Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9324 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 21/05/2020), n.9324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1038/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Il Portico s.n.c. di P.P. & C. e V.C.,

rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Rondello e dall’avv.

Claudio Mazzoni, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via Taro n. 35.

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 105/01/2010 emessa inter partes

il 16 novembre 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS)

(i.v.a., i.r.p.e.g. i.r.a.p.) 2004 e (OMISSIS) (i.r.pe.f.) della

direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Belluno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, annullò gli avvisi accertamento notificati alla s.n.c. “Il Portico” e ai soci P.P. e V.C., esercenti in Agordo l’attività di “bar e caffè”. Con detti accertamenti l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito d’impresa (e, conseguentemente, il reddito i.r.pe.f. dei due soci) elevandolo dall’importo dichiarato di Euro 6.436,00 a quello di Euro 73.882,00, sulla base di presunzione fondata su studi di settore ed altri elementi indiziari.

La Commissione tributaria regionale ha motivato la sentenza ritenendo minimi gli scostamenti rispetto agli studi di settore, errata l’applicazione degli stessi, irrilevante l’esiguità dei redditi dei due soci, indimostrata l’antieconomicità attribuita alla gestione dell’azienda.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate per un unico motivo.

Resistono i contribuenti con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 72, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo che:

la rettifica delle dichiarazioni era avvenuta in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), che statuisce che “l’esistenza di attività non dichiarate e la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”; la rettifica era stata basata non soltanto sugli studi di settore, ma soprattutto sull’antieconomicità della gestione, che a fronte di ricavi dichiarati per Euro 254.590,00 aveva esposto perdite per Euro 2.425,00; sul numero dei posti a sedere a disposizione dell’esercizio; sul numero dei dipendenti, aumentato nel periodo estivo; sulla posizione centrale dell’esercizio;

le percentuali di ricarico erano state ricavate da quelle mediamente applicate nel settore;

la Commissione tributaria regionale, anzichè annullare alla radice le rettifiche, avrebbe potuto essa stessa indicarle nella minor misura ritenuta, essendo quello tributario un processo di impugnazione-merito.

I controricorrenti eccepiscono nel controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., l’inammissibilità dell’impugnazione, che punterebbe ad un ulteriore esame nel merito, che combinerebbe diversi e non omogeni motivi di impugnazione, art. 360 c.p.c., comma 1, fra il n. 3 e il n. 5, e che sarebbe sprovvisto del requisito dell’autosufficienza, non avendo menzionato le memorie difensive prodotte nei pregressi giudizi dai contribuenti. Nel merito eccepiscono l’infondatezza del ricorso in ragione dello scostamento minimo – asseritamente non contestato dall’Ufficio – fra i ricavi dichiarati e quelli discendenti dagli studi di settore; della prevalenza degli studi di settore, sul piano dell’efficacia probatoria, rispetto agli altri criteri induttivi; dell’irrilevanza dell’esiguità dei redditi individuali dei due soci; della genericità delle fonti utilizzate per il calcolo della percentuale di ricarico; e deducono la mancata specifica impugnazione di altri punti della motivazione della sentenza impugnata.

Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità della presente impugnazione, posto che le censure appaionio conformi ai parametri prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

Nel merito il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza non coglie gli specifici punti del gravame dell’Ufficio che, dopo una puntuale descrizione della antieconomicità della gestione al cospetto della sua potenzialità reddituale, data dalla collocazione del locale al centro della cittadina, dal numero dei tavoli e dei posti a sedere, dall’esistenza di dipendenti, aumentati nel periodo estivo, dall’impegno lavorativo dei due coniugi soci, che ivi svolgevano la loro prevalente attività, dalle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, maggiori degli utili netti distribuiti mediamente ai due soci (con un figlio a carico), dal lungo periodo di svolgimento dell’attività, dall’impegno finanziario profuso per il suo acquisto e l’acquisto di beni strumentali, dall’entità dei costi di gestione, aveva dedotto per un verso che tutto questo giustificava l’accertamento induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); per l’altro verso che l’accertamento si era basato su una percentuale media del costo del venduto, “prudenziale e moderata”, del 190 /(:), tenendo conto della metodologia di controllo, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia (e quindi da chiunque consultabile) dalla quale risultavano percentuali di ricarico per tipologia di prodotti per lo più molto maggiori del 190%.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale non ha tenuto conto dell’insieme di tutti gli elementi illustrati dall’appellante e si è concentrata sui risultati di studi di settore che costituiscono solo alcuni degli elementi sui quali in astratto si può fondare l’accertamento induttivo della capacità contributiva; accertamento che, in questo caso, tuttavia, si è fondato soprattutto sulla antieconomicità della gestione e che, nella determinazione del “quantum”, si è affidato ad un metodo medio, certamente, ma prudenziale e moderato.

La Commissione Tributaria Regionale ha insistito sui risultati degli studi di settore e sugli scostamenti minimi “come chiariti dal contribuente”, senza dare contezza concreta degli stessi; ignora del tutto la mole di elementi indiziari che avrebbero comunque giustificato, a norma dell’art. 39, lett. d), u.p., l’accertamento induttivo; e nel presupposto che non ve ne fossero i presupposti, non ha proceduto essa stesso al calcolo della capacità contributiva della contribuente, trascurando la natura di impugnazione – merito della giurisdizione tributaria.

La sentenza, fondata su una errata interpretazione del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 39, lett. d), va quindi cassata e rinviata, per una nuova valutazione, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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