Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9323 del 07/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 07/04/2021), n.9323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17044-2019 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
STEFANIA RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il
06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
che:
O.C. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 6 maggio 2019 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto l’impugnazione avverso il rigetto, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Non spiega difese l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”, censurando il decreto impugnato per aver omesso di osservare i parametri normativamente fissati ai fini della valutazione della credibilità del richiedente.
Il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, censurando il decreto impugnato perchè il Tribunale non avrebbe proceduto all’acquisizione di informazioni in ordine alla situazione del paese di provenienza.
Ritenuto che:
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile.
Esso è difatti totalmente generico, dal momento che, richiamati i principi individuatori dei parametri di valutazione della credibilità del richiedente, manca di prendere in considerazione il reale contenuto del provvedimento impugnato, che alla credibilità del richiedente non fa il benchè minimo riferimento. Il secondo motivo è inammissibile.
Al di là del fatto che il ricorso non coglie una delle rationes decidendi posta a sostegno del decreto impugnato, dal momento che il giudice di merito ha anzitutto ritenuto che il richiedente non avesse neppure allegato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sta di fatto che, anche in questo caso, il motivo prescinde dalla motivazione del provvedimento impugnato, il quale, richiamando le fonti pertinenti, menzionate attraverso la trascrizione dei relativi link ipertestuali, ha escluso che nella zona di provenienza del richiedente, Delta State della Nigeria, in particolare nel suo villaggio, sussistesse una situazione riconducibile alla previsione normativa menzionata.
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021