Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9320 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12170/2006 proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NOMENTANA 2 63, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRINI Andrea giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo

dirigente Dott. G.M.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI Maria Antonietta, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio ALESSIO CIOFINI in FIRENZE 11/6/2007, rep.

n. 19851, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1107/2005 del TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione

Seconda Civile, emessa il 5/3/2005, depositata il 14/03/2005, R.G.N.

2171/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 marzo 2005 il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace che, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta da L.C. nei confronti della Fondiaria Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata L. n. 990 del 1969, ex art. 20, per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro stradale occorso il (OMISSIS) in Firenze e cagionati da un’autovettura rimasta non identificata.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il L., affidandosi a due motivi.

La Fondiaria-SAI s.p.a. ha solo partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato la L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a), nonchè l’art. 2697 c.c., soprattutto laddove ha ritenuto che “la prova della condotta dolosa o colposa del danneggiante e quella relativa all’essere quest’ultimo rimasto sconosciuto deve ritenersi completamente fallita” (così sentenza impugna a p. 4) (p. 2-4 ricorso).

Assume il ricorrente di avere assolto a tale onere attraverso la deposizione del teste M. che aveva confermato avanti al giudice di pace la dichiarazione prodotta. agli atti (p. 2-4 ricorso), ma di tale dichiarazione, pure richiamata in appello, non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata.

Il motivo è fondato, in quanto, nella sua sintetica motivazione, il Tribunale non fa alcun cenno a quanto dedotto in appello in riferimento alla mancata valutazione del teste indicato ed escusso in primo grado; nè ha spiegato il perchè della sua non incidenza ai fini del decidere (Cass. n. 6702/91).

Resta assorbito il secondo motivo, che, peraltro, si configura come specificazione ulteriore del primo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione, il quale dovrà valutare l’intero materiale probatorio acquisito al giudizio, ivi compresa la testimonianza del tutto trascurata e senza alcuna argomentazione della M., già ammessa ed escussa in primo grado e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, nei limiti del motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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