Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9329 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10337 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

I.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Gaetano Irollo (C.F.: RLL GTN 69C08 F839W);

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F.: non dichiarato), in persona

del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato);

– resistente –

nonchè

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

COMUNE DI MONDRAGONE (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco,

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere n. 2846/2018, pubblicata in data 25 settembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 febbraio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.F. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento.

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Carinola. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudicando in contraddittorio con Equitalia Sud S.p.A. ed il Comune di Mondragone, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’opponente. Ricorre lo I., sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato un atto di costituzione in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame non presenta tale contenuto minimo.

Nella parte dedicata all’esposizione del fatto, il ricorrente si limita ad affermare che aveva impugnato una cartella di pagamento, che la domanda era stata rigettata dal Giudice di Pace di Carinola, che aveva proposto appello avverso tale decisione, ritenendo la motivazione errata in fatto e in diritto, che l’appello è stato dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo che nel giudizio di secondo grado si erano costituiti Equitalia Sud S.p.A. ed il Comune di Mondragone.

Non precisa quale fosse la natura del credito o dei crediti portati dalla cartella, quale fosse la loro entità e chi ne fosse l’ente titolare. Neanche chiarisce quali fossero le ragioni dell’impugnazione della cartella e la natura della domanda.

Tali indicazioni non vengono fornite in modo comprensibile nemmeno nella parte dedicata all’esposizione dell’unico motivo di ricorso, anche se è richiamata la motivazione della decisione di primo grado (incentrata sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento e di due “verbali del Comune di Mondragone”) e si fa riferimento ai motivi di gravame, solo di uno dei quali viene peraltro specificamente richiamato il contenuto (relativo alla regolarità della notificazione della cartelle di pagamento).

Non è possibile, in base a tali indicazioni, individuare con certezza l’oggetto della domanda proposta in primo grado e qualificarla (risulta in particolare impossibile stabilire con certezza se si trattava di una azione di accertamento negativo, di una opposizione a sanzione amministrativa ovvero di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.).

Di conseguenza, non è neanche possibile verificare (come è dovere di questa Corte fare, anche di ufficio) la originaria ammissibilità della domanda proposta (ed è appena il caso di osservare che in proposito sono previsti termini perentori, diversi tra loro, quanto meno per l’opposizione a sanzioni amministrative e per l’opposizione agli atti esecutivi), l’integrità del contraddittorio (essendo d’altronde diversi gli enti legittimati passivi necessari per le varie azioni, anche in ragione della natura dei crediti contestati, che sono rimasti sconosciuti) e la stessa ammissibilità del gravame (certamente l’appello risulterebbe inammissibile, ad esempio, in relazione all’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.). In definitiva, la violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, impedendo alla Corte di avere la chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, dell’oggetto del giudizio e dei fatti processuali rilevanti, non consente di pervenire all’esame del merito delle censure proposte.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA