Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9328 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2886-2017 proposto da:

CONSORZIO AUTOSCUOLE SAN CRISTOFARO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso La

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO PLATI’ giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., P.A., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURIZIO RODINO’ giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1716/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel giugno 2005, C.M. convenne in giudizio il Consorzio Autoscuole S. Cristoforo, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, per culpa in vigilando, a seguito di un sinistro stradale avvenuto durante la sua prima lezione di guida pratica. Il C. sostenne che il Consorzio non avesse assunto tutte le precauzioni necessarie per la prima lezione di guida commisurate all’età e all’esperienza di guida dell’allievo. Si costituì in giudizio il Consorzio Autoscuole S. Cristofaro, chiedendo il rigetto della domanda attorca e chiamando a sua volta in causa la Compagnia RAS Spa. Quest’ultima costituendosi in giudizio, dedusse la non operatività della polizza assicurativa nei confronti del conducente del mezzo, di proprietà del convenuto, trattandosi di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda di parte attrice, con sentenza n. 1208/2012, e condannò il Consorzio Autoscuole S. Cristoforo al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di 19.110,00 Euro a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali; rigettò la domanda proposta dal Consorzio nel confronti del terzo chiamato Ras Spa; condannò il Consorzio al pagamento in favore della Compagnia assicuratrice delle spese e competenze di giudizio.

2. Il Consorzio Autoscuole S. Cristoforo impugnava la sentenza di primo grado. Le altre parti si costituivano insistendo sulla conferma della pronuncia.

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1716/2016 depositata il 28 ottobre 2016 confermava la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di primo grado. La Corte, in particolare, per quanto riguardava l’assicurazione convenuta ha evidenziato che i contratti assicurativi definiti rischi diversi, a differenza della responsabilità obbligatoria verso i terzi c.d. R.C.A., sono facoltativi, ed essi riguardano i rischi non coperti dalla polizza base, come ad esempio gli infortuni del conducente; inoltre ha ritenuto che la responsabilità dell’istruttore si fondava sugli art. 2043 e 2049 c.c., rischio diverso dalla responsabilità verso terzi. Ha evidenziato, tra l’altro, che l’istruttore rispondeva a titolo esclusivo dell’incidente in tutti i casi di omessa vigilanza sull’allievo o per colpa costituita dall’imprudente scelta del luogo delle esercitazioni. Nel caso di specie, ha valutato che il luogo scelto per una prima lezione pratica di guida non era idonea, ai sensi dell’art. 122 C.d.S., comma 5, poichè era luogo aperto al traffico veicolare.

3. Avverso tale pronunzia, il Consorzio Autoscuole San Cristofaro propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

3.1. C.M. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla capacità dell’allievo di poter evitare l’evento lesivo qualora avesse rispettato la segnaletica stradale ovvero il segnale di divieto di accesso”. La Corte di Appello avrebbe errato nel non aver riconosciuto in capo a C. la responsabilità dell’evento che ha cagionato il suo danno, per non aver prestato particolare attenzione, prudenza, coscienza e perizia, contravvenendo alla segnaletica relativa al divieto di accesso. Del resto l’allievo prima di svolgere le guide pratiche ha sostenuto un esame di teoria, quindi era in grado di conoscere le regole che disciplinano la circolazione stradale. Per tale motivo dovendosi ascriversi la responsabilità del sinistro anche all’imperizia del C., la richiesta di risarcimento non potrebbe trovare accoglimento o quantomeno dovrebbe essere ridotta del 50%, facendo rilevare la responsabilità dell’istruttore a titolo di concorso con l’allievo. Il ricorrente richiama la disciplina dell’art. 2048 c.c., che prevede un’ipotesi di colpa presunta per fatto proprio dell’istruttore, il quale verrebbe sostanzialmente ritenuto responsabile per non aver adeguatamente vigilate sull’allievo a lui affidato. Sottolinea che l’art. 2048 non esclude la possibilità che l’allievo risponda dall’illecito commesso nel caso questo sia dovuto al suo comportamento. Si avrebbe in questo modo una forma di responsabilità solidale per i danni cagionati. Nel caso di specie la Corte territoriale ha valutato solo la responsabilità dell’istruttore ex art. 2049 c.c., sancendo l’inadeguatezza del posto in cui l’istruttore ha scelto di effettuare la prima lezione di guida e dichiarando che non v’è stata prova della colpa dell’allieva.

3.2. Con il secondo mezzo, parte ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 122 C.d.S.”. La Corte avrebbe errato nella valutazione del luogo in cui è avvenuta l’esercitazione, ritenendolo non adatto alla prima lezione di guida. La Corte, quindi, avrebbe disatteso l’art. 122 C.d.S., comma 5, interpretando la locuzione luogo poco frequentato quale luogo “non aperto al pubblico”. Il ricorrente evidenzia anche che non è stata raggiunta la prova circa l’esistenza del traffico cittadino, ove si è svolta la lezione, perchè il giudice del merito si è basato su semplici affermazioni dei testi.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Falsa applicazione di legge, relativa all’errata interpretazione della circolare del Ministero dei trasporti – Direzione Generale M.C.T.C: Prot. N. 4119/4623 – D.C. IV n. 1/066”. La circolare ministeriale, richiamando la L. n. 990 del 1969, indicherebbe come ipotesi di applicazione della disposizione contrattuale anche il caso che ha interessato il C., in quando quest’ultimo dovrebbe ritenersi terzo in sede di addestramento e/o esami.

5. Occorre partire dall’esame del secondo motivo che è inammissibile. Quando il giudice di secondo grado, come nel caso di specie, esegue un accertamento di fatto, Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione d merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di difetto ci motivazione su di un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente, a scardinare tale accertameni o, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Infatti, il motivo per cui la sentenza può venir cassata è prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale. Pertanto, nel caso di specie, la ratio decidendi è stata censurata in modo eccentrico. Infatti il giudice dell’appello ha accertato che il luogo scelto per la prima legione di guida era inadeguato (cfr. pag. 11 e 12 sentenza impugnata).

Da tale affermazione discende l’inammissibilità del primo motivo posto che gli aspetti in discussione sono assorbiti dal rilievo per cui il nesso causale si intende reciso dalla condotta colposa dell’istruttore. Ogni diversa valutazione della questione integra un’indagine del merito, che esula dai poteri di questa Corte. D’altra parte.. in tema di ricorso per Cassazione, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnate alla prova (Cass. civ. Sez. II, 04/07/2017, n. 16407).

Il primo motivo pone comunque una questione nuova.

Per quanto riguarda il terzo motivo premesso che l’interpretazione delle circolari, da parte del giudice di merito, è soggetta, in sede di legittimità, a controllo nei limiti della logicità del ragionamento, della adeguatezza della motivazione e della violazione delle regole ermeneutiche che nel caso di specie non sono state dedotte, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza laddove si dice che la deroga prevista da detta circolare riguarda la possibilità di una polizza operativa anche con riferimento a conducenti sprovvisti di patente, fermo che in ogni caso ci viole una copertura assicurativa specifica per il conducente. Il giudice del merito ha affermato che la polizza assicurativa in questione non copriva i rischi diversi tra cui anche il conducente chiunque esso sia. Tale ratio decidendi tra l’altro non è stata impugnata, nè è stato riportato il contratto assicurativo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, da cui si desume l’assenza della copertura dei rischi.

6. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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