Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9329 del 17/04/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 9329 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO
SENTENZA
■.■
sul ricorso 30376-2006 proposto da:
CENTRIFUGHE INDUSTRIALI S.R.L. (P.I. 0337270726),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 152,
Data pubblicazione: 17/04/2013
presso l’avvocato BIANCO GIORGIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SCORCIA SCIPIONE, giusta
2013
procura a margine del ricorso;
–
318
ricorrente
–
contro
CONCORDATO
PREVENTIVO
CENTRIFUGHE
INDUSTRIALI
1
S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n.
73/2005 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 11/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità per tardività del ricorso.
pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 19 maggio 2003, il Tribunale di Bari omologò il concordato preventivo con cessione dei
siva nota integrativa 11 luglio 1997 dalla Centrifughe
Industriali s.r.1., già in amministrazione controllata.
2. Con sentenza in data 11 febbraio 2005, la Corte
d’appello di Bari ha respinto l’appello della società.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la società, con atto notificato il giorno 8
novembre 2006, per tre motivi.
La parte intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza impugnata, che era stata emessa
in data 11 febbraio 2005, la Centrifughe industriali
s.r.l. ha notificato agli organi del concordato preventivo il suo ricorso per cassazione soltanto il giorno 8
novembre 2006, vale a dire ben dopo il 29 marzo 2006,
data di maturazione del termine di legge per l’impugnazione. Il ricorso è pertanto tardivo e inammissibile.
In mancanza di difese svolte dalla controparte non
v’è luogo a pronuncia sulle spese.
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beni proposto con domanda del 18 aprile 1997 e succes-
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 26 febbraio 2013.