Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9323 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9323 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15296-2011 proposto da:
ENERAMBIENTE

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE

(c.f.

03767970274), in persona del Liquidatore pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso

Data pubblicazione: 17/04/2013

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato TONETTO
2013

GIANCARLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

219

contro

P.M. PRESSO

rA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL

1

TRIBUNALE DI NAPOLI, TRIBUNALE DI NAPOLI, MASSA DEI
CREDITORI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
DELLA ENERAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– Intimati –

sul ricorso 6853-2012 proposto da:

dei Curatori dott. LUCIANO PARENTE, avv. LUCA
PARRELLA e dott. PASQUALE MIANO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI, 85, presso
l’avvocato DI GRAVIO VALERIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine delle memorie
difensive;
GAVIOLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CESI 72, presso l’avvocato BONACCORSI
DI PATTI FEDERICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRATA MARSILIO, giusta
procura a margine della memoria di costituzione;
– ricorrenti contro

FALLIMENTO DELLA ENERAMBIENTE S.P.A., in persona

CONCORDATO PREVENTIVO DI ENERAMBIENTE S.P.A. CON
CESSIONE DI BENI, in persona del giudiziario
commissario dott. FEDERICA CANDIOTTO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAllINI 11, presso
l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FORLATI ZENO, giusta procura a

2

margine della memoria;
– controricorrente .0

contro
-,

FAGGIANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AMELIA 5, presso l’avvocato LICIGNANO

GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO, giusta procura a margine
della memoria;
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SOC.
COOP., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 269, presso l’avvocato
VACCARELLA ROMANO, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine della memoria di
costituzione;
– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 09/05/2011 e l’ordinanza del
TRIBUNALE DI VENEZIA del 09/03/12;

CARLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 08/02/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONIO DIDONE;
si dà atto che sono presenti l’avvocato GALLUCCIO
MARIO FRANCESCO – difensore di FAGGIANO,
er

l’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, con delega,

e

Ilh

,

3

difensore del Concordato Preventivo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso
per il R.G. n.15296/11: per la competenza di
Venezia; e per il R.G. n. 6853/12: si riporta alla

relazione.

4

Ritenuto in fatto e in diritto
a”

1.- La s.p.a. Enerambiente, il 30.5.2011, ha proposto
«I

ricorso

per

cassazione

ex

art.

111

Cost.

e,

alternativamente, regolamento necessario di competenza,

contro il decreto (depositato il 9.5.2011, comunicato lo
stesso giorno) con il quale il Tribunale di Napoli ha
dichiarato la sua incompetenza per territorio e la
competenza del Tribunale di Venezia a conoscere della
domanda di concordato preventivo proposta dalla ricorrente.
L’intimato Ufficio del PM non ha proposto difese.
Il 23.6.2011 la s.p.a. Enerambiente ha proposto domanda di
concordato preventivo al Tribunale di Venezia, dichiarato
competente dal Tribunale di Napoli.
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 9.3.2012, a
seguito del conflitto sorto con il tribunale di Napoli, che
della medesima s.p.a. ha dichiarato il fallimento con
sentenza 29.2.12, ha richiesto d’ufficio il regolamento di
competenza.
2.- In tema di concordato preventivo, questa Corte ha
ritenuto che il decreto del tribunale che neghi ingresso
alla procedura richiesta dal debitore sia ricorribile per
cassazione a norma dell’art. 111 Cost., essendo non
reclamabile ai sensi dell’art. 162 legge fall., tutte le
volte in cui la dichiarazione di inammissibilità ha
5
ii

intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni
che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento
(Sez. U, Sentenza n. 9743 del 14/04/2008), mentre, qualora
il tribunale, senza pronunciarsi nel merito sulla domanda

di concordato, si limiti – come nella concreta fattispecie
– a declinare la propria incompetenza, questa Corte ha
ritenuto proponibile il regolamento necessario di
competenza (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10545 del 25/06/2012).
Pertanto, sussistendone tutti i requisiti di forma ed
essendo stati rispettati i termini di cui all’art. 47
c.p.c., il ricorso può essere convertito in regolamento
necessario di competenza.
3.-

I

predetti procedimenti

vanno

riuniti perché

concernenti l’insolvenza della medesima impresa, come
rilevato con ordinanza della Sesta sezione del 3.12.2012,
in esito all’adunanza in camera di consiglio del
25.10.2012.
Nel termine di cui all’art. 380

ter,

comma 2, c.p.c. la

difesa della procedura di concordato preventivo della
s.p.a. Enerambiente ha depositato ulteriore memoria.
4.-

Nel procedimento per regolamento di competenza

d’ufficio il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte Suprema di Cassazione, in persona del S.
Immacolata Zeno, ha depositato la seguente requisitoria ai
6
-s- 2—•■••-•”-….

sensi dell’art. 380 ter c.p.c., notificata alle parti
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera
di consiglio:
<

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