Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9328 del 21/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/05/2020), n.9328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21913/2013 R.G. proposto da:
CARINI CHEM S.r.l., elettivamente domiciliata a Roma in Via Federico
Confalonieri 5, presso l’avv. Emanuele Coglitore del Foro di Roma
che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l’avv.
Mariagrazia Bruzzone del Foro di Genova
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 57/20/13 pronunciata il 18.2.2013 e
depositata il 28.5.2013
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 17.12.2019 dal
consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con separati ricorsi introduttivi la Carini Chem S.r.l., impugnava gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2004 e 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza, contestava alla società costi per prestazioni di servizi di consulenza, ritenendoli “parzialmente non inerenti” e rideterminando “la quota di costo inerente” in misura pari al “costo del lavoro di un dirigente per un’azienda del settore industriale”.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente all’accertamento relativo al periodo d’imposta 2005 e rigettava le residue doglianze della contribuente.
3. L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 57/20/13, pronunciata il 18.2.2013 e depositata il 28.5.2013.
4. Avverso tale decisione la Carini Chem S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis- 1 c.p.c.
6. Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria la società contribuente ha ribadito le proprie deduzioni insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata per “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, lamentando che, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato le censure di infondatezza della pretesa impositiva già oggetto della materia del contendere in prime cure omettendo di pronunciarsi sui denunciati vizi degli avvisi di accertamento impugnati.
2. Il motivo è fondato.
3. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2875 del 2020 e n. 10036 del 2018). Invero deve escludersi che nella specie ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa e delle deduzioni difensive ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 6835 del 2017 e n. 22759 del 2014). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, con chiarezza che la C.T.R. non ha preso alcuna posizione sulle censure di infondatezza degli accertamenti tributari, limitandosi ad argomentare brevemente sulla “richiesta di rimessione della causa alla commissione provinciale” e sulla notifica della cartella di pagamento che “può anche essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.
4. Conclusivamente quindi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020