Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9321 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8159/2016 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI TORRICELLI,

GIORGIO SPADARO, PAOLO ZANARDI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) DEL VENETO

CHIOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO ZANON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/01/2016 R.G.N. 325/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per estinzione del ricorso per

rinuncia;

udito l’Avvocato FEDERICA MANZI, per delega verbale Avvocato MARCO

ZANON.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 589, pubblicata in data 7 gennaio 2016, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del locale Tribunale, respingeva la domanda proposta nei confronti dell’Azienda ULSS n. (OMISSIS) del Veneto-Chioggia, ora Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) (di seguito, ASL), da V.S., direttore dei servizi sociali, per ottenere le differenze di trattamento economico, come riconosciuto in sede di contratto di diritto privato relativo al periodo dall’1/2/2008 al 31/12/2012, in forza del miglioramento, da parte della contrattazione collettiva, dei parametri retributivi relativi al personale della dirigenza medica della medesima Azienda.

Riteneva la Corte territoriale che il compenso del direttore dovesse essere parametrato, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, ex art. 2, comma 5, al trattamento economico per le posizioni apicali della dirigenza medica da valutarsi al momento della stipula del contratto e non dunque in modo dinamico (tempo per tempo).

Precisava che la Delib. Giunta Regione Veneto n. 2682 del 2006, non avesse fissato alcun incremento del trattamento economico per i dirigenti sanitari, amministrativi e dei servizi sociali, limitandosi, con la tabella allegata, a quantificare il compenso dovuto ai direttori generali entro il limite normativo massimo sopra indicato.

Evidenziava che la rivendicata parametrazione dinamica agli aumenti contrattuali dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale non tenesse conto dell’esistenza di voci, componenti il trattamento economico complessivo, che non possono essere attribuite agli amministrativi in quanto tipiche della professione medica (es. indennità di esclusività).

Rilevava che i D.P.C.M. avessero individuato l’importo monetario massimo del compenso del direttore generale senza fornire alcun elemento per sostenere che tale importo massimo potesse essere variato al fine di mantenere costante la proporzione (cento/ottanta) tra il compenso del direttore generale e quello dei direttori amministrativo e sanitario.

Riteneva che nessun elemento in tal senso potesse evincersi dal D.Lgs. n. 502 del 1999, art. 3 bis, comma 8, introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, prevedendo tale disposizione solo la definizione del trattamento e la modulazione del meccanismo di riferimento da parte del D.P.C.M..

Escludeva che la Delib. Regionali n. 2005 del 2002 e Delib. Regionali n. 2682 del 2006, avessero previsto un adeguamento del trattamento economico anche dei direttori generali evidenziando, altresì, che l’ordinamento non conferisce alla Regione potere normativo secondario nella determinazione dei trattamenti economici in questione (Cass. 13385/2009).

Evidenziava che la clausola di salvaguardia prevista dal D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2, comma 5 e poi dal D.P.C.M. n. 319 del 2001, art. 2, fosse riferita solo al momento genetico del rapporto e non a quello dinamico, irrilevanti essendo le modifiche apportate dalla contrattazione collettiva al trattamento economico dei dirigenti apicali.

Richiamava, a sostegno di tale tesi, la decisione di questa Corte n. 26515 del 27 novembre 2013.

Aggiungeva che, quale lavoratore autonomo, il V. non potesse neppure invocare l’art. 36 Cost..

Respingeva la domanda subordinata intesa ad ottenere comunque differenze retributive in applicazione del c.c.n.l. vigente all’inizio dell’incarico precisando che, secondo la non controversa pattuizione di cui al contratto individuale, l’entità della retribuzione da prendere a riferimento è quella corrispondente alla misura base e non a quella variabile massima prevista dalla contrattazione collettiva.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.S. con un unico articolato motivo.

3. L’Azienda ULSS n. (OMISSIS) del Veneto-Chioggia ha resistito con controricorso.

4. E’ stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa accettazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comporta, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (ex art. 391 c.p.c., comma 4).

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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