Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9326 del 11/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 450/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3012/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di D.M.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3012/6/2015, depositata in data 27/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni emesso, per l’anno 2005, a carico del dottore commercialista, in relazione all’irregolare rilascio alla Albergo di Russia spa del visto di conformità e della certificazione tributaria attestante il regolare comportamento della medesima società nella redazione delle dichiarazioni dei redditi, avuto riguardo all’esatto calcolo delle imposte su immobili di interesse storico-artistico ed all’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, rilevato che, con sentenza di altra C.T.R., era stata riconosciuta la regolarità delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società contribuente Albergo di Russia, hanno sostenuto che, conformemente a quanto ritenuto dai giudici della richiamata distinta pronuncia, agli immobili storico-artistici dovesse essere applicato “in ogni caso” il regime speciale fiscale dettato dalla L. n. 413 del 1991. Doveva pertanto ritenersi corretta la motivazione espressa dai giudici di primo grado, i quali avevano ritenuto di annullare le sanzioni irrogate al professionista, “facendo proprio l’iter motivazionale” della sentenza emessa nel giudizio “pregiudiziale”, riguardante l’annullamento degli avvisi di accertamento a carico della società contribuente “per il medesimo titolo e periodo d’imposta”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c., non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto del fatto che i procedimenti pendenti a carico della società contribuente Albergo di Russia non si erano resi definitivi (tanto che avverso la sentenza n. 91/20/2012 della C.T.R. del Lazio pende giudizio dinanzi a questa Corte n 4123/2013 RG). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 295 c.p.c., in quanto i giudici di appello, in presenza di giudizio avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione al professionista, che si fondava su altro atto pregiudiziale, l’avviso di accertamento a carico della società contribuente, avrebbero dovuto sospendere il giudizio pregiudicato in attesa della definizione del giudizio principale pregiudiziale.

2. Le due censure sono infondate.

Invero, quanto all’asserita violazione dei principi sul giudicato, la C.T.R. (ed i giudici della C.T.P.) non ha affatto violato la regola della intangibilità del giudicato, nella specie insussistente (la sentenza di merito emessa in appello e favorevole a alla Albergo di Russia spa era stata gravata di appello e successivamente impugnata in cassazione), ma ha fatto ricorso alla “autorità” della pronuncia emessa nell’altro giudizio, valutando nel merito la correttezza delle argomentazioni logiche e giuridiche svolte nella motivazione di tale provvedimento.

Quanto poi alla violazione del disposto dell’art. 295 c.p.c. – al di là di ogni questione inerente l’operatività o meno di tale disposizione nel processo tributario, rispetto al disposto dettato dall’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr. da ultimo, sulla non operatività, Cass. 17663/2016; Cass. 3096/2016; contra Cass. 11441/2016) – deve ritenersi che, nella specie, non sussisteva una situazione di pregiudizialità necessaria, in quanto il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in esame, nell’esigenza di evitare un conflitto tra giudicati, non può configurarsi nelle ipotesi di cause perdenti tra soggetti diversi (nella fattispecie, il giudizio tra società contribuente ed Amministrazione finanziaria, da un lato, ed il giudizio tra professionista incaricato dalla prima per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Amministrazione finanziaria, dall’altro lato), perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione (Cass. 1907/2000; Cass. S.U. 12901/2013).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2 e del D.L. n. 16 del 2012, art. 4, conv. in L. n. 44 del 2012, dovendo ritenersi inapplicabile agli immobili di interesse storico o artistico, detenuti da soggetti esercenti attività d’impresa, beni pacificamente “strumentali” economica esercitata dalla società, l’agevolazione (il regime di determinazione forfetaria del reddito) prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, prima della abrogazione disposta con la L. n. 44 del 2012.

4. Il motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 10 giugno 1939, n. 1089, art. 3, che siano oggetto dell’attività dell’impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2, il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”, si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest’ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari (Cass. nn. 26343 del 2009, Cass. 7542/2011, Cass. 7615/2014, Cass. 18921/2015).

Il giudice del rinvio dovrà poi vagliare gli altri profili, rimasti assorbiti, inerenti la valutazione della condotta del professionista con riguardo agli obblighi di diligenza e perizia (vertendosi in tema di sanzioni) in rapporto alle indicazioni all’epoca emergenti dalla giurisprudenza di legittimità ed alla condotta dell’Ufficio, in riferimento all’acquiescenza prestata a pronunce dei giudici di merito relative ad annualità pregi esse.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo de ricorso (respinti i primi due motivi), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del LAZIO in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di ledittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA