Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9327 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8172 del ruolo generale dell’anno 2019,

proposto da:

REVAL di R.V. e D.G.A. S.n.c., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona degli amministratori, legali rappresentanti

pro tempore, Valter Ripa e Di Giangiacomo Andrea;

R.V., (C.F.: (OMISSIS)), D.G.A. (C.F.:

(OMISSIS));

R.P. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato

Romano Cerquetti (C.F.: CRQ RMN 59T28 E783N).

– ricorrenti –

nei confronti di:

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cristina Cingolani (C.F.: CNG CST 61T59 H211F);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n.

400/2018, pubblicata in data 10 settembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 febbraio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Civitanova Marche ha intimato alla Reval S.n.c. sfratto per morosità dai locali condotti in locazione in (OMISSIS), convenendola in giudizio per ottenere la convalida dello sfratto e la condanna al pagamento dei canoni insoluti.

La società intimata e i suoi soci R.V., D.G.A. e R.P., opponendosi alla convalida, hanno proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in virtù della condotta illegittima del comune locatore, che si era opposto alla ridetermina-zione del canone (domanda per complessivi Euro 350.000,00).

La domanda del comune è stata accolta dal Tribunale di Macerata il quale, confermata l’ordinanza di rilascio emessa in via provvisoria, ha condannato la società conduttrice al pagamento dell’importo dei canoni insoluti, per Euro 67.419,59, oltre accessori, rigettando la sua domanda riconvenzionale.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la Reval S.n.c., Valter R., D.G.A. e R.P., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Civitanova Marche.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Errores in procedendo nell’interpretazione della domanda e del motivo di appello”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Errata qualificazione della domanda”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Errata applicazione dell’art. 1375 c.c. e del principio dell’abuso del processo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

I ricorrenti deducono che l’immobile locato, già appartenente al demanio statale, aveva originariamente un valore stimato dall’Agenzia del Demanio in Euro 727.000,00 e che, sulla base di tale valore, era stato fissato contrattualmente il canone di locazione, nel 2012, nel contratto da loro stipulato con la stessa Agenzia del Demanio – Filiale Marche.

Successivamente l’immobile era stato però trasferito al Comune di Civitanova Marche, il quale gli aveva attribuito un valore sensibilmente più basso (di circa il 50%) ai fini della sua valorizzazione in sede di cambio di destinazione urbanistica, ma si era rifiutato di ridurre proporzionalmente il canone di locazione.

Tale condotta, secondo i ricorrenti, integrerebbe la violazione, da parte del comune stesso, degli obblighi di correttezza e buona fede nell’adempimento del contratto previsti dall’art. 1375 c.c., costituirebbe quanto meno una concausa del mancato pagamento dei canoni e avrebbe loro determinato un danno risarcibile per un importo di Euro 350.000,00, danno oggetto della domanda riconvenzionale disattesa dai giudici di merito.

Con i tre motivi del ricorso (le cui ragioni sono sostanzialmente ribadite nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) sostengono che la corte di appello non avrebbe correttamente colto ed interpretato l’oggetto della suddetta domanda riconvenzionale, non pronunziandosi quindi sulla stessa, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo processuale, nonchè dell’art. 1375 c.c. (oltre che del “principio dell’abuso del processo”), sotto il profilo sostanziale, avendo confuso “gli aspetti di presunta illegittimità dell’azione amministrativa dell’Ente locale con gli aspetti di illiceità contrattuale denunciati in sede civile”, ed avendo altresì erroneamente ritenuto che la società non avesse inteso partecipare al procedimento di mediazione in proposito promosso dall’ente locatore e che avesse proposto una domanda di risarcimento di un danno extracontrattuale e non di un danno da inadempimento contrattuale.

In realtà, dal complesso della motivazione della decisione impugnata emerge chiaramente che la corte di appello ha colto in pieno e in modo corretto l’oggetto ed il titolo della domanda riconvenzionale proposta dai ricorrenti e l’ha ritenuta infondata, sia perchè non ne erano stati in alcun modo provati i presupposti di fatto (come può desumersi dal riferimento all’assunto, ritenuto “apodittico” – e rimasto in realtà tale anche nella presente sede – per cui il canone di locazione sarebbe stato in qualche modo “parametrato” al valore di stima attribuito al bene dall’originario ente locatore), sia perchè, in diritto, era da escludersi che, di fronte ad un contratto di locazione integralmente regolato dal diritto privato, in cui il canone era stato convenzionalmente fissato dalle parti, potesse sussistere un obbligo negoziale, derivante direttamente dallo stesso contratto ovvero dagli obblighi accessori di esecuzione dello stesso secondo correttezza e buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c., per cui il locatore fosse effettivamente tenuto a rinegoziare detto canone, in considerazione del mutato valore di stima del bene locato.

Quella appena esposta costituisce l’effettiva e sostanziale ratio decidendi della pronunzia impugnata, che emerge chiaramente da una complessiva lettura della relativa motivazione e che risulta del tutto conforme a diritto.

Le determinazioni negoziali delle parti relative al contenuto economico e patrimoniale dei loro accordi, anche sotto l’aspetto dell’equilibrio del rapporto sinallagmatico tra le rispettive prestazioni, non è modificabile su istanza di una di esse, ai sensi dell’art. 1372 c.c., nè il predetto equilibrio è sindacabile in sede giurisdizionale, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (rescissione per lesione; risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta), i cui eventuali presupposti, nella specie, non sono stati neanche allegati (e tanto meno dimostrati). Del pari, dunque, non può in alcun modo ritenersi contrario agli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c. (e, tanto meno contrario ad un supposto e non ben chiarito “principio dell’abuso del processo”) invocare l’adempimento degli obblighi negoziali dallo stesso previsti, rifiutandosi di prestare il consenso ad una sostanziale e radicale modifica delle relative pattuizioni.

Quanto sin qui esposto è assorbente e sufficiente a confermare la decisione impugnata, dovendo quindi ritenersi prive di concreto rilievo le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti, in particolare in relazione alla questione della loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione avviato dal comune ed alla questione della negazione da parte della corte di appello della sussistenza di un danno extracontrattuale (argomenti da ritenersi espressi dalla corte territoriale ad abundantiam, al solo fine di confermare l’esclusione di ogni possibile profilo di illegittimità nella condotta del comune e di chiarire l’insussistenza di ogni possibile forma di danno risarcibile in favore della conduttrice, nonchè di ogni possibile giustificazione della sua morosità).

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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