Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9319 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26516/2005 proposto da:

M.M.L. (OMISSIS), C.R.

A. (OMISSIS), C.M.G.

(OMISSIS), C.A.G.

(OMISSIS), C.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRATI FISCALI 254, presso lo

studio dell’avvocato BERARDI PIERGIORGIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SISTI Nicola Antonio giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

USL/(OMISSIS) LANCIANO VASTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 591/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 11/5/2004, depositata il 27/08/2005, R.G.N. 303/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato NICOLA ANTONIO SISTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 9 giugno 1999 il Pretore di Lanciano respingeva la domanda proposta da M.M.L., C.R., C.M.G., C.A. e C. P., quali eredi di C.P.N. contro la Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Lanciano-Vasto, onde sentirla condannare al pagamento di L. 43.110.043, oltre interessi legali, quale rimborso delle spese sanitarie sostenute dal loro dante causa che si era sottoposto ad intervento cardio-chirurgico, ritenuto da effettuarsi in tempi brevi, in una struttura privata, ma senza autorizzazione della Unità Sanitaria, cui pure l’aveva richiesta.

2. – Avverso questa decisione proponevano appello gli attori e la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 27 agosto 2004 rigettava il gravame.

Insorgono con l’attuale ricorso gli appellanti, affidandosi ad un unico motivo.

L’intimata Unità Sanitaria locale n. (OMISSIS) non ha svolto difese.

All’udienza pubblica già fissata per il 26 novembre 2009 la Corte dispose il rinvio a nuovo ruolo del D.L. n. 39 del 2009, ex art. 5.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nell’unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo 14 marzo 1975, n. 20, art. 7 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia i ricorrenti, in estrema sintesi, ritengono che l’autorizzazione, prevista dalla L.R. n. 20 del 1975, art. 7, non sarebbe un atto amministrativo ancorato criteri di discrezionalità tecnica, connessi alla valutazione della patologia che si vuole curare con ricoveri “esterni”, bensì si sostanzia in un atto dovuto, condizionato unicamente alla mera verifica del diritto all’assistenza sanitaria da parte del soggetto richiedente.

Ne conseguirebbe che l’assistito era titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a godere dell’assistenza sanitaria in forma indiretta e che il mancato perfezionamento del documento autorizzatorio (per cause connesse all’assenza, in tal caso, colposa del coordinatore sanitario) non valeva a vanificare o, comunque, ad affievolire quel diritto.

Rilevano, ancora i ricorrenti, che la Corte territoriale avrebbe in linea teorica riconosciuto la esistenza del diritto, in caso di urgenza, di malattia o di non adeguata guarigione, ma poi, lo avrebbe escluso perchè per C.P.N., loro dante causa, non ricorreva la c.d. urgenza dell’intervento (p. 11-12 ricorso).

2. – Osserva il Collegio che i due profili della censura sono manifestamente infondati.

Il primo profilo (che ipotizza il diritto all’assistenza indiretta in virtù della sola qualità di assistito) perchè il suddetto diritto, se da accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l’ulteriore requisito dell’urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione; Cass. n. 2444/01).

In altri termini, il giudice dell’appello non ha disconosciuto la serietà della patologia da cui era affetto il C., ma ha posto in rilievo che essa non presentasse il carattere dell’urgenza per derogare all’assistenza sanitaria pubblica.

Il secondo (che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione circa l’escluso requisito dell’urgenza), poichè il giudice del merito sul punto ha argomentato in modo coerente, logico e non contraddittorio, all’uopo ponendo in risalto la evidente differenza tra gravità della malattia ed urgenza dell’intervento, questa intesa come situazione di assoluta improcrastinabilità delle cure e, nella specie, correttamente esclusa in considerazione del fatto che l’assistito potette viaggiare autonomamente r ovvero senza l’assistenza di strutture sanitarie da (OMISSIS) e poi da (OMISSIS) (p. 8 sentenza impugnata) e pur essendo, all’epoca, la Regione Abruzzo “notoriamente dotata di centri di eccellenza nella cardiochirurgia vascolare” (p. 7 sentenza impugnata).

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla va disposto per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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