Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9326 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9326 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 22010-2011 proposto da:
SPERONI

MARIO

SPRMRA45H06L682K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,
rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente contro

244

INTESA SANPAOLO SPA 10810700152 rappresentata dal
Dott. MARCO MINUTO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. l, presso lo studio
dell’avvocato MANUELA MARIA GRASSI, che la

Data pubblicazione: 08/05/2015

UV .N..•• WOII.

qIIMMIESONII

rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 377/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 11/02/2011, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MARIO SPERONI;
udito l’Avvocato MANUELA GRASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

I

2

4310/2007;

Svolgimento del processo

Con sentenza 27 ottobre 2006 n. 1223 il Tribunale di Varese ha
respinto la domanda proposta dall’avv. Speroni contro la s.p.a.
Comit, alla quale è subentrata la s.p.a. Intesa Sanpaolo (d’ora
in avanti, la Banca), per ottenere il risarcimento dei danni da

quale in data 10 maggio 2000 la convenuta ha venduto all’attore
obbligazioni della Repubblica argentina per l’importo di E
27.000,00, con rendimento del 9% all’anno, il cui importo non è
stato rimborsato alla scadenza del 24 maggio 2005 , a seguito
del default del paese emittente.
L’attore aveva dedotto la violazione da parte della venditrice
di vari obblighi imposti dal decreto legislativo n. 58 del
1998, quali quello di non avere tenuto conto della bassa
propensione al rischio dell’investitore, che in precedenza
aveva acquistato presso la stessa Comit solo buoni del tesoro e
obbligazioni della Banca Europea degli Investimenti e di
consimili istituti di somma affidabilità; di non averlo
informato del rating dei titoli e di avere venduto titoli
propri, agendo così in conflitto di interessi.
Il Tribunale ha respinto la domanda, escludendo la sussistenza
o la rilevanza degli inadempimenti e lo Speroni ha proposto
appello, a cui ha resistito l’appellata.
Con sentenza depositata in data 11 febbraio 2011 n. 377 la
Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo
grado.
3

inadempimento contrattuale, a seguito del contratto con il

Con atto notificato il 14 settembre 2011 lo Speroni propone tre
motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Intesa Sanpaolo con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

dell’art. 347 cod. proc. civ. e omessa motivazione su di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la
Corte di appello respinto la sua eccezione di inammissibilità
della costituzione in giudizio della banca appellata:
costituzione avvenuta in udienza anziché nel termine di venti
giorni di cui all’art. 166 cod. proc. civ., richiamato dalla
citata norma.
1.1.- Il motivo è manifestamente infondato.
A norma dell’art. 348 cod. proc. civ. il mancato rispetto del
termine per la costituzione nel giudizio di appello è causa di
improcedibilità dell’impugnazione nei confronti
dell’appellante, sia esso principale o incidentale; non invece
nei confronti dell’appellato che si limiti a resistere
all’avversaria impugnazione tempestivamente proposta.
Qualora una delle parti si sia costituita nei termini – come
nella specie è avvenute) per l’appellante principale – l’altra
parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza
(art. 171, 2 ° comma, cod. proc. civ.); ferma restando
l’applicazione del primo comma dell’art. 343, cod. proc. civ.
quanto alla decadenza dall’appello incidentale (Cass. civ.
4

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione

Sez. 3, 24 gennaio 2006 n. 1322;

Idem,

21 gennaio 2010 n.

995).
Va altresì richiamato il principio richiamato dalla resistente
nella memoria di replica, per cui la denuncia di vizi
processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità

intende garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dalla
parte per effetto della denunciata violazione (Cass. civ. Sez.
Lav. 19 marzo 2014 n. 6330).
2.- Parimenti infondato è il secondo motivo, che denuncia
violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. ed omessa
motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel
capo in cui la Corte di appello ha ammesso a testimoniare il
teste Marrazza, dipendente della banca convenuta, anziché
rilevarne l’incapacità di deporre.
La Corte di appello ha dichiarato l’eccezione inammissibile
perché – pur essendo stata sollevata prima della deposizione
del teste – non è stata riproposta e ribadita in sede di
precisazione delle conclusioni.
La decisione è corretta.
L’eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste
rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga
ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che
la prova è stata assunta, né ribadita in sede di precisazione
delle conclusioni ai sensi dell’art. 189 cod.proc.civ.

5

all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma solo

_

.11. .1■11~1~~1~

.~..

gie

Ne consegue che, qualora la parte deduca nel ricorso per
cassazione l’omessa pronuncia del giudice d’appello su detta
eccezione o ne lamenti il rigetto, come nel caso in esame, la
Corte di Cassazione può rilevare anche d’ufficio che
l’eventuale nullità derivante dall’incapacità del teste è

(Cass. civ. Sez. 3, 29 marzo 2005 n. 6555; Idem, 30 ottobre
2009 n. 23054).
E’

agevole osservare,

peraltro,

che – ferma restando

l’ammissibilità formale della testimonianza – è pur sempre
consentito al giudice del merito di valutarne l’attendibilità,
ove il teste si trovi nella condizione di poter essere un
giorno chiamato a rispondere in proprio, ancorché in diverso
processo, dei fatti su cui gli si chiede di testimoniare: come
potrebbe avvenire con riferimento all’impiegato
dell’intermediario che abbia concretamente gestito la vendita
dei bonds argentini.
Resta il fatto che il ricorrente non ha sollevato alcuna
censura sotto questo profilo, né

ha

contestato il capo della

sentenza impugnata relativo alle modalità della negoziazione
dei titoli oggetto di causa ed al fatto che l’acquisto è
avvenuto su richiesta dell’investitore.
Nell’espositiva in fatto del ricorso si afferma che il primo
acquisto di

bonds

fu effettuato su consiglio

del Marrazza,

funzionario addetto all’ufficio titoli, il quale avrebbe fatto
rilevare allo Speroni il buon tasso di interesse, il fatto che
6

rimasta sanata per l’irritualità della relativa eccezione

l’emittente fosse uno Stato sovrano e “il maggior alleato degli
USA nell’America del Sud, quindi sicuramente solvibile”
(Ricorso, p. 4).
Il ricorrente non ha però censurato la sentenza impugnata nel
capo in cui ha escluso che la vendita sia stata effettuata
specifica

iniziativa e

sollecitazione

dell’intermediario” (sentenza, p. 21 ss.), se del caso tramite
la precisa e completa trascrizione nel ricorso della
testimonianza, ivi incluse le domande eventualmente proposte al
teste e da questi non evase, sì da ancorare a dati di fatto
precisi l’addebito di omessa od insufficiente motivazione
sull’eventuale inattendibilità del teste.
Neppure ha impugnato l’affermazione per cui la prova di questo
specifico fatto (da chi ebbe a partire l’iniziativa di
investire in titoli argentini) sarebbe Stata a carico
del’ investitore anziché dell’intermediario.
La questione non può quindi costituire oggetto di riesame in
questa sede.
3.- Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata
sotto il profilo della violazione di legge e dell’omessa
motivazione nel capo in cui la sentenza impugnata ha escluso
che nella

specie

ricorrano gli estremi della responsabilità

della banca di cui alle norme che regolano l’intermediazione
finanziaria, oggi sintetizzate nel d. lgs. 24 febbraio 1998 n.
58-Testo unico dell’intermediazione finanziaria

(d’ora in

avanti TUF) e nel relativo Regolamento CONSOB di attuazione 1 0
7

“dietro

luglio 1998 n. 115220-

enuncia altresì la violazione della

legge 2 gennaio 1991 n. l e del
attuazione n. 5387/1991;

Regolamento CONSOB di

del d. lgs. 23 luglio 1996 n. 15 e

del Regolamento di attuazione CONSOB 10 settembre 1997 n.
10943, norme in vigore nel 1994, allorché egli ebbe a

negoziazioni dei titoli.
Il ricorrente denuncia in particolare:
a) l’inadempimento da parte della Banca ai c.d.

informazione passiva,

obblighi di

aventi ad oggetto l’acquisizione dal

cliente – prima del compimento dell’operazione – delle
informazioni rilevanti, in particolare quanto all’accertamento
del profilo di rischio a cui il cliente è propenso (violazione
dell’art. 21 TUF);
b) l’inadempimento degli obblighi di informazione
all’art. 6

attiva di cui

della legge n. 1/1991, tramite la consegna al

cliente del documento informativo contenente l’indicazione e la
descrizione delle attività svolte dall’intermediario ed il
richiamo delle norme di legge e di Regolamento applicabili:
documento che non è stato mai consegnato;
c) il conflitto di interessi in cui la Banca si trovava all’atto
della vendita dei titoli, avendo negoziato obbligazioni
proprie, che aveva evidentemente interesse a dismettere, avendo
proceduto fin dal 1998 alla svalutazione in bilancio del suo
portafoglio di titoli dell’Argentina;

8

stipulare con Comit il c. d. contratto quadro, relativo alle

d) l’omessa comunicazione del mediocre rating assegnato ai titoli
stessi (BB secondo la maggior parte delle agenzie e BB- secondo
Moody’s) .
Assume, in definitiva, che l’acquisto delle obbligazioni
argentine oggetto di causa ha costituito un’operazione

dell’osservanza delle altre formalità e garanzie previste dal
TUF e dalle leggi in materia finanziaria, la banca ha violato
le disposizioni del Regolamento Consob l ° luglio 1998 n. 11522
di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ed in
particolare l’art. 26

lett. e),

che impone agli intermediari

di acquisire adeguata conoscenza degli strumenti finanziari e
dei servizi offerti alla clientela, e l’art. 29, l ° e 30
comma, che impone loro di astenersi dall’effettuare operazioni
non adeguate “per tipologia,

oggetto, frequenza o dimensione”

(l ° comma) i pk, nel caso in cui ricevano dall’investitore
l’incarico di procedervi,

di informare di tale circostanza e

delle ragioni per cui non è opportuno eseguire, e
l’investitore

intenda

“Qualora

comunque dare corso

all’operazione„possonomeseguirla_

solo sulla base di un

ordine impartito per iscritto…, in cui sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute”

(3

0

coma).

Il ricorrente denuncia la mancata osservanza di tali
disposizioni e ricorda che, con decreto n. 19409 del 25
febbraio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
amministratori e funzionari della banca resistente sono stati
9

inadeguata sotto tutti i profili; che pertanto, al di là

condannati a pagare una sanzione di tre milioni di euro, per
una serie di inadempimenti risalenti agli anni 1999 – 2002
proprio nella collocazione di obbligazioni argentine e Cinici;
decreto confermato in tutti i gradi del giudizio di opposizione
promosso dagli ingiunti, da ultimo con sentenza della Corte di

4.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere integrata ed in
parte modificata la motivazione della sentenza di appello.
4.1.-

Il

punto

centrale

della

nell’accertamento circa il carattere

controversia

sta

adeguato o non adeguato,

ai sensi e per gli effetti delle citate norme del Regolamento
Consob,

dell’operazione di cui trattasi, e la decisione sul

punto è frutto della discrezionale valutazione dei fatti e
delle prove da parte della Corte di merito,

valutazione non

suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, se non
in relazione agli eventuali vizi di insufficienza, illogicità o
contraddittorietà, intrinseci alla motivazione con cui la Corte
di merito ha giustificato la sua decisione. Non invece per
ragioni attinenti al dissenso

dal merito della decisione

stessa, quali sono prevalentemente quelle che emergono dalle
censure di cui al ricorso.
Quanto agli obblighi di informazione

passiva,

la Corte di

merito ha rilevato che la banca aveva richiesto allo Speroni le
informazioni relative alla sua situazione patrimoniale, alla
propensione al rischio, agli obiettivi di investimento, e così
via, e che lo Speroni si era rifiutato di fornirle; che
10

cassazione 30 settembre 2009 n. 20930.

l’intermediario può attingere le suddette informazioni da altre
fonti e che così è avvenuto nel caso in esame, considerato che
l’avv. Speroni era cliente di Comit (a cui è poi subentrata
Intesa San Paolo) c. che ha concluso il contratto di
negoziazione e deposito titoli fin da 1994, operando di

Ne ha dedotto che la pregressa conoscenza del cliente, dei suoi
depositi e delle somme da lui investite in passato hanno
indotto la banca a ritenere superflue ulteriori indagini,
“.„

.cerrr

motivazione non suscettibile di censura.
Parimenti condivisibile è

il rilievo della Corte di appello

circa l’insussistenza di un obbligo della banca di sollecitare
al cliente la sottoscrizione di un nuovo modulo, dopo l’entrata
in vigore nel 1998 della nuova normativa, considerato che il
rapporto era sorto da anni e proseguiva regolarmente.
Né il ricorrente specifica di avere rappresentato alla Corte di
appello le ragioni per cui la sottoscrizione del documento
formale avrebbe potuto distoglierlo dall’effettuare l’infausto
acquisto del 24 maggio 2000.
4.2.- Quanto all’asserto difetto di informazione attiva,
Corte di appello ha rilevato che

la

“dalla deposizione del teste

Marrazza si desume che la Banca ha reso edotto l’investitore
circa la componente di rischio del prodotto finanziario
prescelto, _ richiamando l’attenzione sul rapporto tra l’alto
rendimento _ ed il correlativo maggior rischio…”,

tanto più in

“l’appellante non era persona

considerazione del fatto che
11

conseguenza.

sprovveduta, ma per grado di istruzione e profilo professionale
(docente universitario di diritto e avvocato professionista)
ampi amenta capace di cogliere
redditività e rischio…”:

lo stretto rapporto fra

tanto è vero che anche in relazione a

precedenti investimenti aveva sempre ricercato titoli ad

Trattasi di valutazioni di merito coerenti ed oggettivamente
condivisibili, soprattutto in considerazione del fatto che gli
addebiti del ricorrente attengono alla mera rilevanza formale
dei

suddetti inadempimenti.
doveri di informazione e gli adempimenti

imposti

all’intermediario dal TUF e dalle leggi consimili non sono fini
a se stessi, ma vanno rapportati alle peculiarità del singolo
caso ed all’effettivo “bisogno di assistenza” dell’investitore,
in relazione all’effettiva efficienza causale delle formalità
omesse in relazione alle decisioni dell’investitore.
Anche qui non emerge quale effetto dissuasivo rispetto alla
decisione di investimento avrebbe potuto esplicare il
documento di cui il ricorrente lamenta l’omessa consegna,
avendo egli concluso tramite Comit, fra il 1994 ed il 2002,
varie operazioni finanziarie con esito per lui favorevole,
ivi inclusi due acquisti di obbligazioni argentine
all’interesse de11 1 8,1/2%, in tempi molto vicini a quello in
oggetto: acquisti entrambi andati a buon fine, sebbene già da
tempo circolassero sulla stampa economica le notizie relative

12

interesse più elevato della media (Sentenza, pag. 17-18).

alle difficoltà in cui si dibatteva in quegli anni l’economia
argentina.
4.3.- Più complesse ed articolate sono invece le valutazioni
attinenti al denunciato conflitto di interessi ed alle
violazione da parte di Comit del dovere di buona fede, in

obbligazioni proprie, delle quali aveva presumibilmente
interesse a disfarsi, considerato ciò che sapeva, o che avrebbe
dovuto sapere, circa la situazione economica dell’Argentina
verso la metà dell’anno 2000, essendo sopraggiunto il

default

a fine 2001.
Si è detto che grava in ogni caso sull’intermediario l’obbligo
di comportarsi con la massima correttezza e buona fede, in
considerazione del rapporto fiduciario di cui si trova ad
essere parte; del bagaglio di esperienza e di informazioni di
cui dispone (e deve disporre) quale operatore professionale, e
che lo pone in posizione di vantaggio rispetto alla
controparte.
Se si considera che

l’intermediario finanziario non può

prestarsi alla negoziazione di titoli di cui conosca (o debba
conoscere: cfr. art. 26 lett. e) del Reg. Consob cit.)
l’intrinseca inconsistenza economica, senza informarne la
controparte e senza procedere sulla base di un ordine scritto
dell’investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute; che nel 2000 era noto negli ambienti
economici e finanziari, ed era stato più volte menzionato dalla
13

relazione al fatto che essa ebbe a vendere allo Speroni

stampa di settore, che dal 1991 in avanti la situazione
economica dell’Argentina si faceva di anno in anno più
precaria,

con l’incremento esponenziale del debito estero –

finanziato solo con l’emissione di nuove obbligazioni
situazione precipitata dopo il 1997

e dopo che il Fondo

non a caso nel 1998 la Comit, come altre grandi banche,

aveva

svalutato in bilancio il suo intero pacchetto di titoli dello
Stato argentino, e che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha inflitto alla Comit una pesante sanzione economica
proprio in relazione ai comportamenti tenuti negli anni 1999 2002 nei confronti della clientela
di obbligazioni argentine e

retail,

nella collocazione

Cirio (sanzione confermata in

tutti i gradi del giudizio di opposizione), la motivazione con
cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità della
banca ed il conflitto di interessi per il solo fatto che
l’operazione sarebbe avvenuta su iniziativa dell’investitore,
intrinsecamente insufficiente: tanto più quando si consideri
che tale deduzione si fonda
sulla sola deposizione
del
cAtA.A.c. SKr tr- ote4. 9
teste Marrazza ( di cui fron è stata in alcun modo valutata
l’attendibilità), secondo cui era

consuetudine della banca

informare la clientela dei rischi insiti nell’acquisto di
titoli sudamericani.
E’ innegabile che – in relazione all’operazione in oggetto Comit ebbe a tenere un comportamento tutt’altro che
ineccepibile, sotto il profilo della correttezza e della buona
14

Monetario Internazionale ha negato al Paese nuovi crediti; che

fede nei rapporti con la clientela, tanto è

vero( ha subito la

corrispondente sanzione in sede amministrativa.

ne 14, er, debh aue,

4.4.- Ciò premessodl solo comportamento colposo della banca
valga a pìL dimostrare l’inadeguatezza dell’operazione in
relazione a tutti agli aspetti oggettivi rilevanti ai sensi

“tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”

dell’operazione),

né a giustificare la condanna della banca al risarcimento dei
~U›,, EtAkem..
danni,
1~t.09 conto
del comportamento dell’investitore;
di ciò che egli stesso sapeva, o doveva sapere, in
considerazione della sua posizione personale, della sua cultura
ed esperienza anche in materia finanziaria; dei mezzi economici
di cui disponeva e delle opportunità che aveva di acquisire
informazioni.
Risulta dal ricorso e dal controricorso che fra il 1994 e il
2000 il prof. Speroni ha effettuato vari acquisti di titoli
obbligazionari, prevalentemente in valuta estera; che, dal
gennaio 2000 al febbraio 2002, ha effettuato cinque operazioni
di acquisto di obbligazioni dei paesi emergenti sudamericani,
per importi variabili fra i 10.000 e i 35.000 euro ciascuna, di
cui tre di obbligazioni argentine all’interesse dell’8,1/2% e
del 9% all’anno, e due di obbligazioni del Brasile.
Tutte le suddette operazioni sono andate a buon fine e sono
state presumibilmente fruttuose per l’investitore, salvo quella
qui contestata.

15

dell’art. 29, l ° comma, Reg. Consob n. 11522/1998 (cioè quanto

Ora, le norme a tutela degli investitori costituiscono uno dei
risvolti, sul piano operativo, dei principi dettati dalla
Costituzione a tutela del risparmio, che impongono di
predisporre gli strumenti per evitare che operatori finanziari
senza scrupoli approfittino della debolezza, dell’inesperienza

specifica dell’investitore; a tutela, in particolare, di
coloro che di risparmi ne abbiano pochi, essenziali e non
agevolmente rinnovabili.
Tali norme non intendono invece “ingessare” il mercato
finanziario, predisponendo una sorta di assicurazione contro i
rischi delle perdite finanziarie, indiscriminatamente
distribuita a qualunque investitore, pur se economicamente
solido, culturalmente agguerrito ed oggettivamente in grado di
procurarsi le informazioni indispensabili per amministrare
oculatamente i suoi rischi.
Le scelte di investimento dello Speroni manifestano l’impiego
di somme relativamente ridotte (in relazione alle sue
disponibilità); con accorta differenziazione degli
investimenti, e in modo da bilanciare il massimo di rendimento
con il rischio minimo prevedibile in relazione alla natura dei
titoli. Ha dimostrato cioè le qualità dell’investitore
tutt’altro che sprovveduto ed inconsapevole.
Per una volta in otto anni gli è andata male: per un importo
non spropositato in relazione alle sue disponibilità ed alle
somme normalmente investite e probabilmente inferiore agli
16

ed in genere della mancanza di una preparazione culturale

utili che ha complessivamente realizzato nel corso dell’intero
rapporto con la banca),

e per cause che ben avrebbe potuto

egli stesso prevedere, leggendo la stampa economica ,le
valutazioni delle agenzie di rating, accessibili a chiunque.
La tutela dell’investitore, si ripete, non è un’assicurazione
le

perdite

finanziarie,

posta

a

carico

dell’intermediario, né ha lo scopo di impedire la conclusione
di operazioni rischiose;

ma va interpretata ed applicata in

vista degli interessi per la cui difesa è predisposta.
Coloro che, pur non appartenendo alla categoria degli operatori
professionali, siano sufficientemente attrezzati dal punto di
vista culturale, economico e d’ogni altro genere, per poter
acquisire conoscenza, informazioni,

e una media capacità di

valutazione dei prodotti finanziari che intendono trattare;
coloro inoltre che siano economicamente in grado di reggere il
peso

delle eventuali perdite sui loro investimenti, non

possono sempre ed indiscriminatamente trasferire sul venditore
i rischi impliciti nelle loro operazioni, adducendo meri
inadempimenti

formali

dell’intermediario,

o

la mancata

comunicazione di dati che avrebbero potuto essi stessi
facilmente acquisire (quali l’affidabilità dell’emittente dei
titoli ed il relativo rating).
In sintesi, qualora i contraenti si trovino in posizione di non
rilevante disparità di forze, il principio tralaticio del
“caveat emptor” non può essere disatteso neppure con riguardo
alla complessità delle transazioni finanziarie. E’ anzi uno
17

contro

I

dei principi che condizionano il buon funzionamento anche di
questo settore dell’economia.
A tali principi si è sostanzialmente attenuta la Corte di
appello, allorché ha rilevato, a supporto della sua decisione,
che “il profilo di rischio dell’investitore emerge chiaramente

altri titoli del debito pubblico argentino (mai fatti oggetto
di

azioni

ed

è

confermato

dalla

scelte

successive, di investire nuovamente in titoli del mercato
sudamericano, confermando la propensione a investimenti volti a
privilegiare l’elevato rendimento rispetto alla sicurezza dello
strumento finanziario prescelto. L’investimento

in bonds

argentini era dunque coerente con le qualità soggettive
dell’investitore ed era oggettivamente adeguato, rappresentando
un prodotta speculativo, come quelli già in precedenza scelti e
acquistati dallo Speroni, cui ineriva un margine di rischiosità
coerente con il maggior rendimento rispetto a titoli
analoghi

Il rating dei titoli argentini era BB, superiore

a quello del titoli brasiliani, pure acquistati da Speroni, e
non vi erano quindi elementi per ritenere in allora quei
titoli, ancorché “speculativi”, come particolarmente rischiosi”
(Sentenza, p. 19 – 20).

eoL

tttk

\e„

Vero è che ,94 contrappor~ i termini
rischiosi”,

“speculativi”

e

quasi che non esprimessero il medesimo concetto,

come il ricorrente rileva.

18

dalle scelte compiute in precedenza, di ripetuto acquisto di

Ma ciò non infirma la correttezza del ragionamento che-1-1,a—Ge~,
la cui sintesi va ravvisata, nella sostanza, nel fatto che lo
Speroni ebbe in quell’occasione ad affrontare un rischio di
cui era consapevole e che, per le sue condizioni economiche e
per il suo livello culturale, era adeguato al suo profilo, in

interesse promesso.
5.- Con le suddette integrazioni e precisazioni, la sentenza
impugnata deve essere confermata.
6.- Considerata la natura della causa ed il giudizio che
espresso sul comportamento della resistente, le spese del
presente giudizio si compensano per intero.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese
del giudizio di cassazione.

Roma, 27 gennaio 2015

vista della rtmuneratività dell’investimento e dell’elevato

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