Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9326 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6355 del ruolo generale dell’anno 2019,

proposto da:

ALCANTARA ASFALTI S.r.l. in liquidazione (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Pietro

Raiti, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Cassaniti

(C.F.: CSS GZS 50B15 G597Y) e Salvatore Raiti (C.F.: RTA SVT 65A11

C351H);

– ricorrente –

nei confronti di:

R.S.R., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avvocato Salvatore Cinnera Martino (C.F.: CNN SVT 68S18 I199W);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n.

2645/2018, depositata in data 10 dicembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 febbraio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Alcantara Asfalti S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di R.S.R. per ottenere la riduzione di una ipoteca giudiziale da quest’ultimo iscritta su una pluralità di beni immobili sociali.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Alcantara Asfalti S.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il R..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente R. (a pag. 11, par. VI del controricorso) sostiene che, nelle more del giudizio di legittimità, avrebbe consentito la cancellazione dell’ipoteca oggetto della controversia, con conseguente venir meno dell’interesse della società ricorrente alla presente impugnazione.

Dal documento prodotto a sostegno di tale assunto (doc. 3 della sua produzione), peraltro, si evince che la rinunzia all’ipoteca da parte del R. riguarda esclusivamente un’area di terreno in (OMISSIS), mentre oggetto dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa è un complesso di ben trenta diversi beni immobili. Inoltre, non essendo indicati, nè nel ricorso, nè nel controricorso, gli estremi catastali di tutti i beni assoggettati alla garanzia, non è neanche possibile appurare con certezza (sulla base dei predetti atti) se l’area oggetto della rinunzia documentata vi rientri effettivamente.

D’altra parte, se anche potesse ravvisarsi la dedotta cessazione della materia del contendere con riguardo all’indicato bene immobile, resterebbe comunque necessario decidere il ricorso nel merito, non solo con riguardo a tutti gli altri beni, ma anche con riguardo a tale predetto bene oggetto della rinunzia, ai fini delle spese del giudizio di legittimità, da effettuarsi comunque sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale.

Di conseguenza, l’eccezione di difetto di sopravvenuto interesse ad impugnare della ricorrente va certamente disattesa e il ricorso va esaminato nel merito.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Conseguente violazione dell’art. 2874 c.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2874 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, per motivazione assente oppure apparente”.

I primi due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte manifestamente infondati, in parte inammissibili.

Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe male interpretato e valutato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, negando un concreto apprezzabile valore commerciale per i beni assoggettati ad ipoteca siti in (OMISSIS), sul presupposto che gli stessi fossero stati realizzati in assenza di regolare concessione edilizia e/o in difformità dalla stessa (mentre il consulente tecnico avrebbe in realtà attestato la loro piena regolarità urbanistica), nonchè per quelli siti in (OMISSIS) liberi da precedenti gravami (stimati dal tecnico di valore pari ad Euro 33.331,19), sulla base di motivazione assente e/o apparente.

La corte di appello ha in realtà correttamente richiamato e valutato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, affermando: con riguardo ai beni siti in (OMISSIS), che essi erano “garage realizzati in difformità al progetto edilizio approvato e per i quali è in corso una pratica per ottenere in sanatoria la concessione o di box auto all’aperto o di aree, prive di autonomo valore commerciale, perchè asservite alla costruzione di un complesso edilizio”, per concludere che tali circostanze diminuivano “di molto il valore indicato dal consulente tecnico di ufficio”; con riguardo ai beni siti in (OMISSIS), che si trattava di immobili privi di valore commerciale, in quanto “terreni agricoli, di ridotte dimensioni, in parte anche vincolati, sprovvisti di alcuna appetibilità sul mercato”.

Si tratta di accertamenti di fatto effettuati nell’ambito del potere discrezionale del giudice di valutare le risultanze degli elementi istruttori acquisiti (ivi incluse le consulenze tecniche di ufficio cd. percipienti), sostenuti da adeguata motivazione, niente affatto apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Non sussiste pertanto alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, tanto meno, dell’art. 2874 c.c., disposizione correttamente applicata in diritto dalla corte territoriale sulla base degli indicati accertamenti di fatto.

Le censure di cui ai motivi di ricorso in esame si risolvono, in definitiva, nella contestazione di incensurabili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2874 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, per motivazione assente oppure apparente”.

Il ricorrente sostiene che il valore effettivo dei beni assoggettati ad ipoteca e liberi da precedenti gravami, come stimato dal consulente tecnico di ufficio, eccedeva di oltre un terzo quello della cautela da prestarsi.

Il motivo è manifestamente infondato.

La censura non tiene conto del fatto che la corte di appello, sulla base degli accertamenti di fatto e delle insindacabili valutazioni compiute con riguardo al materiale istruttorio (accertamenti e valutazioni infondatamente contestati con i primi due motivi del ricorso), ha in realtà ritenuto di dovere correggere in ribasso le indicate stime del consulente tecnico di ufficio, negando addirittura ad alcuni degli immobili assoggettati ad ipoteca un effettivo valore commerciale.

Sulla base di tali accertamenti e valutazioni, la conclusione di insussistenza degli estremi necessari per la riduzione dell’ipoteca iscritta non può ritenersi in contrasto con la previsione dell’art. 2874 c.c..

4. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Mancata pronuncia sull’assegnazione dell’ipoteca”.

Secondo il ricorrente la corte di appello avrebbe omesso di decidere sulla sua domanda di riduzione dell’ipoteca, con limitazione della stessa in relazione solo ad alcuni dei beni vincolati dal creditore, specificamente indicati, beni che, in base alla stima del consulente tecnico di ufficio, dovevano ritenersi sufficienti a garantire il suo credito.

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La corte di appello ha dato atto che erano stati assoggettati ad ipoteca beni in (OMISSIS), in (OMISSIS), in (OMISSIS) ed in (OMISSIS).

Ha precisato che quelli in (OMISSIS) erano gravati da precedente ipoteca per un importo superiore al loro valore e quelli in (OMISSIS) erano stati ritenuti di nessun valore commerciale dallo stesso consulente tecnico di ufficio.

Del valore dei beni siti in (OMISSIS) ed in (OMISSIS) si è già detto con riguardo ai primi due motivi di ricorso.

Inoltre, la corte ha ulteriormente precisato che sussisteva, su tutti i beni in questione, una ulteriore precedente iscrizione ipotecaria a favore del medesimo creditore R., ma per altro credito (per un importo pari ad Euro 48.000,00).

Il ricorrente non chiarisce se i beni sui quali aveva richiesto di restringere l’ipoteca (indicati con i soli estremi catastali) rientravano tra quelli siti in (OMISSIS), in (OMISSIS), in (OMISSIS) o in (OMISSIS) (e, in tale ultimo caso, se erano o meno tra quelli che la corte di appello ha ritenuto avere valore commerciale nullo o comunque notevolmente inferiore a quello stimato dal consulente tecnico di ufficio), e neanche richiama in modo adeguato e puntuale il contenuto degli atti e dei documenti dai quali ciò potrebbe evincersi (nè in modo diretto, nè in modo indiretto, con la precisa indicazione della allocazione di essi nel fascicolo processuale e del punto contenente le informazioni rilevanti).

La Corte non è dunque posta in condizioni di accedere alla valutazione del merito della censura.

5. Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2877 c.c., comma 2, dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, omissione, insufficienza e contraddittoria motivazione”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Poichè la domanda della società attrice è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, dunque essa attrice è risultata integralmente soccombente nel giudizio di merito, correttamente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., mentre, ovviamente, la disposizione di cui all’art. 2877 c.c., comma 2, non può neanche venire in rilievo, non essendo affatto stata ordinata la riduzione dell’ipoteca.

6. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA