Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9329 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. II, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Di Mauro Rosario e

Bertolone Biagio, elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, via Flaminia n. 109;

– ricorrente –

contro

L.C., rappresentato e difeso per procura speciale

autenticata per notaio dott. Scire’ Risichella Sebastiana del 30

luglio 2009, rep. 57880, dall’Avvocato Condorelli Caff Francesco,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Antonio

Giuffrida in Roma, via Gregorio VII n. 396;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195 della Corte di appello di Catania,

depositata il 22 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

marzo 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese del controricorrente, svolte dall’Avv. Francesco

Condorelli Caff;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16 settembre 2005, M.P. ricorre, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n. 195 del 22 febbraio 2005, che, in parziale accoglimento del proprio appello, l’aveva condannato al pagamento in favore di L.C. della somma di Euro 7.148,44 a titolo di saldo prezzo per l’esecuzione di lavori edili, importo cosi’ determinato dal giudice di secondo grado sulla base del rilievo che le parti avevano pattuito per le opere previste in contratto la somma fissa e invariabile di L. 54.000.000 e che nel corso dei lavori, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, alcune opere erano state sostituite ed altre se ne erano aggiunte, sicche’, detratti gli importi versati, l’appaltatore era ancora creditore della somma sopra indicata.

L’intimato L.C. si e’ costituito in giudizio depositando una memoria di costituzione non notificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilita’ della memoria di costituzione (recte: controricorso) depositata dall’intimato L., in quanto non notificata alla controparte, cosi’ come prescrive l’art. 370 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ., assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva della controparte in relazione alla domanda proposta, atteso che il contratto di appalto era stato dall’attuale ricorrente firmato con tale M.F., come risulta dallo stesso atto consegnato dal L. al consulente tecnico d’ufficio. Il motivo e’ inammissibile.

La sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda del L. di condanna del convenuto al pagamento del saldo prezzo dei lavori appaltati e, per l’effetto, riconosciuto implicitamente la sua legittimazione attiva, non risulta infatti appellata dall’attore sul punto. Ne consegue che la relativa questione, che attiene piu’ propriamente al merito, non appare piu’ sollevatale in sede di legittimita’, per effetto del giudicato interno che su di essa si e’ ormai formato.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello sia caduta nel vizio di extrapetizione, per avere condannato il convenuto al pagamento dell’iva anche in relazione alle somme dovute per i lavori gia’ previsti dal contratto, laddove l’attore con la propria domanda aveva limitato le proprie richieste al pagamento dei lavori extra contratto.

Il motivo e’ infondato.

A parte il rilievo che – dato il contenuto della decisione di primo grado ed il mancato appello della parte sul capo di essa che l’aveva condannato anche al pagamento dell’iva – anche per tale censura possono ripetersi le considerazioni di inammissibilita’ svolte in sede di esame del motivo precedente, il mezzo e’ infondato in quanto l’assunto del ricorrente appare smentito dalla esposizione dei fatti di causa contenuta nella decisione di appello, non oggetto di contestazione specifica da parte del ricorso, laddove in particolare la Corte da atto che il L., con la propria domanda, aveva chiesto il pagamento dell’iva sull’intero corrispettivo dovutogli, senza distinguere, pertanto, tra il compenso spettategli per i lavori previsti nel contratto originario e quello per i lavori disposti successivamente.

Il terzo motivo di ricorso denunzia “omessa e insufficiente indicazione nel dispositivo circa la natura della somma cui viene condannato il ricorrente”, assume che la sentenza impugnata va corretta nel dispositivo laddove non distingue la parte della somma dovuta dal M. per capitale da quella dovuta per il pagamento dell’iva, distinzione che invece appare importante ai fini della corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione, che non e’ dovuta in relazione al debito per l’imposta.

Il motivo e’ inammissibile per l’estrema genericita’ della censura con esso sollevata.

La critica svolta dal ricorrente sembra infatti postulare un vizio di violazione di legge, per avere il giudice di appello esteso la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione alle somme liquidate anche a titolo di pagamento dell’iva, ma omette sul punto di indicare quali norme o principi di diritto sarebbero stati violati e di illustrare le ragioni della dedotta violazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, limitate a tre voci in ragione della declaratoria di inammissibilita’ del controricorso, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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