Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9326 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15166-2017 proposto da:

COMUNE SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SIMONETTA PAGLIAZZO, MARCO RUSSO, ANNA MARIA

ANTONIETTA PIREDDA, MARIA IDA RINALDI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DEL.CO DELOGU COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore Rag. SA.GI.AN., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANICIA 6, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

BASTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BASSU giusta

procura speciale a margine del controricorso;

DEL.CO DELOGU COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore Rag. SA.GI.AN., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANICIA 6, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

BASTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BASSU giusta

procura speciale a margine del controricorso;

BANCO SARDEGNA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante A.A.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31 presso lo

studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO BOZZO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimati –

Nonchè da:

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale

Dott. BOSI MICHELE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SIMONETTA PAGLIAZZO, MARCO RUSSO, ANNA MARIA

ANTONIETTA PIREDDA, MARIA IDA RINALDI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, DELCO DELOGU COSTRUZIONI SRL IN

LIQUIDAZIONE, BANCO SARDEGNA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 642/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/12/2016, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato l’importo posto a carico della Unipolsai, in favore del Comune di Sassari, in esecuzione di due contratti autonomi di garanzia stipulati da La Nationale Assicurazione (di seguito Unipolsai) con la (OMISSIS) s.r.l. in favore del Comune di Sassari a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di urbanizzazione assunti dal Consorzio Baldedda (di cui la (OMISSIS) s.r.l. era parte, unitamente alla Del.Co. De-logu Costruzioni s.r.l. che aveva stipulato due analoghi contratti di garanzia con il Banco di Sardegna s.p.a.) nel quadro di un procedimento di lottizzazione di taluni terreni siti nel territorio del Comune di Sassari;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente interpretato i contratti conclusi dalla (OMISSIS) s.r.l. con la Unipolsai in favore del Comune di Sassari, evidenziandone la natura di contratti autonomi di garanzia, conseguentemente disattendendo tutte le ragioni di impugnazione proposte in sede di appello dalla Unipolsai sul presupposto della natura fideiussoria dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come l’impegno di garanzia assunto dalla Unipolsai con i contratti oggetto d’esame fosse limitato, in caso di escussione, al solo pagamento di un’indennità corrispondente alla metà degli importi necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione convenute (per il resto coperti dalla garanzia prestata dal Banco di Sardegna s.p.a. attraverso i contratti conclusi con la Del.Co. Delogu Costruzioni s.r.l.), da tanto derivando che le somme che il Comune di Sassari aveva sostenuto per il completamento, in via sostitutiva, delle opere di urbanizzazione non realizzate dal consorzio lottizzante potevano ritenersi indennizzabili dalla Unipolsai unicamente per la metà;

che, avverso la sentenza d’appello, il Comune di Sassari ha proposto ricorso sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria;

che la Del.Co. Delogu Costruzioni s.r.l. e il Banco di Sardegna s.p.a. hanno resistito con controricorso: la Del.Co. Delogu Costruzioni s.r.l., nei confronti di entrambi i ricorrenti; il Banco di Sardegna s.p.a. nei confronti del solo ricorrente incidentale;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Sassari censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173,1176,1181 e 1314 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato, le obbligazioni derivanti dalla conclusione dei contratti di garanzia stipulati dal Banco di Sardegna e da La Nationale, quali obbligazioni plurisoggettive ad attuazione parziaria, incorrendo nell’equivoco secondo cui le garanzie prestate dagli istituti bancari sarebbero state destinate al comune obiettivo di prevedere, attraverso la loro combinazione, l’indennizzabilità del complessivo valore delle opere di urbanizzazione convenute in sede di lottizzazione, là dove nella specie si era trattato della stipulazione di singoli contratti autonomi di garanzia, del tutto indipendenti tra loro, in forza dei quali ciascuna banca doveva ritenersi impegnata, in caso di inadempimento del consorzio lottizzante, al pagamento di una somma di danaro entro il limite del massimale contrattualmente previsto, senza alcuna giustificazione del contenimento, nella misura della metà, degli importi dovuti, secondo quanto illegittimamente sostenuto dal giudice d’appello;

che, con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1314, 1292, 1294, 1946, 1947, 1362 e 1363 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale in ogni caso erroneamente escluso che l’attuazione dell’obbligazione di garanzia contratta da La Nazionale dovesse necessariamente avvenire in via solidale, giungendo alla negazione della pretesa del Comune ricorrente di riscuotere, da ciascuna banca garante, l’intera somma anticipata per il completamento delle opere di urbanizzazione in violazione delle norme e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale partitamente richiamati in ricorso;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, il Comune ricorrente si è limitato ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini degli atti negoziali esaminati (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva degli atti negoziali, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto ai testi interpretati, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dall’amministrazione ricorrente in questa sede di legittimità;

che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame avanzato dalla Unipolsai in ordine al carattere abusivo della pretesa, avanzata dal Comune di Sassari, di escutere la garanzia prestata da detta banca dopo aver unilateralmente e arbitrariamente liberato l’altro garante dalle obbligazioni assunte in favore dell’amministrazione comunale;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia espressamente affermato (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata) come dall’eventuale qualificazione dei contratti in esame come contratti autonomi di garanzia (anzichè come plurime fideiussioni o singole confideiussioni) derivasse la superfluità di ogni valutazione sull’arbitrarietà dello svincolo delle garanzie prestate dal Banco di Sardegna, per l’evidente autonomia e indipendenza dei diversi rapporti di garanzia;

che tale argomentazione vale a integrare gli estremi di una specifica ratio decidenti sufficiente a dar conto delle ragioni della scelta interpretativa adottata nel rispetto del principio di cui all’art. 112 c.p.c.;

che, con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso la considerazione della circostanza di fatto consistita nell’avvenuta liberazione, da parte del Comune di Sassari, del Banco di Sardegna, in tal modo trascurando di valorizzare tale circostanza al fine di valutare il contegno del Comune di Sassari nel pretendere l’escussione integrale della sola garanzia prestata dalla Unipolsai;

che il motivo è infondato;

che al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, ciò posto, l’odierna doglianza della ricorrente incidentale deve ritenersi infondata, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la diversa valutazione, da parte del giudice a quo, di un fatto ritenuto del tutto irrilevante sul piano della costruzione dogmatica della fattispecie, con la conseguente radicale insussistenza dell’omissione denunciata;

che, con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè dei principi di diritto vivente in materia di exceptio doli anche in tema di garanzie atipiche e/o autonome (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il carattere illecito, siccome contrario ai principi di correttezza e buona fede, del comportamento del Comune di Sassari consistito nel pretendere abusivamente da Unipolsai l’adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di garanzia dedotti in giudizio dopo avere arbitrariamente svincolato le garanzie prestate dal Banco di Sardegna in relazione alle medesime obbligazioni consistenti nell’adempimento degli accordi assunti nella stessa convenzione di lottizzazione;

che il motivo è infondato;

che, sul punto, varrà rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicchè al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purchè alleghi, non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Sez. 1 -, Sentenza n. 16345 del 21/06/2018, Rv. 649780 – 01);

che, nella specie, la ricorrente incidentale deduce a fondamento della sollevata eccezione di dolo la condotta del Comune di Sassari consistita nell’avere svincolato le garanzie prestate dal Banco di Sardegna in relazione alle medesime obbligazioni riferite agli accordi assunti nella stessa convenzione di lottizzazione;

che si tratta di questione che il giudice di merito ha valutato espressamente, giudicando il fatto del tutto ininfluente sul rapporto di garanzia tra Unipolsai e Comune una volta proceduto alla qualificazione dei contratti oggetto di causa come contratti autonomi di garanzia (anzichè come plurime fideiussioni o singole confideiussioni) del tutto indipendenti tra loro, sulla base di una motivazione del tutto corretta, sul piano giuridico, e pienamente congrua in termini logico-formali, sì da sfuggire integralmente alle censure in esame;

che, con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1946,1947,1954,1949 e 1203 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso le domande avanzate da Unipolsai, in via di regresso e/o di surrogazione, nei confronti del Banco di Sardegna, quale altro garante delle obbligazioni assunte dal consorzio lottizzante, nonchè nei confronti della Del. Co. Costruzioni, quale lottizzante obbligato principale;

che il motivo è infondato;

che, sul punto, osserva il collegio Come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, la ricorrente incidentale si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;

che, al riguardo, occorre ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709), e all’interpretazione ritenuta preferibile della volontà delle parti contraenti sulla base dei criteri di ermeneutica negoziale imposti dalla legge;

che, nella specie, la Corte d’appello ha espressamente dato conto della ritenuta insussistenza di alcuna legittimazione della Unipolsai ad agire in via di regresso o di surrogazione nei confronti dell’altro garante o della società lottizzante/obbligata principale, una volta attestata l’assoluta indipendenza dei diversi contratti autonomi di garanzia, causalmente diretti alla mera assicurazione, in favore del Comune beneficiario, di un’indennità (solo parzialmente satisfattiva) promessa in corrispondenza dell’eventuale inadempimento del consorzio lottizzante, con la conseguente esclusione di alcun profilo di solidarietà passiva tra Unipol, Banco di Sardegna e Del.Co Costruzioni;

che si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente incidentale;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto, tanto del ricorso principale, quanto di quello incidentale, con la conseguente compensazione, tra le due parti ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità (in ragione della reciprocità della soccombenza) e la condanna di entrambi i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della Del.Co. Delogu Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, e della sola Unipolsai Assicurazioni s.p.a. al rimborso, in favore del Banco di Sardegna s.p.a., delle medesime spese, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate, tra il Comune di Sassari e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., le spese del giudizio di legittimità.

Condanna entrambi i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della Del.Co. Delogu Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Condanna Unipolsai Assicurazioni s.p.a. al rimborso, in favore del Banco di Sardegna s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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