Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9327 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18190-2017 proposto da:

SOFARMAMORRA SPA, in persona dell’Amministratore Unico Ing.

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83/A,

presso lo studio dell’avvocato DEL GAISO STUDIO ZIPPARRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DEL GAISO giusta procura

speciale notarile;

– ricorrente –

contro

MI.TE., G.E., G.G.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 121/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 8/2/2017, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta da Gi.Gi., ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dalla So.Farma.Morra s.p.a. per la condanna del Gi. al pagamento di somme costituenti il corrispettivo di forniture di medicinali asseritamente non saldati;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice là dove aveva ritenuto che la So.Farma.Morra non avesse adeguatamente comprovato i presupposti del credito rivendicato in sede monitoria, tenuto conto dell’insufficienza della documentazione prodotta, della nullità delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (svolta sulla base di documentazione irritualmente acquisita) e dell’inammissibilità dei mezzi di prova testimoniale proposti;

che parimenti inammissibile doveva ritenersi l’istanza di ammissione del giuramento decisorio avanzata dalla società appellante nel corso del giudizio di secondo grado, tenuto conto dell’irritualità della formula del giuramento in concreto proposta;

che, avverso la sentenza d’appello, la So.Farma.Morra s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di quindici motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 61,62,101,112,115,116,132,156,157,159,162 e 194 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’inammissibilità e l’infondatezza dell’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado;

che il motivo è infondato:

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia puntualmente e correttamente sottolineato, tanto la tempestività dell’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sollevata dalla difesa del Gi. nel corso del primo giudizio, quanto le ragioni di tale nullità, rappresentate dall’avvenuta utilizzazione (pressochè integrale), a fondamento di detta consulenza, di documentazione acquisita al di fuori del contraddittorio delle parti;

che, in particolare, la corte d’appello ha avuto cura di sottolineare come, sia pure nel largo spettro dei quesiti affidatigli dal primo giudice, il consulente tecnico avrebbe in ogni caso potuto (e dovuto) utilizzare solo documentazione ritualmente acquisita;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, sebbene il c.t.u. abbia il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, lo stesso non può fondare le proprie conclusioni su fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015, Rv. 635808 – 01);

che, sul punto, è appena il caso di riaffermare il principio in forza del quale, posto che la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio – presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste – non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio delle parti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 212 del 11/01/2006, Rv. 585907 – 01);

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, sotto il profilo degli artt. 61,62,101,112,115,116,132,156,157,159,162 e 194 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di motivare correttamente sulla dedotta mancata specificazione dell’entità dei documenti che il consulente tecnico d’ufficio avrebbe acquisito fuori dal processo, nonchè sull’incidenza che detta apodittica acquisizione avrebbe spiegato sulla validità della consulenza tecnica d’ufficio e sulla conseguente inammissibilità della correlativa eccezione;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, varrà sottolineare come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato come l’intera consulenza tecnica d’ufficio (e dunque la totalità delle conclusioni ad essa riferibili) fosse stata espletata sulla base di documentazione direttamente acquisita dal consulente tecnico d’ufficio al di fuori del contraddittorio delle parti, oltre che in violazione delle preclusioni processuali sancite dalla legge, con la conseguente nullità dell’intera elaborazione, tempestivamente eccepita dalla controparte;

che, peraltro, è appena il caso di evidenziare come l’odierna ricorrente abbia integralmente trascurato di indicare, con univoca precisione, quale sarebbe stata la documentazione eventualmente acquisita in modo rituale che avrebbe giustificato (in termini di decisività, e non di mera congettura) l’accoglimento, anche parziale, della domanda proposta, al fine di giustificare il concreto interesse alla proposizione della censura;

che, con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,132,156 e 159 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale introdotto erroneamente elementi d’ufficio a sostegno della generica eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio avanzata da controparte;

che il motivo è infondato;

che, sul punto, è sufficiente evidenziare come la corte territoriale abbia sottolineato espressamente l’avvenuta tempestiva sollevazione dell’eccezione della controparte in ordine alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio, siccome integralmente fondata su documentazione non ritualmente acquisita al processo, sì da rendere ragione della totale inutilizzabilità dell’insieme delle conclusioni raggiunte dall’ausiliario del giudice ai fini della decisione della controversia;

che con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c.(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il consulente tecnico d’ufficio avrebbe acquisito documenti contabili presso la Sofarmamorra s.p.a.;

che, con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 61,62,112,115,116,132,156,159 e 194 c.p.c., nonchè degli artt. 2709,2710,2711,2727,2728 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la consulenza tecnica d’ufficio, o la parte di questa non compromessa da eventuali acquisizioni contra legem, tra le proprie fonti di convincimento;

che con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, sotto il profilo degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., degli artt. 2697, 2710, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 627 del 1978 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso l’esame dell’assetto normativo-negoziale relativo al D.P.R. n. 627/78, nonostante la totale acquiescenza sul punto della controparte;

che il quarto, il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l’omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione ancora rilevante in relazione al rispetto dell’art. 132 c.p.c., ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata, ovvero dell’effettività dell’omissione rilevata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

che, sul punto, è appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessità dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che nella violazione di tale principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con i motivi d’impugnazione in esame, atteso che la stessa – nel dolersi che la corte d’appello avrebbe: 1) erroneamente affermato che il consulente tecnico d’ufficio avrebbe acquisito documenti contabili presso la Sofarmamorra s.p.a.; 2) erroneamente escluso la consulenza tecnica d’ufficio, o la parte di questa non compromessa da eventuali acquisizioni contra legem, tra le proprie fonti di convincimento; 3) omesso l’esame dell’assetto normativo-negoziale relativo al D.P.R. n. 627 del 1978, nonostante la totale acquiescenza sul punto della controparte – ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) idonei a comprovare l’erroneità (e l’eventuale decisività) della deduzione della corte territoriale circa i luoghi dell’avvenuta acquisizione dei documenti utilizzati, l’identità di quelli (tra questi ultimi) non compromessi da un’irrituale acquisizione processuale, ovvero l’effettività della mancata contestazione di controparte espressamente allegata, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti;

che, con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115,116,132 c.p.c. e art. 228 c.p.c. e ss., degli artt. 2697,2710,2727,2728 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 627 del 1978 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale escluso dal supporto probatorio il coacervo costituito dagli estratti contabili notarili, dalle presunzioni, nonchè dal principio di non contestazione;

che, con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, in relazione agli artt. 112,115,116 c.p.c., art. 230 c.p.c. e ss., degli artt. 2697,2710,2727,2728 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 627 del 1978, art. 3 (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso l’esame del coacervo probatorio costituito dagli estratti contabili notarili, dal principio di non contestazione e dalle presunzioni;

che, con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115,116,132 e 167 c.p.c., nonchè dell’art. 2697,2710,2711,2727,2728 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la corte d’appello fatto buon uso del principio di non contestazione e delle presunzioni a proposito delle forniture effettuate prima della revoca della concessione relativa alla farmacia di controparte;

che il settimo, l’ottavo e l’undicesimo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che, sul punto – fermo l’assorbente rilievo dell’irriducibile carenza nell’assolvimento degli oneri di produzione e allegazione rilevanti ai sensi dell’art. 366, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 -, osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate con i motivi d’impugnazione in esame, la società ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;

che, al riguardo, occorre ribadire il principio in forza del quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

che, nella specie, la Corte d’appello ha espressamente sottolineato come, dall’esame delle evidenze probatorie complessivamente esaminate, non fosse emersa con sufficiente certezza e inequivocità la dimostrazione, da parte della società ricorrente, del credito dalla stessa originariamente rivendicato in sede monitoria, non avendo la stessa offerto, in modo tempestivo e rituale, alcun elemento idoneo a suffragarne il riscontro;

che si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115,116,132,157,244,345 e 346 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e della Cedu (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale contraddittoriamente e solo apparentemente motivato sulla mancata ammissione della prova testimoniale;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

che, nel caso di specie, osserva il Collegio come la corte d’appello abbia correttamente sottolineato come l’istanza di ammissione della prova testimoniale avanzata dall’odierna ricorrente fosse stata a suo tempo disattesa dal primo giudice in ragione dell’irriducibile genericità dei capitoli di prova sottoposti al suo esame;

che si tratta di considerazioni che il giudice del rinvio ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115,116,132,157,244,345 e 346 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e della Cedu (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la corte d’appello ammesso la prova testimoniale, tanto nella versione originaria, quanto in quella integrata all’udienza dell’8/4/2004;

che il motivo è infondato;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia espressamente indicato le ragioni dell’inammissibilità della prova testimoniale, tanto nella versione originaria (per la genericità dei capitoli proposti), quanto in quella integrata (siccome tardivamente proposta), sulla base di un’argomentazione giustificativa immune da vizi d’indole logica e giuridica, come tale non censurabile in questa sede;

che, con il dodicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione agli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c.(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere la corte d’appello completamente motivato in relazione a tutti i mezzi istruttori domandati, salvo il giuramento decisorio;

che, con il tredicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la corte di merito ammesso i mezzi istruttori domandati dalla Sofarmamorra s.p.a., nonostante l’acquiescenza di controparte;

che il dodicesimo e il tredicesimo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte sono, il primo, infondato, e il secondo, inammissibile;

che, preliminarmente, occorre sottolineare l’infondatezza del dodicesimo motivo, avendo la corte territoriale espressamente sottolineato di aver giudicato inammissibile l’offerta istruttoria avanzata in sede d’appello dalla società appellante, siccome tardiva;

che, sotto altro profilo, deve ritenersi inammissibile il tredicesimo motivo, attesa l’irriducibile carenza nell’assolvimento, da parte della società ricorrente, degli oneri di produzione e allegazione rilevanti ai sensi dell’art. 366, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con specifico riguardo alla documentazione della pretesa acquiescenza della controparte;

che, con il quattordicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 100,112 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello introdotto rilievi d’ufficio sull’inammissibilità della domanda riconvenzionale non dibattuti nel contraddittorio delle parti;

che, con il quindicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 101,112,115,116 e 132 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale senza accogliere neppure la parte della domanda ricompresa nell’originario ricorso proposto in sede monitoria;

che il quattordicesimo e il quindicesimo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte d’appello abbia correttamente rilevato d’ufficio (cfr., sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006, Rv. 586757 – 01) l’inammissibilità della c.d. reconventio reconventionis nel rispetto del corrispondente consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, ex plurimis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 16564 del 22/06/2018, Rv. 649670 01), coerentemente sottolineando come, per la parte dell’eventuale coincidenza della domanda riconvenzionale con la domanda originariamente avanzata in sede monitoria, la stessa sarebbe stata in ogni caso giudicata priva di fondamento, tenuto conto delle complessive argomentazioni illustrate in ordine alle rilevate carenze probatorie delle pretese creditorie avanzate;

che, sulla base dell’insieme delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

che dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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