Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 933 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17355/2019 R.G. proposto da:

G.L., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Roberto Maiorana, (PEC roberto.maiorana.avvocato.pe.it) e

con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma viale

Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 829/2018

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso tal sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla condizione di pericolosità e alla situazione di violenza generalizzata esistenti in Nigeria; il secondo motivo censura la gravata sentenza per omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni personali del ricorrente; il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per la mancata concessione della protezione c.d. “sussidiaria” cui il ricorrente avrebbe diritto ex lege alla luce delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine, sulla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sull’omesso esame delle fonti informative e sull’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

il quarto motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, il difetto di motivazione e travisamento dei fatti, per avere la Corte territoriale reso motivazione apparente;

– i ridetti motivi sono tra di loro strettamente connessi e alcuni di essi costituiscono frammentazione di una medesima censura; vanno quindi esaminati congiuntamente;

– all’esito della loro disamina, si rivelano infondati;

– la Corte territoriale ha invero esaminato la situazione (pag. 3 ultimo periodo della sentenza impugnata) dando conto delle fonti consultate; sotto questo profilo, è vero che parte ricorrente trascrive in ricorso (pag. 13-17 e pag. 21-25) altre fonti informativa, ma è altrettanto vero che principalmente anche dette fonti identificano come più pericolosa proprio la zona di nord-est del paese di origine, e non quella del sud dalla quale proviene in richiedente;

– e comunque la Corte perugina ha esaminato l’articolata situazione socio-politica della Nigeria sulla scorta, in specie, delle risultanze fornite da un report UNHCR da ritenersi senz’altro aggiornato; in concreto il ricorrente non illustra le ragioni per cui, contro ogni evidenza, ritiene tale report proveniente da fonte “non autorevole” e neppure indica fonti che vengano a smentire adeguatamente le informazioni contenute in detto report;

– pertanto, il motivo appare in sostanza inteso alla richiesta di un nuovo esame del merito della situazione del Paese di origine del ricorrente, operazione non consentita in questa sede di Legittimità;

– il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere la Corte territoriale ritenuto ragione sufficiente per la concessione della protezione c.d. “umanitaria” il rischio per il ricorrente di vedere violato il suo diritto alla salute e all’alimentazione, alla luce della situazione del paese di origine;

– il motivo è infondato;

– il ricorrente reitera invero dinanzi a questa Corte di legittimità le ragioni che hanno condotto i giudici di appello a motivatamente rigettare l’impugnazione dinanzi a loro proposta, facendo valere la tutelabilità, attraverso l’azionato strumento della protezione per ragioni umanitarie, di un “diritto dalla libertà dalla fame”, integrato dalla condizione di estrema povertà propria e della regione di provenienza. La Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità legate a fattori soggettivi o desumibili dalle condizioni politico-sociali del paese di origine in ragione di un puntuale ed autonomo esame, escludendo che l’azionata pretesa fosse riconducibile al catalogo “aperto” della protezione umanitaria. La decisione è pertanto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui le situazioni di difficoltà, anche estrema, di carattere economico e sociale, non sono sufficienti in sè stesse, in assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 07/02/2019 n. 3681; Cass. 24/09/2019 n. 23757);

– pertanto, il ricorso è rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno;

– si dà atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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