Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9329 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consiglie – –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 149/2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato SERRANI DANILO,

rappresentato e difeso dagli avvocati TROTTA PIETRO MARCELLO,

SIMONETTI UGO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

Dott.ssa MI.RI. e Dott. C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROSCIUTTI S DANIELE SPA, P.E., PO.CO., SBS

LEASING SPA, POLARIS ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1943/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 14/07/2004, depositata il 12/11/2004

R.G.N. 1829/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato DANILO SERRANI (per delega degli Avvocati TROTTA e

SIMONETTI);

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 14 luglio – 12 novembre 2004 la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da M. F. avverso la decisione del locale Tribunale n. 1599 del 2001, ritenendo che nel caso di chiamata in giudizio di una pluralita’ di convenuti o appellati, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore (ma anche dell’appellante, in forza del rinvio di cui all’art. 347 c.p.c., all’art. 165 c.p.c.) debba decorrere dalla prima notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Inoltre, i giudici di appello hanno affermato che nel caso di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, il termine per la costituzione dell’attore (e quindi dell’appellante) decorre dalla data di spedizione dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, con riferimento alla prima notifica.

Poiche’ nel caso di specie la causa era stata iscritta a ruolo il 9 ottobre 2002, e, quindi, oltre il termine di giorni dieci dalla data di prima noti’fica dell’appello (27 settembre 2002), la Corte dichiarava la improcedibilita’ dell’appello, ritenendo che, in questa ipotesi, non potesse trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo.

Avverso tale decisione M.F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resiste la RAS Riunione Adriatica di Sicurta’ s.p.a. con controricorso, illustrato da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 136 e 30, (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso del ricorrente, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la pronuncia, successiva alla notifica dell’atto di appello, della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, con la quale e’ stata dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione di un atto a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziche’ a quella antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

La censura e’ priva di fondamento.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui la regola “tempus regit actum”, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non e’ riferibile alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, in quanto questa non e’ una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidita’ della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalita’, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dall’art. 136 Cost., e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (Cass. 7 maggio 2003 n. 6926).

Pertanto, la inoperativita’ della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validita’ ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza (Cass. 5 aprile 2001 n. 5039).

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., e art. 24 Cost., (art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva il ricorrente che in forza del combinato disposto delle norme di legge richiamate, il computo dei termine di dieci giorni per costituzione dell’appellante deve essere calcolato dalla notifica dell’atto all’appellato.

Il motivo e’ fondato.

Inesattamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine per la costituzione dell’appellante, oggi ricorrente, fosse decorso dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, invece che dal perfezionamento della notificazione per il destinatario della notificazione dell’atto di appello.

Infatti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004 – nel generalizzare il principio accolto con la sentenza n. 477 del 2002 – ebbe a rilevare che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioe’ come atto della sequenza del processo, la notificazione e’ destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la noti’fica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati e’ condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la noti’fica si perfeziona nei suoi confronti”.

Poiche’ il termine fissato dall’art. 347 c.p.c., per l’appellante ai fini della costituzione e’ nella sostanza un termine “a favore” dell’appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell’improcedibilita’ dell’appello, e’ di tutta evidenza che il termine per il deposito dell’atto d’appello decorre soltanto dal perfezionamento della notifica per l’appellato e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che integra solo il momento di perfezionamento per il notificante (in questo senso, da ultimo, Cass. 26 febbraio 2008 n. 4996, 21 maggio 2007 n. 11783).

Le Sezioni Unite della Corte hanno, del resto, seguito questa logica in riferimento al termine per il deposito del ricorso per Cassazione (si veda Cass. sez. un. (ord.) n. 458 del 2005).

Va d’altro canto considerato che la costituzione dell’appellante deve avvenire, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., secondo le forme del procedimento dinanzi al Tribunale, e quindi, secondo il disposto dell’art. 165 c.p.c., mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo (la quale deve indicare anche la data di notificazione della citazione, ai sensi dell’art. 71 disp. att. c.p.c.) ed il fascicolo di parte, contenente, tra l’altro, l’originale della citazione. E se pure e’ vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte non sussistono ostacoli normativi a che la costituzione avvenga ancor prima del perfezionamento della notificazione, atteso che il richiamato art. 347 c.p.c., non commina alcuna sanzione per la ipotesi di iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio antecedente alla notifica dell’appello, onde detta costituzione, pur integrando un “iter” irregolare del rapporto processuale, non comporta l’invalidita’ dell’appello, sempre che l’atto di citazione sia regolarmente notificato (v. sul punto Cass. 1987 n. 6674), e’ tuttavia altrettanto vero che tale possibilita’ di anticipata costituzione non incide sulla corretta individuazione del termine legale di costituzione. Ne’ puo’ valere ancora in contrario il richiamo alla sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 107 del 2004 ed alla successiva ordinanza n. 154 del 2005, che hanno dichiarato la prima inammissibile e la seconda manifestamente infondata, rispettivamente, la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 647 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che l’opposizione a decreto ingiuntivo non possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, anche quando il mancato rispetto del termine derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione da parte dell’ufficiale giudiziario, e la questione di legittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’artt. 645 c.p.c., comma 2, artt. 647 e 165 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell’opposizione, anziche’ dalla restituzione dell’originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell’inizio del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell’opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.

Va al riguardo osservato che nel dichiarare l’inammissibilita’ e la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalita’ prospettate, entrambe attinenti alla rilevanza del ritardo nella restituzione all’opponente dell’originale dell’atto notificato, e quindi non involgenti direttamente la questione della individuazione del momento di decorrenza del termine legale di costituzione, il giudice della legittimita’ delle leggi ha richiamato la possibilita’ di iscrizione a ruolo della causa (con il deposito della c.d.”velina”) fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, peraltro espressamente prevista, nel caso di notificazione a mezzo posta, dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, ma ha ancora una volta chiarito che resta ferma, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario.

In applicazione dei richiamati principi di diritto va rilevato l’errore della sentenza impugnata, che ha computato il termine di dieci giorni per la costituzione dell’appellante dalla data in cui la medesima aveva provveduto alla consegna del plico per la spedizione a mezzo del servizio postale.

Il principio di diritto che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare e quello che il termine per la costituzione dell’appellante ai sensi dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., decorre, dunque, dal momento del perfezionamento della notificazione dell’appello riguardo al destinatario e non dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che rileva solo ai fini della tempestivita’ della impugnazione ai fini dell’osservanza del termine per l’appello.

L’appello era, dunque, tempestivo, come assume il ricorrente e, pertanto la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, che provvedera’ a decidere l’appello tenendo conto dell’indicato principio di diritto, dovendo, pertanto, escludere che l’appello fosse improcedibile.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA