Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9329 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9329 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 22944-2011 proposto da:
S.I.D.A S.P.A. SOCIETA’ ITALIANA DI ASSICURAZIONE
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
00959570581 in persona del Commissario Liquidatore
pro tempore Avv. GREGORIO IANNOTTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo
2015
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studio dell’avvocato TULLIA TORRESI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 08/05/2015

BURBA

AURELIO

BRBRLA30P19Z110T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 5321/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2010, R.G.N.
8417/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato TULLIA TORRESI;
udito l’Avvocato MATTIA ROSA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

i.

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– controrícorrente –

Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi degli artt. 98 e 209 Aurelio Burba,
esponeva di essere stato agente della S.I.D.A. s.p.a. per la
zona di Gorizia nel periodo dall’i luglio 1976 al 23 luglio
1993, giorno in cui il rapporto di agenzia era cessato a

chiesto al Commissario liquidatore di ammettere al passivo
della L.C.A. il suo credito di £ 132.870.000, oltre interessi,
a titolo di: a) indennità di risoluzione (calcolata secondo
quanto previsto dagli artt. da 24 a 33 dell’A.N.A. del 1981; b)
indennità supplementare prevista dall’art. 12, 4 ° co.
dell’A.N.A. del 1981; c) indennità sostitutiva del preavviso,
calcolata ai sensi dell’art. 13 dell’A.N.A. 1981, credito che
era stato, invece, ammesso soltanto in ragione di £ 57.079.000
in via privilegiata.
Tanto premesso chiese che il Tribunale di Roma ammettesse
al passivo della L.C.A., in via privilegiata, la somma di £
75.791.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari
alla differenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente
ammesso dal Commissario liquidatore.
Costituitasi in giudizio la liquidatela della S.I.D.A.
eccepì l’infondatezza della domanda, evidenziando che il
rapporto con l’agente si era risolto non per volontà di essa
convenuta, ma ope legis ex art. 78 L.F.

3

seguito della messa in L.C.A. della mandante e che aveva

IP ~OMR!

E E ZUMME

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda del Burba
disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite fra le
parti.
Avverso tale sentenza propose appello il Burba lamentando
l’erroneità della decisione in quanto, da un lato, il diritto

dell’A.N.A. 1981 nonché l’indennità sostitutiva di preavviso di
cui all’art. 13 discende direttamente dalla legge e dall’altro
l’assoggettamento dell’impresa a L.C.A. è equiparato al recesso
volontario in ragione alla riconducibilità del provvedimento
alla condotta colpevole della società stessa.
La Corte d’appello ha così provveduto: a) ha accolto
l’appello per quanto di ragione e per l’effetto, in riforma
dell’appellata sentenza e in parziale accoglimento
dell’opposizione proposta da Burba, ha disposto l’ammissione al
passivo della L.C.A. della S.I.D.A., con il privilegio di cui
all’art. 2751-bis n. 3 c.c., dell’ulteriore somma di e 6.452,
23 a titolo di indennità supplementare ex art. 12, 4 ° comma,
A.N.A. del 1981, oltre accessori. Ha dichiarato integralmente
compensate fra le parti le spese del grado.
Propone ricorso per cassazione la S.I.D.A. in L.C.A. con
un unico motivo assistito da memoria.
Resiste con controricorso Aurelio Burba.
Motivi della decisione

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dell’agente a percepire la somma aggiuntiva di cui all’art. 12

Con il primo ed unico motivo del ricorso la S.I.D.A.
s.p.a. in L.C.A. denuncia «violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito in
legge 24 novembre 1978 n. 738, nonché degli artt. 12 e 19
dell’Accordo Nazionale Agenti 1981, in relazione agli artt.

contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c..»
Sostiene la S.I.D.A. che l’indennità ex art. 12, IV coma
A.E.C. non è dovuta in quanto il rapporto di agenzia non si è
sciolto per recesso dell’impresa o dell’agente, ma perché la
risoluzione è avvenuta

de iure

con la messa in liquidazione

della stessa S.I.D.A. che ha comportato la revoca di tutte le
autorizzazioni necessarie e la contestuale cessione ad altra
società.
L’ammissione al passivo della somma supplementare in
questione deve essere infatti esclusa allorquando lo
scioglimento del rapporto non avviene per una libera e
insindacabile determinazione della parte preponente, ma per un
fatto estraneo a tale volontà.
Secondo la parte ricorrente l’intero rapporto con gli
agenti di assicurazione è disciplinato dall’art. 6 del d.l.
576/78, costituente norma speciale, che dispone la debenza
della sola indennità di fine rapporto.
Il motivo è fondato.

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1362 e ss. c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); insufficiente e

Come affermato nella recente pronuncia n. 10447/2014, si
rende applicabile alla fattispecie il principio già espresso
nella sentenza di questa corte n. 1592/1996, secondo il quale
il D.L. n. 576 del 1978, art. 6, convertito nella L. n. 738 del
1978 – che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con

amministrativa sono risolti di diritto alla data della
pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura
concorsuale e l’indennità di fine rapporto è posta a carico
della liquidazione – va interpretato nel senso che detta
indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione
iure

ipso

del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e

non può comprendere quelle che la disciplina collettiva
(nell’ipotesi, artt. 26 e 27 dell’Accordo Nazionale imprese Agenti di assicurazione del 1975) ricollega alle ipotesi di
scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il
recesso per opera di una di esse (in senso conforme, v. Cass.,
13443/2005, Cass., 23266/2005, Cass., 19210/2009, Cass.,
16850/2011, Cass., 23654/2012). Le sentenze n. 23266/2005 e n.
19210/2009 riportano anche la precisazione che la disciplina
speciale del D.L. n. 576 del 1978, art. 6 rende inapplicabili,
nel caso della Liquidazione Coatta Amministrativa della società
preponente, gli artt. 2118 e 2119 c.c..
La

recente

pronuncia

16850/2011,

relativa

proprio

all’indennità di cui all’art. 12, comma 4 A.E.C. di cui si

6

l’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta

tratta, inoltre, chiarisce anche che il rapporto di agenzia,
risolto di diritto per effetto della disposta Liquidazione
Coatta Amministrativa, è automaticamente ricostituito con
l’impresa cessionaria del portafoglio, circostanza che concorre
a giustificare la scelta del legislatore.

21650/2005 di questa Corte che, nel far salva l’efficacia inter
partes

della clausola contrattuale, si riferisce alla

ricostituzione del rapporto di agenzia con l’impresa
cessionaria, come si legge chiaramente nella motivazione, né la
sentenza 4310/1999, che ha declinato (secondo la legge
processuale valevole

ratione temporis)

il sindacato diretto di

legittimità della Corte sulla clausola dell’accordo collettivo.
L’unica pronuncia difforme è invece la 17602/2007, che si è
espressa nel senso che il principio di cui alla L. n. 576 del
1978, art. 6 non trova applicazione ove sia la stessa
contrattazione collettiva a prevedere la corresponsione delle
ulteriori indennità predette.
Come già affermato nella pronuncia 23654/2012, non può
aderirsi all’orientamento, peraltro isolato, assunto nella
sentenza 17602/2007, atteso che la contrattazione collettiva,
che non può disporre che con efficacia tra le parti, e non
contra legem, non può essere opposta ai creditori della società
posta in Liquidazione Coatta Amministrativa, né quindi agli
organi di questa, fermo restando che essa vale nei rapporti con

7

Non sono in contrasto con tale orientamento la pronuncia

la cessionaria del portafoglio, a norma del capoverso del D.L.
n. 576 del 1978, art. 6.
Il ricorso va pertanto accolto, e, cassata la pronuncia
impugnata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa

dichiarando non spettante la somma di E 6.452,23, oltre
accessori, ammessa in via privilegiata al passivo della
Liquidazione Coatta Amministrativa della S.I.D.A..
Attesa l’obiettiva contendibilità delle questioni, si
reputa che ricorrano giusti motivi per la compensazione tra le
parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, dichiara non spettante la somma di E
6.452,23, oltre accessori, ammessa in via privilegiata al
passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa della
S.I.D.A..
Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, 27 gennaio 2015

va decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, c.p.c.,

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