Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9324 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 03/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13256-2017 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO LANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FERRONI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AR.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA,

29, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA BORLERI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA RODIGARI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA incorporante di ALLEANZA

TORO SPA, in persona dei procuratori speciali

C.P. e B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35 presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.B.T., P.C., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 801/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 801/2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Ar.Ga., ha parzialmente riformato la sentenza n. 945/2006 del Tribunale di Pisa (che aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità della Ar. nella causazione del danno per cui era processo) e, per l’effetto, ha dichiarato la concorrente, paritaria e solidale, responsabilità di A.K. nella causazione dello stesso danno (come già liquidato nella sentenza di primo grado), condannando la compagnia assicuratrice Toro Assicurazioni spa a manlevare l’ Ar. in ordine a quanto dalla stessa dovuto ai danneggiati, nei limiti del massimale assicurativo (corrispondente a 100 milioni delle vecchie Lire).

2.Era accaduto che P.A., in data (OMISSIS), era deceduto a seguito delle lesioni riportate il giorno precedente, (OMISSIS), a (OMISSIS), in conseguenza dell’improvvisa fuga di un cavallo, di proprietà dell’ Ar., dal maneggio, nel quale il cavallo stesso era custodito e del quale era titolare la A..

Fu così che nell’aprile 2003 D.B.T., vedova di P.A., P.C. e P.M., figlie del medesimo P.A., avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pisa, l’ Ar. e l’ A. per ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro congiunto.

Si era costituita in giudizio l’ Ar., la quale: in via preliminare, aveva eccepito la prescrizione di ogni diritto degli attori ed aveva chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa la Toro Assicurazioni Spa, tenuta a prestarle garanzia assicurativa; e, in via di merito, aveva sostenuto che l’intera responsabilità dell’accaduto (o, in subordine, la responsabilità prevalente) doveva ricadere sull’ A., quale titolare del maneggio. Tanto dedotto, l’ Ar. aveva chiesto, in via trasversale, che la concorrente e prevalente responsabilità dell’ A. fosse dichiarata dal giudice, con conseguente condanna della A. a rimborsarle le somme che ella avesse pagato in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità.

Si era costituita in giudizio anche l’ A., la quale, a sua volta, in via preliminare, aveva eccepito la prescrizione di ogni diritto degli attori; e nel merito aveva contestato di essere responsabile dell’infortunio in questione ed aveva chiesto, in subordine, di essere rilevata indenne dall’ Ar., nei confronti della quale aveva chiesto, in via trasversale, che fosse accertata la maggior quota di corresponsabilità.

Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la Toro Assicurazioni Spa, la quale in via preliminare aveva dedotto che: a) la polizza non era, nella fattispecie, operativa; c) in ogni caso, ogni diritto della Ar. era da intendersi prescritto ai sensi dell’art. 2952 c.c.; c) in subordine, la garanzia prestata dalla Toro in virtù del contratto invocato dalla stessa Ar. era limitata al massimale di 100 milioni di Lire per ogni persona deceduta (“lett. B dello specchietto rca verso terzi, in prima pagina”).

Il Tribunale di Pisa aveva dichiarato la responsabilità esclusiva dell’ Ar. nell’aver cagionato la morte del P. (con conseguente rigetto della comanda dalla stessa proposta contro l’ A.) e l’aveva condannata a pagare complessivamente (a titolo di danno emergente e di lucro cessante) Euro 327.600 a favore di D.B., Euro 182.000 favore di ciascuna delle due figlie ( C. e P.M.); e aveva altresì rigettato la domanda proposta dall’ Ar. verso Toro Assicurazioni.

Avverso la sentenza di prima grado aveva proposto appello l’ Ar., chiedendo: a) nei confronti dei congiunti del povero P., il rigetto della domanda risarcitoria; b) nei confronti dell’ A., l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di quest’ultima nella causazione del danno ovvero, in subordine, la concorrente responsabilità di quest’ultima e, in tal caso, la sua condanna “in via di regresso a rimborsare alla comparente tutte le somme che la stessa dovesse corrispondere alle attrici in eccedenza della sua quota di responsabilità”; c) nei confronti della compagnia, l’accertamento dell’obbligo della stessa a rimborsarle “tutte le somme che essa dovesse corrispondere alle attrici per effetto di una sentenza di condanna”.

Si erano costituiti nel giudizio di appello D.B.T. ved. P., P.C. e P.M., contestando, per quanto di proprio interesse (esclusione della responsabilità della Ar. e risarcimento del danno jure successionis), l’appello avversario, del quale, limitatamente a detti punti, avevano chiesto il rigetto.

Si era costituita anche l’ A., la quale aveva contestato l’appello avversario, ribadendo la propria estraneità al fatto e reiterando, ad ogni buon conto, l’eccezione di prescrizione.

Si era costituita anche la compagnia Toro Assicurazioni Spa, la quale aveva contestato, per quanto di proprio interesse, l’appello avversario, del quale aveva a sua volta chiesto il rigetto, osservando, da un lato, che la lettera dell’11 gennaio 1991, per il suo contenuto, non aveva efficacia interruttiva e che, comunque, detta lettera era intervenuta quando già la prescrizione di cui all’art. 2952 c.c. era maturata; e, dall’altro, che, inoltre, la polizza in questione non era operativa in quanto l’ Ar. si trovava a (OMISSIS) in forma privata e il suo cavallo non era iscritto a gare alle quali partecipasse il circolo di associazione della proprietaria; in definitiva, secondo la compagnia, “la forma privata del ricovero e pensione – escludeva – qualsiasi riferibilità a coperture assicurative”.

La Corte territoriale, come sopra rilevato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la concorrente responsabilità dell’ A. e condannando la compagnia assicuratrice a rivalere l’ Ar. nei limiti del massimale.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l’ A..

Resistono con distinti controricorsi: sia l’ Ar. che le Generali Italia s.p.a., già INA Assitalia s.p.a., incorportante di Alleanza Toro s.p.a., quale conferitaria dell’azienda assicurativa di Toro Assicurazioni s.p.a. La prima chiede il rigetto del ricorso, mentre la seconda, dopo aver rilevato che i motivi del ricorso investono capi della sentenza che non concernono direttamente la compagnia, rimette alla decisione di questa Corte la valutazione dell’ammissibilità e/o fondatezza di entrambi i motivi, pur formulando osservazioni a loro riguardo.

In vista dell’odierna adunanza camerale l’ A. deposita memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Precisamente, A.K. denuncia con il primo motivo (pp. 8-16), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale l’ha considerata coobbligata solidale, nonostante che la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei suoi confronti e detta sentenza non era stata da questi ultimi impugnata, con la conseguenza che si era formato il giudicato nel rapporto tra lei e i danneggiati (sedicenti creditori).

Sostiene che la sentenza della Corte territoriale non brilla per chiarezza nella parte in cui, dopo aver affermato la sua paritaria e solidale responsabilità nella causazione del danno, ha ritenuto che non vi fosse alcuno spazio per dare seguito al richiesto regresso avendo l’ Ar. pagato soltanto una quota del tutto marginale della somma da lei dovuta. Osserva che dal tenore della sentenza non è dato comprendere se la domanda di regresso è stata rigettata per difetto del pagamento ovvero deve intendersi accolta una volta che il pagamento sarà stato effettuato. Per tale ipotesi, deduce che si verrebbe a creare una vicenda “Kafkiana”, dalla quale uscirebbe un vero e proprio mostro giuridico, nel senso che “pur essendo stata definitivamente esclusa la sua qualità di debitore solidale ed il suo obbligo di pagamento verso il creditore,… ritornerebbe ad essere debitore, pur se ai soli fini del regresso…, e cioè addirittura prima e a prescindere dall’avvenuto pagamento al creditore”. Afferma che il presupposto del regresso è il pagamento valido ed efficace come si desume dalla giurisprudenza secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto di regresso decorre dalla data di avvenuto pagamento a favore del creditore.

1.2. L’ A. con il secondo motivo (pp. 16-22), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia poi omesso esame del fatto decisivo e controverso.

Deduce che il Tribunale di Pisa aveva tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti, valutandoli complessivamente nella loro interazione causale verso l’evento di danno, ma che altrettanto non poteva dirsi della Corte di Appello di Firenze, la quale aveva modificato il giudizio sul fatto compiuto dal giudice di primo grado senza considerare che: a) il giorno del tragico incidente presso il Circolo ippico di (OMISSIS) si stava tenendo una manifestazione sportiva, cui partecipavano per invito persone esperte in equitazione; b) la gestione ed il controllo dei cavalli erano di competenza degli ospiti del circolo, cioè dei loro rispettivi proprietari o utilizzatori; c) il circolo aveva messo a disposizione degli ospiti, per il ricovero degli animali, alcuni box, dotati di un’anta di legno per la chiusura e, all’interno, di un’apposita borchia metallica per la legatura dei cavalli; d) l’ Ar. – pur essendo esperta cavallerizza e proprietaria del cavallo e pur essendo a conoscenza di quanto sopra – dopo aver effettuato una cavalcata di allenamento, aveva lasciato il suo cavallo solo ed incustodito, senza ricoverarlo all’interno del box e senza assicurarlo all’apposita borchia metallica (presente all’interno del box e a ciò destinata), ma si era limitata a fermare il cavallo alla leggera porta esterna in legno; e) l’ Ar., nel momento in cui il suo cavallo si era imbizzarrito, non era presente sul posto, ma si era allontanata per compiere una gita con un amico, senza avvertire i consoci del suo circolo e senza neppure avvertire i dipendenti della A. perchè dessero un’occhiata al cavallo; f) il solo cavallo dell’ Ar., divelta l’anta di legno del box, era uscito imbizzarrito dal circolo, urtando il povero P., che aveva riportato lesioni a seguito delle quali era deceduto il giorno successivo. Rileva che il giudice non può affermare il diritto al regresso senza la dimostrazione in motivazione di aver considerato tutti gli elementi decisivi per l’accertamento prima e la graduazione poi delle rispettive colpe dei due corresponsabili.

2. Il ricorso va rigettato.

2.1. Non fondato è il primo motivo.

Nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 23650 del 20/12/2012, Rv. 624683 – 01) è principio non contrastato quello per cui, in tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria – escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno – comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell’illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri (a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell’obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni).

Ne consegue che, ai fini dell’affermazione della concorrente responsabilità, la mancata impugnazione della sentenza da parte del danneggiato non consente di attribuire alla sentenza stessa autorità di giudicato.

Ed è stato altresì precisato (Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24/09/2015, Rv. 636669 – 01) che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso (non assoluto ma) relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato (e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito), pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, semprechè le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell’evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell’eventuale azione di regresso tra i danneggianti.

Di tali principi di diritto ha fatto buon governo la Corte territoriale laddove (pp. 33-34) – dopo aver osservato che nella specie non si poteva affatto escludere in via generale che uno dei cavalli del maneggio sfuggisse, per un qualsiasi motivo, al controllo degli utilizzatori o del personale in servizio del maneggio – ha affermato che costituiva “un’elementare norma di prudenza e diligenza quella di tenere chiusa la porta esterna del maneggio, la quale si apriva direttamente sulla pubblica via; nè poteva costituire giustificazione del contrario uso, di tenere costantemente aperta la porta, la comodità di consentire più facilmente l’entrata e l’uscita di persone e di cavalli, dovendo considerarsi che, alla comodità di poter disporre di un maneggio in un centro abitato, non poteva che corrispondere un particolare e rafforzato, correlativo onere di prudenza e di diligenza nell’esercizio del maneggio stesso”, ed ha quindi concluso che “la responsabilità solidale delle due condebitrici può essere valutata in misura paritaria”.

In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente considerato che oggetto del giudizio di appello era precisamente la declaratoria di responsabilità esclusiva e/o concorrente dell’ A. nella causazione del danno. E, considerato che l’ Ar. aveva chiesto che la A. fosse condannata a rimborsarle tutte le somme che dovesse corrispondere alle attrici “in eccedenza della sua quota di responsabilità”, ha rilevato che l’ Ar. aveva pagato nelle more soltanto una quota del tutto trascurabile della somma di cui era condebitrice a titolo risarcitorio nei confronti dei danneggiati ed ha correttamente ritenuto non esservi alcuno spazio allo stato per dar seguito al regresso richiesto dalla stessa Ar..

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Al riguardo, occorre premettere che, essendo la sentenza gravata stata pubblicata il 18 maggio 2016, l’art. 360 c.p.c., n. 5 trova applicazione nella sua formulazione attualmente vigente, ossia in quella introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

Sicchè, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Con la precisazione che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Case., 6 luglio 2015, n. 13928).

Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale non è affatto incorsa nel vizio denunciato, giacchè ha espressamente argomentato, con motivazione tutt’altro che apparente o insanabilmente contraddittoria, su tutte le circostanze di fatto inerenti alla complessiva dinamica del sinistro ed oggetto di doglianza con i motivi in esame, là dove, poi, i rilievi di parte ricorrente non attengono al perimetro del vizio di cui al citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma ad elementi istruttori, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è preclusa in sede di legittimità.

5. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sostenute dalle controparti, spese che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 6.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA