Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9321 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7826/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MIRABELLA SG SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9104/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Mirabella S.G. s.p.a. contro una cartella di pagamento, per omesso o tardivo versamento di imposte di registro per gli anni 2011 e 2012;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, una volta eccepita dall’appellata l’omessa allegazione della delega per l’atto di appello, l’Ufficio aveva mancato di produrre, unitamente alla disposizione di servizio – avente ad oggetto la delega di firma per specifiche categorie di atti – anche la tabella per l’individuazione dei funzionari delegati, pur dovendosi considerare la stessa parte integrante del documento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si invoca la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2; che, nella specie, non vi sarebbe stata contestazione sul fatto che l’atto di appello era stato sottoscritto dalla Dr.ssa A.E.T., nella sua espressa qualità di Capo Ufficio Legale. La tabella, pertanto, non avrebbe avuto alcuna rilevanza probatoria;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che è la stessa sentenza impugnata a ricordare che, in tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Sez. 6-5, n. 15470 del 26/07/2016; Sez. 5, n. 6691 del 21/03/2014);

che, nella specie, è la stessa CTR ad affermare che “deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente”;

che, allora, i medesimi giudici non avrebbero potuto poi reputare la tabella B parte integrante del documento prodotto, una volta che l’Ufficio aveva esibito la delega per la firma di specifiche categorie di atti, fra cui i gravami, all’interno della competenza dell’Area Legale e che il firmatario dell’atto di appello era pacificamente il Capo dell’Ufficio Legale dell’Agenzia territoriale;

che, in definitiva, non si tratta di errore revocatorio, come pretenderebbe la controricorrente, ma di un’erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, posto che la CTR avrebbe dovuto reputare l’ufficio periferico ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente (Sez. 5, n. 20628 del 14/10/2015) e del tutto irrilevante la produzione del documento denominato tabella B; che la produzione di documenti successivi al ricorso è inammissibile (Sez. 3, n. 6188 del 18/03/2014);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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