vale a giustificare l’infondatezza del primo motivo di gravame, essendo stata la parte processuale correttamente individuata, e figurando, dunque, l’indicazione della Augusta Assicurazioni S.p.A. in luogo della Generali S.p.A. inidonea ad inficiare la sentenza impugnata, potendo, al più, giustificarne la correzione.

4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, posto che, nella quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditario, la Corte non ha valorizzato adeguatamente gli interessi lesi, limitandosi a rinviare alla motivazione già fornita sul punto all’appello principale.

Il motivo è infondato.

La motivazione per relationem giustifica la cassazione della sentenza cui inerisce soltanto laddove si sostanzi in una acritica adesione alla decisione di primo grado, senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato il giudicante sia giunto attraverso l’esame e la valutazione della infondatezza dei motivi di gravame.

Per contro, è legittimo il rinvio alla decisione di primo grado, sorretto, sia pure sinteticamente, da una motivazione che esprima le ragioni della conferma della pronuncia.

A detto rilievo corrisponde l’ulteriore considerazione per cui, come statuito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza 7074/2017, l’ammissibilità della doglianza tramite la quale il ricorrente censuri la motivazione per relationem del Giudice d’appello è subordinata all’assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, quali l’indicazione della motivazione di primo grado e la critica ad essa rivolta con i motivi di appello, al precipuo scopo di verificare l’effettiva elusione dei doveri motivazionali.

Quanto detto vale ad escludere la fondatezza del secondo motivo di gravame, poichè manca, a monte, una motivazione per relationem tecnicamente intesa, avendo la Corte d’Appello, nel rigettare la doglianza, fatto rinvio non già alla pronuncia di prime cure, bensì all’argomentazione da lei stessa sviluppata ai fini dell’accoglimento parziale del terzo e del quarto motivo di impugnazione.

4.3. Con il terzo motivo d’appello i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059,2056,1126 c.c., artt. 2 e 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato la Corte d’Appello nel liquidare il danno biologico terminale nella misura irrisoria di Euro 13.000; invero, diversamente da quanto statuito in sentenza, oltre al danno biologico terminale di tipo temporaneo il Giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente anche il danno biologico di tipo permanente, quale danno biologico di natura psichica dovuto dalla sofferenza patita dalla vittima per avere percepito lucidamente l’avvicinarsi della propria morte. In ultimo, i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del danno tanatologico, per perdita del diritto alla vita.

Il motivo è inammissibile, poichè diretto ad ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti ed in quanto carente delle indicazioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Relativamente a quest’ultimo profilo si osserva che i ricorrenti, nel censurare la sentenza della Corte territoriale sotto il profilo della irrisorietà del risarcimento riconosciuto in punto di danno non patrimoniale iure hereditario, hanno affermato che oltre al danno biologico terminale di tipo temporaneo, sarebbero configurabili anche un danno biologico temporaneo di tipo permanente, nonchè il danno catastrofale ed il danno tanatologico, senza, tuttavia, indicare i documenti e gli atti processuali sui quali la pretesa si fonda.

Invero, dalla lettura del dispositivo, si evince che gli appellanti, con gravame incidentale, avevano contestato l’erronea quantificazione del danno operata in prime cure, chiedendo la maggior somma di Euro 90.000; pertanto, ai fini dell’ammissibilità del mezzo formulato, i ricorrenti avrebbero dovuto assolvere all’onere di indicare puntualmente, per trascrizione o per riassunzione, la parte dell’atto di appello in cui aveva formulato la pretesa disattesa dal Giudice di seconde cure, sì da consentire a questa Corte, nell’esplicazione del giudizio a critica vincolata di cassazione, di esaminare la fondatezza della censura.

In realtà, anche laddove fossero state rispettate le prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la doglianza sarebbe stata comunque inammissibile, in quanto diretta ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa. Invero, parte ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe adottato criteri di personalizzazione del danno assolutamente inadeguati (pag. 23 del ricorso), limitandosi a proporre una tesi alternativa rispetto a quella posta a fondamento della decisione, omettendo di indicare i vizi logico-giuridici della motivazione che avrebbero potuto inficiare il dispositivo.

Si rileva, in ultimo, che la giurisprudenza indicata dal ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni non fa altro che confermare la validità dell’iter motivazionale della sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione del danno non già in base ad un criterio meramente equitativo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (giovane età della ragazza, brillante avvenire che la attendeva, modalità del sinistro, etc.) oggetto di puntuale considerazione.

4.4. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte motivato per relationem la propria decisione relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale.

Il motivo è inammissibile, in quanto generico ed aspecifico.

Come statuito recentemente dalle Sezioni Unite Civili, con sentenza 7074/2017, laddove il ricorrente intenda censurare la motivazione della sentenza d’appello sviluppata per relationem rispetto alla decisione di primo grado, è chiamato ad assolvere gli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, indicando puntualmente la motivazione di primo grado e la critica che le era stata rivolta con i motivi d’appello, al fine di verificare se il Giudice di seconde cure abbia realmente eluso i propri doveri motivazionali.

Ne deriva l’inevitabile inammissibilità della censura, essendosi il ricorrente limitato a riportare esclusivamente la motivazione d’appello.

4.5. Con il quinto motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059,2056 e 1126 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato la Corte, in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, nell’aver utilizzato un criterio equitativo, non ancorato a parametri oggettivi, come le Tabelle milanesi.

Il motivo è infondato.

La Giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale non è ammesso il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, dovendosi fare applicazione di criteri obiettivi che consentano di valorizzare le singole variabili del caso concreto, sì da consentire, nel contempo, la verifica del percorso logico seguito in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, dell’entità della sofferenza e delle condizioni soggettive della persona danneggiata. (ex multis, Cass., Sez. III, Sent. 20895/2015). “A tal fine, questa Giurisprudenza ritiene preferibile l’adozione del criterio di liquidazione predisposto nelle tabelle formulate dal Tribunale di Milano, dalle quali il Giudice di merito può discostarsi soltanto laddove emergano circostanze concrete che ne giustifichino l’abbandono.

Orbene, sia pure con argomentazione sintetica, la Corte d’Appello ha condiviso la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della liquidazione del danno parentale, ritenendo avesse correttamente valutato ogni aspetto della vicenda umana degli attori (la giovane età della ragazza, il futuro brillante che la attendeva, l’impegno nella pizzeria gestita dalla famiglia etc), facendo applicazione delle tabelle milanesi, come lo stesso ricorrente afferma a pagina 9 del ricorso; sicchè non si può ragionevolmente ritenere che il Tribunale a monte e la Corte d’Appello a valle abbiano proceduto ad una liquidazione puramente equitativa del danno non patrimoniale.

Inoltre in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la denuncia in sede di legittimità della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano ovvero dell’omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare uno scostamento dalle stesse è ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle (o, almeno, ne abbia allegato il contenuto) e posto la questione dell’applicazione dei relativi parametri (Cass. n. 27562/2017; Cass. n. 176788/2016).

4.6. Con il sesto motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la loro erronea e/o omessa interpretazione in relazione ai fatti di causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si duole della mancata adeguata valutazione ad opera della Corte d’Appello del perchè della ritenuta correttezza della determinazione dell’invalidità nella misura del 10% anzichè del 15%; e lamenta, ancora, la mancata considerazione delle diverse risultanze probatorie della C.T.P.

4.7. Con il settimo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059,2056 e 1126 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta che nella quantificazione del danno per lesione alla salute riconosciuto a I.R., il Giudice non avrebbe adeguatamente personalizzato il danno, limitandosi a recepire i risultati della C.T.U. espletata in primo grado.

I due motivi sono inammissibili, poichè diretti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.

Ed invero, l’esame delle prove è attività istituzionalmente riservata al Giudice di merito, censurabile in cassazione esclusivamente sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. Ne deriva che il Giudicante non è obbligato a motivare sulla rilevanza del singolo elemento probatorio acquisito, laddove la ritenuta fondatezza dell’uno comporti automaticamente l’inattendibilità dell’altro.

Nel rigettare il secondo motivo dell’appello incidentale, la Corte ha ritenuto di condividere gli esiti della CTU in punto di valutazione dell’invalidità permanente nella misura del 10%, apparendo l’odierna ricorrente vigile e collaborativa, sufficientemente curata nella persona e nell’abbigliamento e dai meccanismi di difesa particolarmente elevati, malgrado il trauma subito per la perdita della figlia. L’ineccepibilità dei criteri logico-scientifici utilizzati dal consulente d’ufficio hanno, quindi, indotto la Corte territoriale a confermare quanto già statuito in prime cure.

Pertanto, è indiscutibile, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che il Giudicante abbia motivato il perchè della condivisibilità della valutazione operata in primo grado.

Allo stesso tempo non può dirsi che la Corte territoriale abbia confermato la statuizione di prime cure “appiattendosi” sulla CTU in quella sede espletata, posto che, ritenendo correttamene valutata la percentuale di invalidità permanente, secondo l’e ragioni sopra esposte, ha confermato la decisione del Tribunale circa la misura della liquidazione del danno, operata, come confermato dallo stesso ricorrente a pagina 9 del ricorso, facendo applicazione delle tabelle milanesi del 2013.

4.8. Con l’ottavo motivo di ricorse incorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost.” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo errato la Corte nel circoscrivere il calo di redditi dell’attività gestita dalla lezzi ai soli anni 2005 e 2006.

Il motivo è inammissibili, in quanto diretto ad ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti.

Occorre preliminarmente rilevare il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo omesso, parte ricorrente di indicare documenti ed atti processuali sui quali il ricorso si fonda. Ai fini dell’ammissibilità della censura, il ricorrente avrebbe dovuto riportare integralmente o per riassunzione il conteggio operato dal consulente del lavoro della I.; invero, in quanto a critica vincolata, il ricorso introduttivo del Giudizio in Cassazione deve essere autosufficiente, sì da consentire un’adeguata valutazione delle censure sollevate. In ogni caso, la doglianza è diretta ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa: la motivazione, sia pure sintetica, appare coerente con i rilievi fattuali posti all’attenzione della Corte, la quale ha rilevato che soltanto negli anni 2005 e 2006 vi è stato un serio decremento dei redditi di impresa, che nel 2007 si sono invece attestati a somme assai prossime a quelle del 2004, come confermato dagli stessi ricorrenti.

4.9. Con l’ultimo motivo di ricorso, relativo alle spese di giudizio, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 92 e 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si duole dell’erroneità della decisione in punto di compensazione delle spese di lite nella misura dei due rerzi a carico degli odierni ricorrenti.

Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo all’ultima censura sollevata, posto che a norma dell’art. 92 c.p.c. il Giudice può disporre la compensazione delle spese di lite laddove vi sia soccombenza reciproca, che ricorre nel caso di specie, avendo ritenuto parzialmente fondate alcune doglianze del gravame principale ed altre dell’impugnazione incidentale. Il tenore della norma è già di per sè sufficiente a confermare la validità della statuizione; ad ogni modo, evidenziando che nell’applicazione della norma “non si possa prescindere dalle superiori considerazioni del fatto che B.B. non ha avuto alcuna responsabilità nell’accadimento del sinistro”, ricorrente manifesta l’intento di ottenere una rivalutazione del merito, omettendo, tra l’altro, ogni raffronto della pronuncia con la giurisprudenza di questa Corte, volto a verificare la corretta interpretazione della norma assunta violata o falsamente applicata.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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