Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9325 del 11/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24660/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAFILE 3,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO GIACINTO MANCUSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MORESCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1317/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia n. 1317/67/2015, depositata in data 30/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di agente di commercio) di rimborso dell’IRAP versata dal 2000 al 2002 e dal 2005 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato tardiva la richiesta di rimborso quanto all’acconto IRAP dell’anno 2000, per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorrente dalla data di versamento, e, quanto alle residue richieste di rimborso, hanno sostenuto l’esistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, rappresentato dall’autonoma organizzazione, risultando, dalla documentazione in atti, l’utilizzo di “due diversi luoghi di svolgimento dell’attività… (abitazione ad uso promiscuo e locale ufficio)”, nonchè di “due autovetture e tre computer” con “quote di ammortamento di importo rilevante”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis e 14, non potendo ritenersi, difformemente da quanto ritenuto dalla C.T.R. (con riguardo all’acconto IRAP 2000), che, al momento del versamento dell’acconto IRAP, fosse già certa la non debenza dell’IRAP.

2. La censura è infondata, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nelle ipotesi di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento” (Cass. n. 13478/2008; conf. 5978/2006 24058/2011; 6895/2011; 4166/2014; 26434/16).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, artt. 2727 e 2729 c.c., dovendo escludersi la sussistenza dell’autonoma organizzazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non essendo sufficienti “di per sè”, la semplice presenza di automobili e di personal computer. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o, in subordine, l’omessa motivazione o motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al dato meramente quantitativo e non qualitativo dell’impiego di beni strumentali “eccedenti il minimo indispensabile” e di due “luoghi di svolgimento della propria attività di agente di commercio”. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., non avendo i giudici di appello rilevato che, avendo proposto gravame l’Agenzia delle Entrate, sulla stessa ricadeva l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame.

4. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze coeve del 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111, hanno escluso che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell’imposta (cfr. in seguito, Cass. Trib. 22590/2012 e Cass. Trib. 15586/2011). Occorre dunque anche per costoro verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha, da ultimo, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo ai presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta a giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Quanto poi all’impiego di beni strumentali, occorre verificare se si tratta o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione.

Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Ora, i giudici della C.T.R. hanno ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione sulla base di una serie di elementi indicativi, nel loro complesso, dell’eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione di mezzi strumentali, indicando soltanto la presenza di più luoghi di esercizio dell’attività, più autovetture e più computer.

E’ mancata dunque la necessaria valutazione della concreta tipologia di beni strumentali e di spese, necessaria ai fine di verificare l’effettiva sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA