Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9318 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9318 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 21926-2011 proposto da:
SARTORIS GIOVANNI SRTGNN39R08D205Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FLAVIO BATTISTI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente 2015
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contro

SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI, quale impresa
designata per il Fondo di garanzia vittime della
strada, in persona del suo procuratore dottor ELIA

Data pubblicazione: 08/05/2015

MARIA NEGRIN, vice direttore del Servizio Affari
Legali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIOVANNA NUVINA SAGNA, LUIGI

del controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 04/05/2011, R.G.N.
1887/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato LUIGI ANTONIELLI D’OULX;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

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ANTONIELLI D’OULX giusta procura speciale a margine

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Sartoris convenne in giudizio la
Società Reale Mutua di Assicurazioni, quale
impresa designata dal Fondo di garanzia per le
vittime della strada, per essere risarcito dei
danni subiti a seguito di un incidente stradale
evitare l’impatto con un’autovettura -rimasta non
identificata- che proveniva dall’opposta direzione
di marcia in fase di sorpasso, era stato costretto
a deviare bruscamente a sinistra, finendo fuori
dalla carreggiata.
La convenuta si costituì contestando la
ricostruzione del sinistro e chiedendo il rigetto
della domanda.
Il Tribunale di Cuneo accolse le richieste
attoree, riconoscendo un risarcimento di oltre 860
mila euro.
La Corte di Appello di Torino ha riformato la
sentenza, rigettando integralmente la domanda e
condannando il Sartoris al pagamento delle spese
dei due gradi di giudizio.
Ricorre per cassazione il Sartoris affidandosi
a due articolati motivi; l’intimata resiste a
mezzo di controricorso illustrato da successiva
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La Corte territoriale ha accolto l’appello

affermando che “la tesi del ricorrente, in merito
allo svolgimento dei fatti, è assolutamente
3

occorsogli in data 14.12.2002 allorquando, per

contrastante con i dati obiettivi emersi in corso
di causa, nonostante che i due testi, l’avvocato
trasportato e uno dei due conducenti che seguivano
la vettura del Sartoris, ne abbiano confermato la
versione”.

aveva rilevato come non fossero emersi elementi
idonei a confermare la tesi attorea- la Corte
torinese ha osservato che non si comprendeva come
il veicolo del Sartoris avesse “potuto essere
colpito dalla vettura antagonista nella parte
posteriore destra … ed uscire di strada dalla
parte opposta” e come avesse “potuto attraversare
la traiettoria delle due auto che gli venivano
incontro, senza uno scontro frontale”; ha inoltre
rilevato che non erano state rinvenute tracce di
scarrocciamento sulla sede stradale e che
nell’auto non erano stati riscontrati “danni
compatibili con il preteso urto con l’auto
pirata”; ha ritenuto -altresì- che costituisse
motivo di ulteriori “perplessità” il fatto che non
fossero stati citati come testi il conducente del
veicolo che seguiva immediatamente l’auto del
Sartoris e i due occupanti dell’autovettura Fiesta
(ossia dell’auto che era stata sorpassata
dall’auto “pirata”) che pure avevano accompagnato
in ospedale l’avvocato Scarafiotti che si trovava
in auto col Sartoris; ha ritenuto, in definitiva,
che le deposizioni del predetto Scarafiotti e del
Quarello (conducente della seconda auto che
4

Facendo leva sulle risultanze della C.T.U. -che

seguiva

quella

del

Sartoris)

non

fossero

attendibili e ha disposto la trasmissione degli
atti al P.M. per la valutazioni di competenza.
2.

Il

ricorrente

censura

la

sentenza

esclusivamente per vizi motivazionali che
violazione dell’art. 360 n. 5 del C.P.C. per
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio,
ovvero circa la dinamica del sinistro così come
tratteggiata dalla sentenza impugnata”, nonché
sotto il titolo “altre insufficienti, omesse o
contraddittorie motivazioni”.
Più specificamente, contesta puntualmente tutti
gli elementi cui la sentenza impugnata ha
attribuito rilevanza per giungere a ritenere non
verosimile la ricostruzione del sinistro sostenuta
dal Sartoris; si duole che siano stati enfatizzati
i profili di dubbio emersi dalla relazione di
consulenza cinematica; lamenta che -per controsiano state ignorate “completamente” le
testimonianze, tanto più perché erano tali da
poter “dissipare i dubbi precedenti del C.T.U.”.
3. Il ricorso è inammissibile.
Senza prospettare effettivi vizi motivazionali
intrinseci alla decisione impugnata, il ricorrente
sollecita una diversa ricostruzione del fatto, cui
dovrebbe pervenirsi attribuendo agli elementi
emersi dall’istruttoria una valenza probatoria
diversa da quella ritenuta dal giudice di appello
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prospetta sotto il titolo “error in iudicando in

(segnatamente, privilegiando le dichiarazioni dei
testi Scarafiotti e Quarello e sminuendo gli
elementi di dubbio evidenziati dal C.T.U.).
Premesso che l’apprezzamento compiuto dalla
Corte territoriale risulta ampiamente e
possibilità di sindacato sia in ordine alla scelta
degli elementi posti a base della decisione sia in
relazione alla valutazione della loro rilevanza
probatoria (neppure quanto alla ritenuta
inattendibilità dei testi), alla luce del
principio -pacifico- secondo cui “in tema di
procedimento civile, sono riservate al giudice del
merito la interpretazione e la valutazione del
materiale probatorio, nonché la scelta delle prove
ritenute idonee alla formazione del proprio
convincimento”, con la conseguenza che è
insindacabilp in sede di legittimità il “peso
probatorio” di alcuni elementi rispetto ad altri,
“in base al quale il giudice di secondo grado sia
pervenuto ad un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice”
(Cass. n. 1554/2004; cfr. anche Cass. n.
21412/2006).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
e

condanna il ricorrente a rifondere alla

controricorrente le spese di lite, liquidate in
euro 18.600,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
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congruamente motivato, deve escludersi la

oltre rimborso spese forfettarie e accessori dì
legge.

Roma, 21.1.2015

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