Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9318 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 815/2006 proposto da:

C.L., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONATELLO 75, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PROSERPIO ANGELO,

SALETTI ACHILLE con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M.A.;

– intimato –

sul ricorso 4273/2006 proposto da:

C.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

GIOVANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORCU

SALVATORE con delega margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

e contro

C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2259/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Terza Sezione Civile, emessa il 20/09/2005; depositata il

28/09/2005; R.G.N. 1905/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udite l’Avvocato BRUNO CAPPONI;

udito l’Avvocato SALVATORE PORCU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 28.11.88 C.M.A., quale unico erede della defunta madre adottiva C.C.S., premesso che quest’ultima vantava nei confronti della sorella C.L. un credito di L. 84.167.000, come da dichiarazione ricognitiva del debito in data (OMISSIS), conveniva in giudizio la C. dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio per sentirla condannare al pagamento della somma predetta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi convenzionali del 7% dal 16.6.58 al saldo.

La convenuta si costituiva eccependo la prescrizione del diritto azionato ex adverso e, in subordine, eccepiva che la prodotta dichiarazione ricognitiva subordinava l’obbligazione ivi prevista ad una condizione non verificatasi.

Con sentenza n. 1029/93 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e, proposto appello dal C.M., con sentenza n. 417/97 la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame, condannava la C. al pagamento della somma di L. 600.000.000, oltre interessi 7% dal (OMISSIS) al saldo, ritenendo la natura ricognitiva del contenuto della lettera del (OMISSIS), comportante la rinuncia alla prescrizione per facta concludentia.

La C. proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a quattro motivi, e la S.C., con sentenza n. 15575/00, accogliendo solo il terzo ed il quarto motivo, cassava la sentenza gravata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello di Milano.

Quest’ultima, con sentenza depositata il 28.9.05, accoglieva l’appello e confermava le statuizioni della sentenza cassata sulla determinazione della somma dovuta dalla C. e sulla misura e decorrenza degli interessi.

Avverso tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso per cassazione la C., con quattro motivi, mentre l’intimato C.M. ha resistito con controricorso, con cui ha sollevato anche ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato in atti una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

a) ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 101, 183, 359 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte di merito ritenuta coperta da giudicato la questione relativa all’individuazione (nel preliminare del (OMISSIS)) del titolo dell’obbligazione oggetto della ricognizione di debito del (OMISSIS), senza che tale eccezione fosse stata sollevata dalle parti e senza aver preventivamente stimolato sul punto il contraddittorio delle parti.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per aver la Corte di merito ritenuto coperto da giudicato interno l’accertamento secondo cui fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio – ed oggetto della dichiarazione ricognitiva sopra detta – sarebbe l’accordo preliminare di divisione del (OMISSIS).

Con il terzo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, per aver la Corte di merito ritenuto che il debito di essa ricorrente ha la sua fonte nei patti sottoscritti il (OMISSIS).

Con il quarto motivo deduce infine la violazione degli artt. 1324, 1362 e 1363 c.c., ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, per essere stato ritenuto che la condizione di cui alla lettera del (OMISSIS) riguardasse l’adempimento di un’obbligazione diversa da quella del pagamento di L. 84.167.000 espressamente indicata nella lettera stessa.

1. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

1.1. Ed invero, esaminando le censure poste a fondamento del primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata, correttamente interpretando il dictum della sentenza n. 15575/00 della S.C. in ordine al valore da attribuire alla lettera del (OMISSIS) come di un atto di riconoscimento di un “debito effettuato in risposta ad una richiesta di pagamento”, ne ha giustamente tratto la conclusione che si è in tal modo venuto a formare il giudicato circa la statuizione della Corte di merito secondo cui il debito della ricorrente trovava la sua fonte in primo luogo nei patti sottoscritti dalle parti interessate il (OMISSIS), oggetto di una prima ricognizione in data (OMISSIS) e successivamente di un secondo riconoscimento il (OMISSIS).

E’, infatti, incontestabile che la suddetta sentenza di questa C.S., accogliendo il terzo ed il quarto motivo del ricorso e disponendo il rinvio della causa per un nuovo esame, ha circoscritto l’oggetto di quest’ultimo all’accertamento e valutazione circa l’esistenza e l’efficacia della condizione eventualmente limitativa della portata dell’obbligazione a carico dell’odierna ricorrente.

Ne consegue che dall’ambito del nuovo esame non potesse ormai che essere esclusa la questione della riconduzione dell’obbligazione suddetta in primo luogo all’accordo del 16.6.1958, oggetto delle due successive ricognizioni.

D’altra parte, non può censurarsi la sentenza impugnata per aver ritenuto coperta da giudicato interno quella statuizione sopra menzionata senza che la relativa eccezione fosse stata sollevata dal alcuna delle parti e senza aver provocato sulla questione il contraddittorio delle parti, atteso che sia il giudicato formatosi in altro giudizio (c.d. giudicato esterno) che il giudicato formatosi nello stesso processo sono sempre rilevabili anche d’ufficio non solo dal giudice di merito, ma anche da parte della stessa Corte di cassazione (v. Cass. civ., sez. 3^, 7.4.2009, n. 8379; v. anche sez. 3^, 27.3.2007, n. 7500).

Nè va trascurata comunque la circostanza che sulle, questioni che hanno formato oggetto della statuizione della prima decisione della Corte milanese si era svolto tra le parti il contraddittorio più ampio ed articolato, come la stessa ricorrente ammette esplicitamente nello stesso suo ricorso (cfr. pag 6 di quest’ultimo, dove si da atto che sin dalla replica alla comparsa di costituzione e risposta della ricorrente nel giudizio di primo grado l’odierno resistente indicava nel c.d. preliminare del (OMISSIS) la vera fonte dell’obbligazione assunta dalla C., mentre a sua volta quest’ultima sosteneva l’irrilevanza di tale documento in quanto superato dal definitivo atto notarile di divisione del (OMISSIS).

1.2. Anche le doglianze formanti oggetto del secondo e del terzo motivo sono destituite di ogni fondamento, essendo pacifico che proprio l’evidenziata delimitazione dell’oggetto del nuovo esame nel giudizio di rinvio, così come indicata nel paragrafo precedente, non può non comportare che la contestazione, da parte della ricorrente, del preliminare del (OMISSIS), per il fatto di essere stato “annullato” dal successivo atto del (OMISSIS), sia stata definitivamente disattesa per effetto del passaggio in giudicato del capo della prima sentenza emessa dalla Corte milanese e statuente che il debito della ricorrente trovasse la sua fonte primaria nei patti del (OMISSIS) e, quindi, nei successivi atti di ricognizione.

Nè sul punto in questione può muoversi alla sentenza impugnata alcuna censura sul piano dell’adeguatezza e completezza della motivazione, avendo la stessa convincentemente spiegato le ragioni per le quali, in seguito al giudicato interno formatosi circa la suddetta statuizione, non fosse più consentito ridiscutere della dichiarazione contenuta nell’atto di divisione del (OMISSIS).

La stessa ricorrente ammette in ricorso (v. pagg. 22 – 23) come questa C.S., nel richiamato arresto n. 15575/00, abbia ritenuto non censurabile la qualificazione data dalla Corte territoriale alla dichiarazione del (OMISSIS) quale atto di riconoscimento di debito da parte della ricorrente stessa, con conseguente produzione dell’effetto di cui all’art. 2937 c.c., e formazione sul punto del giudicato.

Ma, sempre in ricorso (v. pag. 7), la C. riconosce espressamente che “decisive per la Corte d’Appello sarebbero state, da un lato, il riconoscimento di debito effettuato con il preliminare di divisione del (OMISSIS), dall’altro lato, la lettera del (OMISSIS)”, per cui il passaggio in giudicato, ammesso per la ricognizione del debito del (OMISSIS), non poteva non estendersi, quanto meno implicitamente, agli atti che costituivano l’antecedente necessario ed imprescindibile di quella ricognizione, vale a dire in primo luogo l’atto negoziale del (OMISSIS).

1.3. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo, rileva questo Collegio come la sentenza impugnata abbia spiegato convincentemente, con argomentazioni che si sottraggono a censure d’illogicità ed inadeguatezza, le ragioni per le quali è pervenuta alla conclusione secondo cui il significato autentico della discussa locuzione apposta alla dichiarazione unilaterale della ricorrente del 26.7.1959 (“salvo buon fine della metà mio credito verso la Signora P.F.”) non andava ravvisato nel senso di valere come condizione attinente al riconosciuto obbligo di pagare la somma a conguaglio di L. 84.167.000.

Ed invero, la Corte di merito, oltre ad evidenziare l’innegabile incongruenza di una interpretazione di quella locuzione secondo cui il pagamento di una somma tanto cospicua sarebbe stato subordinato alla condizione di riceverne dall’usufruttuaria P.F. una inferiore di più di otto volte, ha giustamente osservato che una corretta interpretazione del testo della dichiarazione de qua non poteva che derivare da una valutazione effettuata nel contesto costituito dai patti successori del (OMISSIS), indissolubilmente collegati, come più volte detto, sia alla prima dichiarazione del (OMISSIS) che alla seconda del (OMISSIS).

Che tali patti siano stati richiamati o meno nella dichiarazione (OMISSIS) è questione non rilevante ai fini che qui interessano, atteso che il vero nesso d’interdipendenza tra le due scritture va ravvisato nell’identità del debito in esse previsto (in entrambi i documenti l’importo del debito è, infatti, quantificato in L. 84.167.000).

Alle pagine 8 – 9 – 10 – 11 la sentenza impugnata, partendo appunto dall’analisi della convenzione successoria del (OMISSIS), ha fornito una spiegazione pienamente logica e coerente del valore da attribuire alla locuzione in questione, nel senso, cioè, che la condizione suddetta andava riferita ad un quantum ulteriore (L. 10.000.000) rispetto a quello, pacifico ed incondizionato, di L. 84.167.000, che trovava la sua giustificazione nell’esigenza di incrementare le quote ereditarie di spettanza di C.C.S. e C.A. di L. 10.000.000 ciascuno.

A riprova della validità di siffatte considerazioni la Corte di merito ha giustamente rilevato che, essendo pacifico che in forza della convenzione predetta le quote dei tre fratelli C. erano state tutte stabilite in L. 151.667.000, quella di spettanza della madre dell’odierno resistente avrebbe raggiunto tale valore solo aggiungendo al conguaglio riconosciutole dalla sorella C.L. (L. 84.167.000) anche la metà della somma che quest’ultima avrebbe riscosso dalla P. e, cioè, L. 10.000.000.

Credito ulteriore, quest’ultimo, anch’esso risultante “dalla postilla n. 1 vergata a mano in calce al testo dattiloscritto del documento” (pag. 9 della sentenza gravata) del (OMISSIS).

In definitiva, l’interpretazione della condizione apposta alla scrittura del (OMISSIS), come riferentesi a quella diversa somma di L. 10.000.000, di cui la ricorrente era debitrice allo stesso titolo di conguaglio, nel senso che solo in riferimento a tale somma si è inteso dire in sostanza: “La verserò a mia sorella C.S. quando la P. l’avrà corrisposta a me”, risulta assolutamente ragionevole e condivisibile, in quanto consente di uniformare la posizione creditoria di C.C.S. a quella del fratello A..

Infatti, per quest’ultimo nella convenzione del (OMISSIS) era espressamente previsto l’obbligo della ricorrente a versagli la somma di L. 10.000.000 “non appena la Signora P. provvederà al versamento di quanto dovuto”, e l’interpretazione di cui sopra rende, dunque, assolutamente eguali le posizioni creditorie dei due fratelli nei confronti della ricorrente.

1.4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

f b) ricorso incidentale condizionato.

Il primo motivo, con cui il resistente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla condizione e sull’onere della prova al riguardo (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) ed omessa motivazione, ed il secondo motivo, con cui lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di simulazione, quanto meno parziale, dell’atto notarile (OMISSIS), restano assorbiti per effetto del rigetto del ricorso principale.

c) Concorrono giusti motivi, stante la natura delle questioni trattate, per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito quello incidentale condizionato, dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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