Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 932 del 16/01/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 932 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 9508-2007 proposto da:
BONGIOVANNI CATERINA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio
dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FIORETTA PIERO giusta delega in
Data pubblicazione: 16/01/2013
atti;
– ricorrente –
2012
1931
contro
SERGI ANTONIO, ROCCATI ANGELO SERAFINO, ROCCATTI
SERAFINO, BLEFARI CARMELA;
– intimati –
1
avverso
la
sentenza n.
1873/2006 della
CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/11/2006 R.G.N.
1503/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’.
D’ALESSANDRO;
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Caterina Bongiovanni propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, notificata il
23/2/07, che ha rigettato il suo gravarne contro la sentenza di primo
grado del Tribunale di Torino, che aveva respinto la domanda della
odierna ricorrente intesa a far valere la simulazione relativa tra Antonio
Sergi e la di lui moglie Carmela Blefari nell’acquisto di un cascinale sito in
Gli intimati Sergi, Blefari, Raccatti Serafino e Raccatti Angelo
Serafino non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.-
Il ricorso è improcedibile. La ricorrente assume infatti che la
sentenza impugnata le sarebbe stata notificata il 23/2/07, ma non
produce la copia notificata della sentenza stessa, così precludendo al
collegio di verificare – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale
– la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale,
una
vnita avvenuta la nntifica7ione della sentenza ; è esercitabile gnItantn cnn
l’osservanza del cosiddetto termine breve (Cass. SSUU ord. 16 aprile
2009 n. 9005; Cass. 11 maggio 2010 n. 11376).
3.-
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività
difensiva degli intimati.
PQM
la Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 3 dicembre 2012.
Gassino.