Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9321 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13547/2006 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA
FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMIENTI Nicola giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNICREDITO GESTIONE SPA a seguito di scissione parziale di UNICREDIT
BANCA SPA – BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI (OMISSIS) in
persona del proc. Dott.ssa F.P., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato MACIOCI
CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEMERARO Francesco
giusta delega a margine del controricorso;
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCARL (OMISSIS) in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore sig. D.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato
MAZZILLI DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARANGELLI
GIOVANNI giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
AUTOLEASE SPA, VISCONTEA COFACE COMPAGNIA DI ASSICICURAZIONE E
RIASSICURAZIONI SPA, UNICREDIT FACTORING SPA, SESIT PUGLIA SPA, BANCA
POPOLARE DI NOVARA SCARL, DE.CO DI DE ROBERTIS E C. SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 111/2006 del TRIBUNALE di BARI, Sezione
Seconda Civile, emessa il 18/1/2006, depositata il 19/01/2006, R.G.N.
3855/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
02/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato NICOLA ARMIENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 gennaio 2006 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari rigettava la opposizione agli atti esecutivi proposta da C.G. con ricorso depositato il 5 aprile 2004 nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Conversano, Credit Factoring Industriai spa, SECIT Puglia s.p.a., De.Co. snc di de Roberto e C. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi a due motivi.
Resistono con rispettivi controricorsi la Unicredito Gestione Crediti s.p.a. nella qualità di mandatarii della Unicredit Banca d’Impresa spa, appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano e la Banca di Credito cooperativo di Conversano.
La Unicredito Gestione Crediti s.p.a ha depositate memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va premesso che si versa in tema di opposizione agli, atti esecutivi, la cui sentenza è impugnabile solo ex art. 111 Cost. e, quindi, per violazione di legge.
Osserva il Collegio che il punto centrale del ricorso, pur affidato a due motivi, è dato dall’esame che questa Corte è chiamata a compiere sul se il C., così come statuito dal giudice del merito, sia decaduto dal proporre opposizione agli atti esecutivi.
Infatti, il ricorrente lamenta con il primo motivo che l’atto di pignoramento e la conseguente intimazione non gli sarebbero mai stati notificati, perchè erroneamente indirizzati in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio, come da documentazione storica di certificazioni della residenza del Comune di Treggiano (Bari).
La notifica sarebbe non nulla, ma inesistente perchè effettuata con forma e modalità diverse, essendo avvenuta anche con consegna dell’atto a “persona addetta alla casa”, oltre che in luogo diverso da quello prescritto (p. 6 ricorso).
2. – Questa, censura rende ammissibile l’esame del ricorso.
Ma, contrariamente all’assunto del ricorrente, va posto in rilievo che il giudice dell’esecuzione, al cui vaglio era stata sottoposta la deduzione, ha accertato che il precetto è stato notificato personalmente al C. nel luogo ove pochi giorni dopo è stato notificato il pignoramento.
L’atto di pignoramento è stato notificato a persona che si è qualificata “addetta alla casa” e, quindi, pienamente risulta rispettato il dettato di cui all’art. 139 c.p.c., nè il C., come era suo onere, ha fornito la prova del contrario (giurisprudenza costante già da Cass. n. 2675/96; Cass. n. 9488/02).
Nella specie, nemmeno nella presente censura il C. (v. in particolare p. 5-6 ricorso) si fa carico di adempiere a tale onere.
Ed, inoltre, il decreto ex artt. 569 e 591 c.p.c., del 1 dicembre 2000, con cui veniva fissata la comparizione delle parti nel procedimento espropriativo, risulta notificato a mani del C. proprio al numero civico che egli assume essere diverso da quello identificativo della sua abitazione.
Pertanto, la statuizione sul punto va confermata, perchè conforme al dato processuale acquisito ed alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2665/03, puntualmente citata dalla resistente Banca di credito cooperativo di Conversano – p. 8 controricorso).
Ne segue l’assorbimento del secondo motivo, che, peraltro, nella sua formulazione finale (p. 12 ricorso) è assolutamente infondato, non potendosi disconoscere al decreto di comparizione delle parti e al decreto di liquidazione dei compensi al CTU (v. Cass. n. 12854/92) natura di atti del procedimento esecutivo.
In conclusione, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida a favore di Unicredito Gestione Crediti s.p.a. in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge; a favore di Banca di Credito cooperativo di Conversano in Euro 2030,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010