Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9327 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. II, 26/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 26/04/2011), n.9327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. e Ritrovo Pigalle s.r.l., con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante M.G.,

rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato Parisi Maurizio, elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avvocato Massimo Frontoni in Roma, via Cola di Rienzo n.

111;

– ricorrenti –

contro

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Messina;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2147 del Giudice di pace di Messina,

depositata il 28 giugno 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

febbraio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4 agosto 2005, la s.r.l. Ritrovo Pialle, in persona del legale rappresentante M.G., e quest’ultimo in proprio ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Messina n. 2147 del 28 giugno 2004, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Messina per la violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 3 e 18 avendo ritenuto il giudicante che la violazione era stata contestata immediatamente al M., che rivestiva anche la qualita’ di rappresentante della societa’, che l’atto opposto era stato notificato nel termine di prescrizione stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e esso era sufficientemente motivato. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Messina non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 censurando la sentenza impugnata per avere disatteso il motivo di impugnativa che lamentava la violazione del termine di cui all’ari. 14 citato, ritenendo erroneamente che esso riguardi la notifica degli estremi della violazione e che per la notifica dell’ordinanza ingiunzione viga il piu’ ampio termine di cinque anni decorrente dal giorno della commessa violazione.

Il mezzo e’ manifestamente infondato.

La disposizione di cui all’art. 14 citato prevede il termine di 90 giorni esclusivamente per la notificazione della contestazione al trasgressore, non gia’ per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, precisando che tale adempimento non e’ necessario nel caso in cui la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore. La L. 24 novembre 1981, n. 689, non contiene, per contro, alcuna disposizione che statuisca, a pena di decadenza o comunque di invalidita’ o di inefficacia, un termine per remissione del provvedimento irrogativo della sanzione, se non quello, ma trattasi di un termine di prescrizione, che colpisce la stessa pretesa punitiva dell’Amministrazione, che l’art. 28 della stessa legge indica in cinque anni.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudicante ha disatteso, senza motivazione, la contestazione con cui i ricorrenti deducevano il difetto di notificazione del verbale di accertamento della violazione al M. in proprio, essendo esso stato consegnato solo ed esclusivamente alla “Ritrovo Pigalle Srl rappresentata dal sig. M.G.”.

Anche questo motivo e’ infondato.

E’ sufficiente al riguardo, al fine di escludere il denunziato vizio di motivazione, rilevare che la sentenza impugnata ha affermato sul punto che la violazione e’ stata immediatamente contestata al M. “quale persona fisica direttamente responsabile dell’infrazione la quale, al tempo della violazione, rivestiva la qualita’ di rappresentante legale del Ritrovo Pialle S.r.l.” cosi’ riconoscendo che la contestazione era stata ricevuta dal M. sia in proprio che quale legale rappresentante della societa’. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice di pace avrebbe dovuto accogliere il motivo che denunziava l’omessa motivazione dell’ordinanza ingiunzione in ragione del fatto che la contestazione era stata notificata alla societa’ e non al M., cui l’ingiunzione era anche diretta. La sentenza impugnata non ha poi motivato “in ordine ad un punto decisivo della controversia in quanto non si pronuncia sul perche’ l’ordinanza rechi un motivo di ingiunzione relativo ad un soggetto diverso dall’ingiunto. Sulla diversita’ tra soggetto ingiunto e soggetto responsabile dell’infrazione, nonche’ unico destinatario del verbale di accertamento, il giudice di primo grado ha trascurato di pronunciarsi, tendendo anzi a ricomporre la discrasia parlando esclusivamente di adeguate possibilita’, per il trasgressore, di esercitare il diritto di difesa”. Il mezzo e’ infondato.

La decisione impugnata, come sopra gia’ evidenziato, ha affermato che il verbale di accertamento della contestazione era stato notificato al M. sia in proprio che quale legale rappresentante della societa’, con l’effetto il richiamo per relationem al suddetto verbale da parte dell’ordinanza ingiunzione integrava una motivazione legittima, risultando l’atto presupposto conosciuto da entrambi i destinatari.

Per conto non risulta censurata l’argomentazione del giudice a qua che ha rigettato la contestazione che lamentava il difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione sulla base del rilievo che “L’esposizione sia pure sintetica e per relationem dei motivi che hanno determinato l’amministrazione a ritenere fondalo l’accertamento e ad emettere l’ordinanza, appare sufficiente a rendere possibile il controllo della valutazione della responsabilita’ del trasgressore e ad assicurare allo stesso la possibilita’ di difesa”.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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