Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9319 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7734/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSER SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio

dell’avvocato ETTORE PAPARAZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO IRRERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Verbania. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Conser s.r.l. contro un avviso di liquidazione ipotecaria – IVA – avviso di accertamento 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato – per quel che ancora qui interessa – che gli avvisi erano stati emessi nei confronti della fallita s.r.l. “La Filanda”, di cui la Conser s.r.l. era socia ed amministratore unico e che, nell’inerzia del Curatore, la Conser s.r.l. sarebbe stata legittimata ad agire, anche in quanto fideiussore, dovendo eventualmente rispondere per recuperi che avrebbero inciso sulla sfera economica della stessa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia invoca la violazione dell’art. 100 c.p.c., R.D. n. 267 del 1942, artt. 31, 42 e 43, art. 1945 c.c. e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in combinato disposto con l’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, per un verso, la legittimazione della Coser s.r.l. come ex amministratore avrebbe dovuto implicare il previo accertamento – da parte della CTR – che la mancata impugnazione da parte del Curatore era dipesa da un disinteresse di quest’ultimo e non da una negativa valutazione circa l’opportunità di impugnare gli atti e che, per altro verso, la legittimazione come terzo interessato sarebbe stata limitata al dispiegamento di un ricorso adesivo dipendente al ricorso proposto dalla Curatela, eventualità estranea al caso di specie; che, infine, la legittimazione come fideiussore sarebbe stata esclusa, non potendo lo stesso agire a tutela dei diritti del garantito, perchè estranei alla sua sfera giuridica;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo non è fondato;

che l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela (Sez. 6-1, n. 13814 del 06/07/2016; Sez. 5, n. 5392 del 18/03/2016);

che, in altri termini, diversamente dall’opinione della ricorrente, il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela. Tale inerzia costituisce un fatto oggettivo e non necessita di indagini – da parte della CTR – sui presupposti della stessa, che, proprio a causa dell’omessa attivazione, potrebbero restare del tutto inespressi;

che la veste di amministratore della società fallita in capo alla Coser s.r.l. è stata riconosciuta dalla CTR e dalla stessa ricorrente (pag. 4 del ricorso);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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