Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9320 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8644/2016 proposto da:

P.A., A.F., A.S., nella

qualità di eredi di AC.FI., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO ZANARDI, LUIGI TORRICELLI, GIORGIO

SPADARO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) DELLA REGIONE

VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvocato MARCO PALANDRI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANPAOLO FORTUNATI, STEFANO MIRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/12/2015 R.G.N. 469/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 22.12.2015 n. 647 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da P.A., A.F. e A.S., in qualità di eredi di AC.FI., già direttore sanitario della AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA nr. (OMISSIS) della REGIONE VENETO, nella parte in cui, per quanto ancora in discussione, si chiedeva l’adeguamento del trattamento economico corrisposto dalla Azienda a quello stabilito nel tempo in sede di contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.

2. La Corte territoriale osservava che la Delib. Giunta Regionale n. 2682 del 2006, posta a base della domanda – che peraltro si limitava a fissare il trattamento economico del direttore generale, senza nulla stabilire per il direttore sanitario – non costituiva fonte normativa ma si limitava ad esplicitare le previsioni del D.P.C.M. n. 502 del 1995 e del D.P.C.M. n. 319 del 2001, emanati in forza della delega contenuta nella L. n. 502 del 1992.

3. Il D.P.C.M. n. 319 del 2001, non conteneva un rinvio mobile alle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nazionale per la dirigenza medica apicale ma un rinvio fisso.

4. Inoltre, la richiesta parametrazione dinamica non teneva conto della esistenza di voci del trattamento economico complessivo che non potevano essere attribuite ai dirigenti amministrativi, in quanto tipiche della professione medica; il confronto poteva compiersi soltanto rispetto al trattamento – base, che oscillava tra fasce minime e massime che, comunque, erano nella specie rispettate.

5. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.A., A.F. e A.S., articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la AZIENDA ULSS (OMISSIS) della REGIONE VENETO.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve darsi atto della rinuncia al ricorso del difensore dei ricorrenti, munito della relativa procura speciale e della intervenuta accettazione della rinuncia.

2. Deve essere pertanto dichiarata la estinzione del giudizio.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la accettazione delle rinuncia.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato- si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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