Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 932 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 17/01/2020), n.932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 24702/2012 RG, proposta da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

Ilma Costruzioni s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Taranto, in virtù di

procura a margine del ricorso, presso il quale è elettivamente

domiciliata, in Catania, Via Aldebaran n. 21, presso lo studio

dell’avv.to.

contro

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/34/V11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. Catania (di seguito, per brevità

CTR), depositata in data 19/09/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella

camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La CTR, in controversia avente ad oggetto agevolazioni per i residenti in zone soggette al sisma del 1990, ha accolto l’appello proposto da Ilma Costruzioni s.p.a. contro la sentenza n. 258/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso il rigetto della richiesta di rimborso dell’imposte IRPEF già versate per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi coi quali deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36,53,54, (primo motivo di ricorso), in subordine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto assoluto di motivazione o di motivazione solo apparente (secondo motivo di ricorso), nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 289 del 2002, art. 9, comma 17, artt. 11 e 14 preleggi, della L. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, art. 2033 c.c., (terzo motivo).

Ilma Costruzioni s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dello stesso; in prossimità dell’udienza ha depositato memoria, ex art. 380 bis1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Nei giudizi di merito, la questione controversa ha riguardato l’individuazione dell’efficacia temporale della disposizione di favore prevista, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè il se tale disposizione sia attuabile solo per i pagamenti ancora da effettuarsi o anche per quelli già effettuati in data antecedente all’entrata in vigore di detta norma.

2. Con i primi due motivi di ricorso, l’Amministrazione finanziaria deduce che la CTR siciliana avrebbe completamente omesso di motivare e, quindi, di decidere su tale questione, emettendo una sentenza sostanzialmente nulla.

3. Tali motivi, oltre che ammissibili, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., sono fondati; essi vengono esaminati congiuntamente, in quanto riguardano sostanzialmente frammentazioni di una stessa censura, previo assorbimento del terzo motivo.

4. E’ oramai principio consolidato di questa Corte che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito omette di indicare, nei contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 64379301, che richiama Cass. n. 16736 del 2007).

4.1. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, a più riprese, che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 Rv. 64928101). Egualmente, per la sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, ne è stata sancita la nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648-01).

5. Orbene, dalla lettura della sentenza qui impugnata, emerge evidente che essa contiene una motivazione meramente apparente, in quanto non esplicita le ragioni della decisione.

6. Ed invero, la CTR, dapprima, fa una lunga, quanto irrilevante, prolusione riguardante la distinzione, ai fini della domanda di rimborso, tra l’adempimento volontario e quello non volontario per criticare l’interpretazione datane dal giudice di prime cure e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20641 del 2007 (v. pagina 3:”(…) l’esegesi di Cass. 20641/2007 è incentrata su due punti… desta perplessità vivissime (…) è proprio questa simmetria che è difficile ammettere in via ermeneutica sia pure in maniera sintetica e cioè al di fuori della declaratoria di illegittimità costituzionale (…) sul piano della teoria generale del diritto è oramai acquisita la distinzione tra disposizione e norma ( C.), fra enunciato normativo e regola ( B.) fra testo quale costante e norma quale variabile ( Co.), e però nel caso in esame il diritto al rimborso non è suffragato nè suffragabile da alcunchè e la disuguaglianza, clamorosa, è stata superata espropriando di fatto i poteri del Giudice delle leggi e cioè violando il riparto di giurisdizione (…)”); poi, in relazione alla questione del termine di decorrenza della domanda di rimborso, nulla decide, se non che non v’è soluzione compatibile col sistema (v. pagina 4: “(…) sulla base della sentenza 20641 cit. la soluzione al quesito della decorrenza è un rebus… l’improvvida soluzione in esame ha così generato un inaudito groviglio di cui non v’è traccia nè nelle difese delle parti nè negli arresti favorevoli prodotti dall’appellante.”).

6.1. Dopo tali premesse – sulle quali, peraltro, i secondi giudici si premurano di specificare che “per un’esigenza non definibile di economia processuale ma affine” (v. pag. 4) ritengono di dover pretermettere la questione di incostituzionalità – la motivazione della sentenza così continua: “Invero l’appellante ha citato la sentenza n. 24 datata 18.12.2008/8.1.2009 di questa Commissione Tributaria Regionale, sezione 31, che ha condiviso l’orientamento che si critica nel procedimento n. (OMISSIS) del 2006 nei confronti della medesima Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) in una fattispecie analoga. Posto che la sentenza è incontestabilmente res iudicata, si ritiene di privilegiare poi con qualche forzatura la circostanza che l’Amministrazione, già coinvolta nella medesima questione soccombente in secondo grado, ha prestato acquiescenza. In altre parole, l’effettività della tutela processuale deve essere garantita anche in virtù di pronunce distinte dal lato del contribuente ma non anche dal lato della medesima e unica legittimata Amministrazione periferica e vertenti su identica questione di diritto. Fermo il principio di disponibilità che caratterizza il processo tributario, anche alla luce della ratio della L. n. 212 del 2000, non può essere sottovalutata l’implicita adesione dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) alla pur discutibilissima posizione di legittimità sopra illustrata. Nulla quaestio per gfi importi reclamati in quanto non contestati (art. 115 c.p.c., comma 2, pacificamente applicabile nel processo tributario (…)”. (v. pag. 4).

7. Da tale motivazione, appositamente riportata per intero, non v’è chi non veda come la commissione opera un rinvio ad altra sentenza della CTR sicula, asseritamente passata in giudicato e che avrebbe deciso la medesima questione diritto in senso conforme a Cass. n. 20641 del 2007, meramente apodittico; tale rinvio è altresì contraddittorio rispetto alla parte prolusiva dell’esposizione dei motivi, ove la commissione ritiene “discutibilissimo” l’orientamento espresso dai giudici di legittimità con la predetta decisione. Tale rinvio apodittico e contraddittorio vizia la motivazione in modo così radicale, da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

7.1. Nè d’altro canto, la ratio decidendi è in qualche modo rinvenibile dall’illustrazione – del tutto mancante – delle ragioni per cui la CTR ha inteso accogliere i motivi di gravame del contribuente e rigettare le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di altra decisione della commissione tributaria regionale di cui, però, non ricostruisce il alcun modo l’iter logico giuridico seguito per pervenire all’accoglimento dell’appello.

8. In conclusione, la sentenza in oggetto è affetta da radicale nullità, in quanto il giudice di merito non ha compiuto alcuna disamina logico-giuridica degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento.

9. L’accoglimento dei primi due motivi, comporta la cassazione della sentenza, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia, verificando la tempestività dell’istanza di rimborso presentata dalla società Ilma Costruzioni S.p.A., quale soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, anche a seguito dell’intervento legislativo di cui alla L. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè verificando se le agevolazioni previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 19, comma 17, possano ritenersi applicabili in favore della ricorrente e, nel caso di soluzione affermativa a tale questione, se siano attuabili in favore di chi non aveva ancora pagato (con versamento del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16.3.2003), sia in favore di chi aveva già pagato (attraverso il rimborso del 90% di quanto versato).

9. La CTR in sede di rinvio, è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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