Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9325 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 14/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 921-2017 proposto da:

C.C., BUSCHIDO SRL, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, considerai domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati MAURIZIO VALLONI, THOMAS COPPOLA gusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXERIEUR SA, in

persona del suo preposto e legale rappresentante in Italia Sig.

D.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3148/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE FULVIO, che ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con conseguente

rimessione della causa al Tribunale di Milano.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 8/8/2016, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnie Frangaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur s.a., e in riforma della decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da C.C. e dalla Bushido s.r.l. nei confronti della società avversaria, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo divenuto definitivo;

che ha fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli originari opponenti avessero notificato l’opposizione a decreto ingiuntivo presso il domicilio reale della società istante, e non già presso il domicilio eletto del procuratore dell’opposta (ai sensi dell’art. 645 c.p.c.), con la conseguente nullità della notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nella specie non sanata per la scelta della società originaria istante di non costituirsi in giudizio;

che, ciò posto, l’omessa rituale notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo nei termini perentori previsti dalla legge, determinando la definitività del provvedimento monitorio, ha reso inapplicabile la norma di cui all’art. 354 c.p.c.che impone la rimessione della causa al primo giudice in caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio;

che, avverso la sentenza d’appello, C.C. e la Bushido s.r.l. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Compagnie Frangaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur s.a. resiste con controricorso;

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 638 e 645 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato la nullità della notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza dei relativi presupposti di legge, e per non aver considerato il mancato assolvimento, da parte del giudice di primo grado, del dovere, previsto dall’art. 291 c.p.c., in caso di nullità della notificazione, di ordinare la rinnovazione della notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ritenuta nulla al fine di impedire ogni decadenza;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo deve avvenire necessariamente nei luoghi di cui all’art. 645 c.p.c. e, nel caso in cui detta notificazione sia avvenuto presso il domicilio reale dell’originario ricorrente in sede monitoria, la notificazione deve ritenersi nulla e, come tale, suscettibile di essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015, Rv. 637284 – 01);

che, peraltro, il potere del giudice, previsto dall’art. 291 c.p.c., di rilevare d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e di disporre la rinnovazione della notificazione, ove erroneamente non esercitato dal giudice di primo grado, ricade nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione della sentenza che mette capo al procedimento non ritualmente condotto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006, Rv. 594613 – 01);

che, nel caso di specie, avendo la società opposta proposto appello avverso la sentenza di primo grado (di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo), gli opponenti/appellati, costituendosi in sede di gravame, avrebbero necessariamente dovuto proporre appello incidentale condizionato all’eventuale accoglimento dell’appello principale, invocando, per tale evenienza, il rilievo del vizio in cui era incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di rilevare la necessità di procedere alla rinnovazione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. allo scopo di evitare ogni decadenza;

che, pertanto, non avendo gli odierni ricorrenti provveduto, in sede d’appello, a contestare sul punto la sentenza di primo grado, il vizio dagli stessi qui denunciato deve ritenersi non più deducibile in sede di legittimità;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevatane la complessiva infondatezza, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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