Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9323 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9323 Anno 2015
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 4485 2011 proposto da:

PROVINCIA LIVORNO , in persona del suo Presidente
dott. GIORGIO KUTUFA’, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato
MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa dagli
avvocati VITO VANNUCCI, SERGIO MENCHINI giusta procura
2015

in calce al ricorso;
– ricorrente –

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contro

VIVALDI ANTONELLA VVLNNL66B53E625R;
– intimata –

Data pubblicazione: 08/05/2015

Nonché da:
VIVALDI ANTONELLA VVLNNL66B53E625R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo STUDIO GREZ, rappresentata e difesa
dall’avvocato ARIALDO CORTI giusta procura a margine

– ricorrente incidentale contro

PROVINCIA LIVORNO , in persona del suo Presidente
dott. GIORGIO KUTUFA’, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato
MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa dagli
avvocati VITO VANNUCCI, SERGIO MENCHINI giusta procura
in calce al ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1121/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 22/07/2010 R.G.N. 2276/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA per delega;
udito l’Avvocato PAOLO BASSANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

del controricorso e ricorso incidentale;

Svolgimento del processo

1. Antonella Vivaldi convenne in giudizio la Provincia di
Livorno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non, subiti in conseguenza della caduta,
avvenuta il 13 gennaio 1993, sulla scala principale del

presenza, su uno dei gradini, di una penna o di un lapis.
Il Tribunale di Livorno, in parziale accoglimento della
domanda della Vivaldi, condannò la convenuta a pagare la somma
di

e

26.382,00 a titolo di risarcimento dei danni per

l’infortunio subito.
2. La Corte d’appello, su gravame della Vivaldi, ritenuto
l’eVento dannoso imputabile al concorso di colpa dell’attrice
appellante, nella misura del 20%, ha condannato la Provincia
di Livorno al pagamento, in favore dell’attrice
somma di

maggiore

306.880,00 oltre accessori.

3. Propone ricorso per cassazione la Provincia di Livorno
con cinque motivi.
Resiste con controricorso Antonella Vivaldi, che propone
altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Propone controricorso al ricorso incidentale la Provincia
di Livorno.
Motivi della decisione

I ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335
c.p.c.

3

palazzo dell’Amministrazione provinciale, a causa della

Per ragioni di priorità logica deve essere anzitutto
esaminato il terzo motivo del ricorso principale con il quale
la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2051 c.c. per essere stata affermata la
responsabilità della Provincia di Livorno pur in presenza

Sostiene al riguardo l’esponente di avere fornito idonea
prova contraria alla presunzione

iuris tantum della propria

responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso
fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia,
avente un impulso causale autonomo e non eliminabile o
segnalabile tempestivamente con l’uso della massima diligenza.
In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte
territoriale avrebbe dovuto considerare che non sarebbe stata
certamente da essa esigibile una condotta volta a presidiare
giorno e notte ogni centimetro quadrato delle parti comuni
onde eliminare la presenza occasionale di oggetti tali da
costituire pericolo occulto per gli utenti.
Il motivo è fondato.
È consolidato orientamento di questa Corte che, in tema
di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. il danneggiato
è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in
custodia e il danno che egli ha subito (oltre che
dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo
stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve

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della dimostrazione dell’esimente del caso fortuito.

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dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore
estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e
dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso
causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., 29 novembre
2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n. 15389).

carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto,
sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in
custodia e il danno arrecato. Dunque, mentre sul danneggiato
incombe l’onere di provare l’evento dannoso ed il nesso di
causalità e non anche l’insidia ovvero la condotta commissiva
o omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare
esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito:
fattore che attiene al profilo causale dell’evento; che deve
i

avere

caratteri

dell’oggettiva

imprevedibilità

e

inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del
terzo o dello stesso danneggiato (Cass., 30 ottobre 2008, n.
26051).
Più

nello

specifico,

è

stato

statuito

che

la

responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti
i danni cagionati dalla cosa in custodia, sia per la sua
intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti
dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può
essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente
un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso

5

In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha

eziologico tra la cosa

e

l’evento dannoso o da affiancarsi

come ulteriore contributo utile nella produzione del danno,
ulteriormente precisandosi che il caso fortuito si configura
«in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi
utenti, ovvero da una repentina e non specificamente

l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di
garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o
segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a
provvedere» (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14856).
In tale prospettiva, con riguardo ai beni demaniali, è
stato affermato che affinché la P.A. possa andare esente dalla
responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per i danni
causati dagli stessi, occorre avere riguardo non solo e non
tanto alla loro estensione ovvero alla possibilità di un
effettivo controllo, quanto piuttosto alla causa concreta del
danno, dovendosene conseguentemente individuare la natura e la
tipologia: se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da
cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o
manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art.
2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla
quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create
da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla
pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né

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prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante

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eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità
ex art. 2051 cod. civ. (confr. Cass. civ. 6 giugno 2008, n.
15042).
Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato: a)

palazzo della Provincia, avendo messo il piede su una penna o
un lapis ivi abbandonati; b) che la penna o il lapis non erano
stati visti da nessuno degli utenti dello scalane, ivi
compresa la stessa Vivaldi, che poco prima lo aveva percorso
in direzione inversa, per recarsi a fare delle fotocopie; c)
che la Provincia, anche nei giorni dell’infortunio, aveva
assicurato il quotidiano controllo della struttura, attraverso
l’espletamento di un servizio giornaliero di pulizia
effettuato nelle ore pomeridiane, compreso il sabato.
Posto allora che la situazione di pericolo non fu
costituita da difetti costruttivi e/o manutentivi della scala
e che inoltre la stessa si determinò in un arco temporale
estremamente ristretto, il giudice di merito avrebbe dovuto
valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
se la presenza della penna o del lapis sui gradini dello
scalone della Provincia, al momento dell’infortunio, potesse
costituire un fattore causale esterno, di natura imprevedibile
ed eccezionale, o comunque un evento del tutto occasionale,

che la Vivaldi è scivolata mentre scendeva sullo scalone del

non eliminabile con tempestività e immediatezza da parte del
custode.
Il malgoverno dei principi di diritto enunciati da questa
Corte in punto di responsabilità

ex

art. 2051 cod. civ.,

impone che, in accoglimento del terzo motivo del ricorso

motivi nonché del ricorso incidentale, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in
diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del
ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso
principale e quelli del ricorso incidentale; cassa l’impugnata
sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 26 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

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Il Presidente

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principale, nel quale resta assorbito l’esame degli altri

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