Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9328 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. II, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA VIALE MAZZINI 119 c/o l’Avv. BATTAGLIA Mariagrazia,

rappresentata e difesa per procura notarile depositata il 24/02/11,

dall’avv. BIANCHINI Andreina;

– ricorrente –

contro

B.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MENGHINI LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 434/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Maria Grazia Battaglia con delega depositata in

udienza dell’Avv. Bianchini Andreina difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e illustra oralmente i motivi

di cui e’ ricorsa;

udito l’Avv. Romano Ricci con delega depositata in udienza dell’Avv.

Mario Contaldi difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato P.O., premesso di essere comproprietaria per la quota della meta’ di un immobile sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi ai Tribunale di Savona C.A. e B.E. quali comproprietari dell’altra meta’ del bene chiedendo lo scioglimento della comunione nonche’ la condanna degli stessi al rilascio dell’immobile ed alla corresponsione dell’indennita’ di occupazione.

I convenuti restavano contumaci.

All’udienza dell’11-10-1996 si costituiva in giudizio la B. eccependo di aver usucapito l’intero immobile in forza di possesso ultraventennale; all’udienza del 6-11-1998 la medesima dichiarava la morte del convenuto C..

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva dell’8-6-2000 dichiarava il diritto dell’attrice ad ottenere la divisione del bene, ne ordinava la vendita all’incanto e disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Proposto gravame da parte della B. cui resisteva la P., la Corte di Appello di Genova con sentenza del 2-7-2004 ha ritenuto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei fratelli del C., convenuto contumace deceduto in data 8-11-1994 nel corso del giudizio di primo grado, dal momento in cui la convenuta B. aveva dato notizia all’udienza di precisazione delle conclusioni del 22-5-1998 dell’esistenza di coeredi del defunto, come tali litisconsorti necessari, indicandone i nominativi alla successiva udienza tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’; ha pertanto dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado ed ha rimesso la causa al primo giudice.

Avverso tale sentenza la P. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo illustrato successivamente da una memoria cui la B. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato la P., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., censura la sentenza impugnata assumendo che, se il processo era proseguito in primo grado nei confronti del C. in quanto non ricorrevano i presupposti per la sua interruzione, legittimamente la sentenza del Tribunale di Savona era stata pronunciata nei di Sui confronti senza necessita’ di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi;

diverso sarebbe stato invece il caso in cui fosse stata dichiarata l’interruzione del processo, dovendosi in tale ipotesi riassumere il processo nei confronti di tutti gli eredi quali contraddittori necessari; tale esigenza, invece, nella specie non sussisteva, e comunque la morte della parte contumace nel giudizio di primo grado non costituisce elemento sufficiente a determinare l’interruzione del processo se tale fatto interruttivo non sia notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4.

La censura e’ infondata.

La Corte territoriale ha ritenuto che in materia di successione nel processo di tutti gli eredi della parte deceduta l’esigenza di integrare il contraddittorio nei loro confronti si impone a prescindere dalla sussistenza di una fattispecie interruttiva, e quindi tanto nel caso di prosecuzione volontaria quanto in quello di riassunzione, posto che il rispetto del principio della necessaria partecipazione al giudizio di tutti i suddetti eredi e’ svincolato dalla dichiarazione di interruzione del processo stesso, nonche’ dalla costituzione ovvero dalla contumacia della parte stessa; invero l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte deceduta, litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale, costituisce un istituto di carattere generale; in base a tali principi, quindi, ha affermato, come gia’ esposto, che la necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti del C., convenuto contumace nel giudizio di primo grado, era sorta dal momento che la convenuta B. all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado aveva dato atto dell’esistenza di coeredi del C. di cui aveva poi indicato i nominativi.

Orbene il convincimento ora espresso e’ conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la legittimazione si trasmette agli eredi, con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario processuale (indipendentemente quindi dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale), cosicche’, in mancanza di integrazione del contraddittorio nel confronti di tutti gli eredi, si configura una ipotesi di nullita’ assoluta, rilevabile d’ufficio anche in Cassazione (Cass. 12-7-2001 n. 9418; Cass. 19/6/2002 n. 8862; Cass. 28- / 11-2003 n. 18264; Cass. 22-3-2007 n. 6945; Cass. 17-9-2008 n. 23765); pertanto tale preminente esigenza e’ indipendente dalla disciplina codicistica dell’interruzione del processo, e giustifica di per se’ nella fattispecie la nullita’ della sentenza di primo grado dichiarata dal giudice di appello una volta accertato, sulla base di delle circostanziate dichiarazioni rese dalla B., che esistevano coeredi del defunto C.A. di cui essa aveva indicato i nominativi.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA