Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 932 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. II, 20/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 20/01/2010), n.932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMM ANFRAGUSI DI ZAVATTARO FRANCO & C SAS (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore Z.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NASUTI GIANFRANCO;

– ricorrente –

e contro

C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 906/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;

udito l’Avvocato ORLANDO Guido, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.a.S. Immobiliare Anfragusi ha impugnato, nei confronti di C.F., con ricorso notificato il 14.12.04, la sentenza della Corte di Appello di Torino, notificata il 19.10.2004, confermativa di quella di 1 grado, che aveva dichiarato risolto per suo adempimento il contratto di vendita immobiliare (“alloggio”) “inter partes”, condannandola alla restituzione della somma di L. 140.000.000.

Lamenta:

1) La violazione degli artt. 1362 e 1457 c.c., dato che la Corte di App. aveva ritenuto che il termine previsto il definitivo fosse essenziale sulla scorta del semplice tenore letterale (“entro e non oltre il 31.1.93, data essenziale e perentoria”), pur in mancanza di ulteriori dati, senza verificare l’effettiva volonta’ delle parti, e sebbene fosse emerso che l’intimato verso la fine del 1993 fosse ancora interessato all’acquisto, come emergeva dalla lettera del 4.11.93 del suo legale e dalla dichiarazione del Notaio dinanzi al quale nel gennaio dello stesso anno avevano concordato il rinvio della stipula per consentire “la cancellazione delle trascrizioni ipotecarie gravanti sull’immobile”;

2) l’omessa e/o insufficiente motivazione, dato che sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano omesso di valutare la deposizione del M. volta a dimostrare “l’irrilevanza o non essenzialita’” del menzionato termine, avendo confermato che l’intimato, reso edotto dal Notaio che debiti garantiti dalle ipoteche erano stati estinti ma che ancora mancava la documentazione relativa alla cancellazione” chiese allo stesso di informare il rappresentante della venditrice che l’atto doveva essere rinviato fino a quando non avesse a sue mani la documentazione scritta”;

3) la violazione degli artt. 1362, 1453, 1457, 1482 c.c., dell’art. 2878 c.c., n. 3, dato che erroneamente la Corte di Appello aveva affermato che la sussistenza “di tali trascrizioni” fosse elemento impeditivo al definitivo, sebbene, come risultava dalla deposizione M. e dalla dichiarazione del Notaio del 19.1.93, i debiti garantiti erano stati completamente estinti e che quindi alcun concreto pregiudizio potesse derivare all’intimato, che non si era avvalso della procedura prevista dall’art. 1482 c.c.; e percio’ il fatto che le cancellazioni fossero intervenute il 29.9.93 e il 27.10.93, non poteva porsi a fondamento delle domande di risoluzione, apparendo il comportamento del C. “rinuncia definitiva all’essenzialita’ del termine pattuito in origine”;

4) la violazione dell’art. 1453 c.c. in relazione alla sua domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale nei confronti dell’intimato che, sebbene invitato alla stipula per il giorno 22.3.94, disattese l’invito senza aver mai manifestato volonta’ contraria alla definizione dell’accordo. L’intimato non resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affetto da inammissibilita’ risulta il 1 motivo la’ dove, a fronte dell’inequivocita’, evidenziata dai giudici di merito, della disposizione secondo cui il definitivo doveva stipularsi “entro e non oltre il 31.1.93, data essenziale e perentoria”, la ricorrente, facendola assorgere a clausola di mero stile, ne prospetta in modo apodittico una diversa interpretazione, senza peraltro, in violazione del principio dell’autosufficienza, allegare il contenuto dell’intero contratto e precludendone cosi’ la richiesta interpretazione sistematica. Mentre in relazione alla missiva del 4.11.93, inviata in risposta all’invito del legale ricorrente dal legale dell’intimata, non sussiste la denunciata omessa valutazione interpretativa, atteso che la Corte di merito l’ha esaminata, ritenendo con congrua ed inattaccata motivazione che contenesse solo una proposta transattiva condizionata al non verificatosi evento che il trasferimento fosse immediato, senza rinuncia alcuna alla pattuita essenzialita’ del termine. Ne’ si comprende, e con cio’ si esamina il 2 motivo di analogo contenuto, la giuridica ragione per cui la Corte di Appello avrebbe dovuto attribuire decisiva rilevanza, per ritenere provato l’asserito concordato rinvio “ad libitum” della stipula del definito, alle dichiarazioni di M.A., sottoscrittrice del preliminare quale usufruttaria dell’immobile compromesso e nei cui confronti la stessa ricorrente aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio.

Infine, correttamente la Corte di Appello ha escluso che l’asserita dichiarazione circa l’avvenuta estinzione dei debiti potesse considerarsi sostitutivo dello specifico obbligo di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie; essendo del tutto evidente sul piano giuridico la non equipollenza alla situazione di pattuita documentata certezza, di quella derivante da una dichiarazione, sia pure qualificata, proveniente da un terzo, possibile fonte solo di un mero affidamento inopponibile ai titolari di eventuali non cancellate iscrizioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

L’omessa costituzione dell’intimato esonera dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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