Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9322 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 07/04/2021), n.9322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15654-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO PARISE;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VALERIO TAVORMINA, MIRIAM BOSURGI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 2241/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – P.E. ricorre per due mezzi, nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A., contro la sentenza del 19 dicembre 2017 con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto la sua impugnazione per revocazione, spiegata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, avverso sentenza della stessa Corte, la quale, provvedendo in sede di rinvio all’esito di cassazione, aveva respinto l’appello del P. contro sentenza del Tribunale di Cosenza di rigetto della sua domanda risarcitoria rivolta contro la banca, per avere essa cagionato il fallimento della sua ditta individuale in ragione del lievitare dei debiti nei confronti dell’istituto conseguente ad addebiti illegittimi su suoi conti.

2. – Intesa SanPaolo S.p.A. resiste con controricorso.

3. – Sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Il primo motivo denuncia di erronea applicazione dell’art. 398 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello disatteso l’istanza spiegata da esso P. di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata per revocazione.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata dal momento che la Corte d’appello non avrebbe valutato correttamente l’intero incarto documentale ritualmente e puntualmente prodotto e contenente l’intera documentazione fondante le richieste dallo stesso P. avanzate.

Ritenuto che:

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia disposto la sospensione del termine per il ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione.

Ed infatti il mancato accoglimento della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, a norma dell’art. 398 c.p.c., u.c., costituisce esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità; esso, non influenzando la legittimità del giudizio di revocazione nè della sentenza pronunciata all’esito di questo, non è configurabile come vizio di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 9 maggio 2006, n. 10669; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30398).

5.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Esso difatti è totalmente estraneo alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale, nel testo vigente, contempla l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso.

In realtà, si tratta in buona sostanza della trascrizione del contenuto dell’atto di impugnazione per revocazione, riproposto in questa sede, nel quale si fa riferimento a 25 documenti che la Corte d’appello non avrebbe esaminato, nè nella sentenza impugnata per revocazione, nè nella sentenza pronunciata in sede di revocazione: ma, al contrario, quest’ultima decisione, alle pagine 10-13 ha singolarmente preso in considerazione i menzionati documenti e ne ha tratto la motivata conclusione che “la documentazione de qua versata in atti dall’attore in revocazione è inidonea a consentire la ricostruzione dell’andamento del rapporto di conto corrente, sì da verificare se vi sia stato, da parte della banca, l’addebito e, se sì, in che misura di importi non dovuti per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, e, di conseguenza di accertare se l’addebito così acclarato abbia causato o concorsuale causare lo stato di decozione dell’impresa di cui era titolare P.E.”.

E, dunque, in conclusione, la censura mira allo scopo di ribaltare la valutazione di merito del materiale documentale operato dalla Corte d’appello, e che si sottrae evidentemente al sindacato di questa Corte.

6. – Non apporta argomenti ulteriori argomenti meritevoli di replica la memoria illustrativa di parte ricorrente: sul primo motivo si limita a ribadire l’erroneità della decisione della Corte di merito di non sospendere, senza contrastare il principio già menzionato nella proposta e qui applicato; sul secondo motivo ribadisce che i venticinque documenti non sarebbero stati esaminati.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 11.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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